Cassazione Civile, Ordinanza n. 19854/2020 del 22/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto nel 2001 un decreto ingiuntivo per lire 12.259.812, oltre accessori, a titolo di compensi professionali, nei confronti di due clienti. Questi avevano proposto opposizione; il Tribunale di Rovigo l’aveva accolta in parte, revocando il decreto e condannandoli a pagare lire 1.188.000. Dopo l’appello del professionista, la Corte d’appello di Venezia aveva condannato i clienti a pagare Euro 5.083,49, oltre accessori e interessi, con compensazione di un terzo delle spese e condanna per i residui due terzi. La sentenza era stata cassata dalla Cassazione e, in sede di rinvio, la Corte d’appello aveva condannato i clienti a pagare Euro 4.441,53, oltre accessori e interessi legali dal 25 maggio 2001 al saldo, compensando per metà le spese di tutti i gradi e ponendo la restante metà a carico dei clienti in solido. Con un unico motivo, i clienti hanno denunciato la violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., sostenendo che le loro domande erano state sostanzialmente accolte e che, pertanto, non avrebbero dovuto essere condannati a rimborsare metà delle spese. Nella memoria hanno inoltre invocato il pagamento già effettuato di lire 4.241.160, la loro asserita vittoria in primo grado e davanti alla Cassazione e la pretesa ingiustificatezza delle richieste del professionista.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la statuizione sulle spese era conforme ai principi consolidati. La soccombenza, ai fini delle spese, va individuata considerando la causalità della lite e l’esito finale complessivo, non i risultati ottenuti nelle singole fasi; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore che ottenga il riconoscimento, anche solo parziale, del credito non è per ciò solo soccombente. Nel caso concreto i clienti non erano totalmente vittoriosi: avevano lasciato insoddisfatta una parte della pretesa creditoria riconosciuta e avevano dato causa alla lite per la parte risultata infondata. La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non richiedono una proporzione aritmetica tra domande accolte e spese. Le circostanze dedotte dai ricorrenti non mutavano tale conclusione. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 92, comma 2, c.p.c.
la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente
La valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione della ripartizione o compensazione delle spese sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito; non è necessaria una corrispondenza matematica tra la parte di domanda accolta e la quota di spese addebitata.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
In conclusione il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, siccome la statuizione impugnata è conforme alla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’orientamento della Corte e il motivo non offre ragioni per modificarlo o disattenderlo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto
Il comma 1-bis individua l’importo del contributo unificato del ricorso cui è commisurato l’ulteriore importo previsto, in caso di inammissibilità, dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Ai fini della condanna alle spese, la soccombenza si determina considerando l’esito finale complessivo della lite e il principio di causalità: è soccombente la parte che abbia lasciato insoddisfatta una pretesa poi riconosciuta fondata o abbia tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato. La valutazione è rimessa al giudice di merito, salvo che le spese siano poste, anche solo in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Il criterio della soccombenza non si fraziona in base agli esiti dei singoli gradi o fasi; vale anche nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, se la parte che aveva ottenuto la cassazione risulta poi soccombente all’esito finale.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore che ottenga il riconoscimento finale del credito, anche solo parziale e anche in misura minima rispetto a quanto richiesto, non è per ciò solo soccombente, pur in presenza della revoca del decreto e dell’eventuale restituzione di somme riscosse in eccedenza.
- La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese appartengono al potere discrezionale del giudice di merito; non è richiesta un’esatta proporzione tra l’importo della domanda accolta e la quota di spese posta a carico di ciascuna parte.
- Il sindacato di legittimità sulla statuizione relativa alle spese non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito circa l’opportunità della compensazione, se non risulta violato il limite per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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