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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40827/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per il reato di concorso in estorsione (capo 164), con le aggravanti dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso. I motivi principali: 1) carenza di gravità indiziaria - la difesa sostiene che la Cundari credeva di agire lecitamente e non partecipò alle conversazioni intercettate, non figurò nelle presunte riscossioni né effettuò consegne al presunto destinatario; 2) omissione di motivazione in relazione alla sua contestata partecipazione all'associazione mafiosa e censura sull'applicazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (contestata la rilevanza soggettiva dell'aggravante); 3) violazioni e illogicità nella valutazione degli artt. 273, 192 (cc.1-2), 274, 275 c.p.p., con la tesi che non sussistono indizi "gravi, precisi e concordanti" né esigenze cautelari motivate (mancata motivazione sul pericolo di reiterazione).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con censure generiche e per lo più rivolte a una rivalutazione dei fatti (vietata in sede di cassazione salvo manifesta illogicità o travisamento della prova). Ha confermato che: a) le critiche difensive proponevano una lettura alternativa degli elementi probatori non ammissibile in cassazione; b) l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, pur avendo natura soggettiva, può comunicarsi al concorrente che sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe; c) la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. circa le esigenze cautelari in reati aggravati per finalità mafiose è prevalente e, salvo prova contraria concreta, legittima la misura custodiale, e la semplice durata della restrizione non è sufficiente a superarla. Conseguenze pratiche: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende; ordine di trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; nessuna remissione in libertà dalla decisione.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento al criterio della gravità indiziaria richiesto per le misure cautelari personali; la Corte evidenzia che contestazioni generiche sulla ricostruzione dei fatti non sono ammissibili in cassazione

  • art. 192 cod. proc. pen., commi 1 e 2

    La Corte segnala un uso improprio nella difesa della nozione di prova indiziaria rispetto alla nozione di "gravi indizi di colpevolezza" richiesta per la misura cautelare

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari richiamata; però prevale la disciplina speciale quando applicabile (v. art. 275, comma 3)

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    La Corte conferma la presunzione, per i reati indicati da questo comma (tra cui quelli aggravati per finalità mafiose), della sussistenza delle esigenze cautelari e la prevalenza di tale presunzione sulla norma generale; può essere superata solo con elementi specifici e concreti

  • art. 416-bis cod. pen. (riferimento alla natura aggravata dei delitti)

    Riferimento alla maggiore adeguatezza della custodia cautelare per delitti aggravati ex art. 416-bis, e alla relativa presunzione di necessità della misura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 94 disp. att. c.p.p., commi 1 ter e 1 bis

    Prescrive la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non comporti remissione in libertà, affinché quest'ultimo provveda come previsto dal comma 1 bis

  • Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Principio richiamato: l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva ma può essere comunicata al concorrente che, pur non animato da quella finalità, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe

Massime di principio

  • In cassazione contro misure cautelari non è consentita una nuova valutazione dei fatti: le censure devono denunciare violazioni di legge, manifesta illogicità o travisamento incontestabile della prova
  • Per reati aggravati da finalità mafiose opera una presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.); per superarla servono elementi specifici e concreti che dimostrino l'idoneità di misure alternative
  • L'aggravante dell'agevolazione mafiosa, pur avendo valenza soggettiva, può essere attribuita al concorrente se questi era consapevole della finalità agevolatrice perseguita dai coautori
  • Le difese generiche e le chiamate in correità o riferimenti a tutti i reati ascritti, senza puntuali riferimenti al capo contestato, sono tipicamente inefficaci in sede di impugnazione per cassazione
  • È necessario distinguere chiaramente tra i diversi concetti processuali: 'prova indiziaria' (art.192) e 'gravi indizi di colpevolezza' richiesti per le misure cautelari (art.273); confonderli indebolisce i motivi di ricorso
  • Per ottenere la misura meno afflittiva rispetto alla custodia in carcere bisogna produrre elementi concreti che dimostrino la loro adeguatezza al caso concreto, non semplici deduzioni o richiami giurisprudenziali generici

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