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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01279/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento di indennità di deposito e custodia relative a plurimi veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, crediti che erano stati ceduti alla società da altra impresa affidataria del servizio di depositeria/custodia. Il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte il credito e aveva respinto l'eccezione di abusivo frazionamento, ritenendo che si trattasse di distinti crediti maturati per ciascun veicolo. La Corte d'appello, invece, su impugnazione dell'amministrazione, ha ritenuto che la domanda fosse stata illegittimamente frazionata, poiché i crediti traevano origine da una vicenda sostanzialmente unitaria e dalla medesima cessione, senza che vi fosse un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di più giudizi separati. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che non esistesse un unico rapporto obbligatorio, ma tanti rapporti autonomi di custodia per ciascun veicolo, e che fosse inconferente il precedente richiamato dalla Corte territoriale; 2) violazione delle norme sul contraddittorio, lamentando che il giudice avesse rilevato l'assenza di interesse al frazionamento senza sottoporre la questione alle parti. La Suprema Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha chiarito che il divieto di abusivo frazionamento può operare anche quando le pretese siano formalmente riferite a rapporti autonomi ma siano riconducibili a fatti costitutivi distinti solo in senso storico, però analoghi e inseriti in una medesima relazione sostanziale; ha affermato che, in tal caso, il creditore deve agire cumulativamente salvo provi un interesse oggettivo alla tutela frazionata. Ha inoltre precisato che l'obbligo di sollevare la questione nel contraddittorio opera solo se il rilievo è officioso, non quando, come nel caso di specie, il frazionamento sia eccepito dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto abusivo il frazionamento della pretesa creditoria e, per tale ragione, improponibile la domanda così come introdotta separatamente. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione delle amministrazioni intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1185 c.c.

    richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, ma non decisiva nella motivazione della Corte di cassazione

  • art. 1181 c.c.

    richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, ma non decisiva nella motivazione della Corte di cassazione

  • art. 31 c.p.c.

    richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, senza rilievo decisivo nel decisum

  • art. 40 c.p.c.

    richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, senza rilievo decisivo nel decisum

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il contraddittorio va rispettato solo se il giudice rileva d'ufficio la questione del frazionamento; se l'eccezione è di parte non occorre previa sollecitazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso come parametro del thema decidendum, ma non accolto

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    richiamato nel ricorso come norma processuale asseritamente violata

  • art. 350 c.p.c.

    richiamato nel ricorso come norma processuale asseritamente violata

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato nel ricorso come norma processuale asseritamente violata

  • art. 104 c.p.c.

    la Corte ricorda che le domande relative ai crediti analoghi possono essere riproposte in cumulo oggettivo nello stesso giudizio

  • art. 115 c.p.c.

    non specificamente oggetto della ratio decidendi

  • art. 1173 c.c.

    richiamato per precisare che il "fatto costitutivo" rilevante nel divieto di frazionamento non coincide con quello delle singole pretese ex art. 1173 c.c.

  • art. 8 d.P.R. 571/1982

    richiamato nel ricorso per sostenere che l'iscrizione nell'elenco prefettizio attesta solo i requisiti per l'abilitazione, non la nascita di un unico rapporto obbligatorio

  • art. 2 Cost.

    richiamato nel ricorso come norma costituzionale asseritamente violata

  • art. 11 Cost.

    richiamato nel ricorso come norma costituzionale asseritamente violata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 104 c.p.c.

    la Corte indica il cumulo oggettivo come strumento per far valere insieme i crediti analoghi sorti nell'ambito della medesima relazione sostanziale

Massime di principio

  • Il divieto di abusivo frazionamento del credito non opera solo quando vi sia un unico rapporto obbligatorio in senso tecnico, ma anche quando più crediti, formalmente distinti, siano riconducibili a una medesima vicenda sostanziale e a fatti costitutivi analoghi, tali da poter essere decisi in un unico processo senza duplicazioni istruttorie.
  • Ai fini del frazionamento abusivo, il "medesimo rapporto di durata" va inteso in senso storico-fenomenologico, mentre il "medesimo fatto costitutivo" deve essere letto come fatto analogamente connotato, non necessariamente identico, purché sia idoneo a generare crediti giuridicamente eguali tra le stesse parti.
  • Quando più pretese creditorie omogenee derivano da una stessa relazione sostanziale, il creditore deve proporle congiuntamente; la proposizione in separati giudizi è consentita solo se venga dimostrato un concreto e oggettivo interesse alla tutela frazionata.
  • Il rilievo dell'abusivo frazionamento comporta l'improponibilità della domanda, non una mera incidenza sulla regolazione delle spese processuali.
  • La violazione del contraddittorio sul punto sussiste solo se il giudice rileva d'ufficio la questione; se invece l'abusivo frazionamento è eccepito dalla controparte, non è necessario un previo invito al contraddittorio specifico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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