Cassazione Civile, Ordinanza n. 19797/2020 del 22/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità amministrativa)
La controversia
L’opponente aveva consegnato a una società creditrice della cointestataria del conto tre assegni intestati alla società, con l’accordo espresso che fossero trattenuti a garanzia dei pagamenti che la cointestataria avrebbe effettuato nei mesi successivi. Gli assegni erano stati consegnati senza data e luogo di emissione; i pagamenti non furono eseguiti e, quando i titoli furono completati con data e luogo e presentati all’incasso, il conto corrente risultò chiuso. La Prefettura aveva quindi emesso un’ordinanza-ingiunzione per la violazione dell’art. 1 della L. n. 386/1990, relativa all’emissione di assegni senza autorizzazione del trattario. Il Giudice di pace di Verona aveva respinto l’opposizione e confermato l’ordinanza. In appello, il traente aveva sostenuto che gli assegni, privi al momento della consegna della data e del luogo di emissione, fossero nulli; il Tribunale di Verona, con sentenza n. 333/2016 depositata il 18 febbraio 2016, aveva accolto il gravame e annullato l’ordinanza. La Prefettura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi connessi: omesso esame della circostanza relativa al patto di riempimento e del rilievo che il momento decisivo per la sanzione fosse quello dell’incasso; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 386/1990, per avere il Tribunale attribuito rilievo al momento dell’emissione anziché a quello della presentazione all’incasso, quando i titoli erano completi.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha ritenuto che chi consegna un assegno privo della data di emissione accetta il rischio che, al momento del completamento e dell’utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione e risponde dell’illecito se tale autorizzazione manca quando il titolo viene utilizzato. Ha inoltre affermato che la violazione amministrativa si consuma con la presentazione dell’assegno all’incasso, non con la sua emissione. Poiché i tre assegni erano completi di luogo e data quando furono posti all’incasso e il conto era chiuso, la Corte ha cassato la sentenza del Tribunale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione. Ha condannato l’opponente a rifondere al Ministero dell’interno le spese del giudizio d’appello, liquidate in Euro 2.500 per compensi oltre spese prenotate a debito, e quelle del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
colui il quale emetta l’assegno bancario privo della data di emissione “accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione” e “quindi risponde dell’illecito previsto dalla L. n. 386 del 1990, art. 1, se al momento dell’utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione ad emetterlo”
L’emittente che consegna un assegno senza data assume il rischio che il titolo, una volta completato e utilizzato, risulti privo dell’autorizzazione necessaria; risponde quindi dell’illecito amministrativo se l’autorizzazione manca al momento dell’utilizzazione.
la violazione amministrativa non si consuma nel momento dell’emissione dell’assegno, ma quando l’assegno viene presentato all’incasso.
Per la violazione amministrativa relativa all’assegno senza provvista, il momento consumativo coincide con la presentazione all’incasso, non con l’emissione; la Corte richiama tale criterio a sostegno dell’individuazione del momento rilevante per l’illecito in esame.
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’opposizione proposta da Z.G. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Verona.
Dopo la cassazione, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Chi consegna un assegno bancario privo della data di emissione accetta il rischio che, una volta completato e utilizzato come assegno, esso risulti privo dell’autorizzazione necessaria; se l’autorizzazione manca al momento dell’utilizzazione, il traente risponde dell’illecito previsto dall’art. 1 della L. n. 386/1990.
- Ai fini dell’illecito amministrativo connesso all’assegno, il momento rilevante è quello della presentazione all’incasso, non quello della consegna o dell’emissione del titolo incompleto.
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