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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39819/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità resa dalla Corte d'appello di Venezia sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona. La ricorrente deduceva la violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., sostenendo che la nomina del difensore di fiducia (datata 15/11/2024) fosse anteriore all'impugnazione e dunque che non potesse operare la causa di inammissibilità per mancato deposito, contestualmente all'atto di appello, del mandato speciale contenente la dichiarazione/elezione di domicilio. In realtà l'appello era stato depositato dal difensore d'ufficio il 21/01/2025; la procura speciale del difensore di fiducia è stata depositata in atti solo l'8/02/2025, cioè successivamente all'impugnazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: quando l'imputato è stato giudicato in assenza e l'impugnazione è proposta dal difensore d'ufficio, essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dallo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; la nomina del difensore di fiducia diviene operativa solo con la ricezione da parte dell'autorità giudiziaria (art. 96 c.p.p.) e quindi la procura depositata dopo l'atto di appello non poteva sanare la carenza. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione del 19 novembre 2025.

Norme richiamate

  • Legge 9 agosto 2024 n. 114, art. 2, comma 1, lett. o)

    Ha modificato l'art. 581 c.p.p., restringendone l'ambito: l'obbligo del deposito del "specifico mandato ad impugnare" contenente la dichiarazione o elezione di domicilio si applica solo alle impugnazioni presentate dal difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza.

  • Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che, per gli imputati giudicati in assenza, l'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio è inammissibile se non è accompagnata dallo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio; tale mandato deve essere contestuale all'atto di impugnazione e non è sanabile con depositi successivi.

  • Art. 96, comma 2, cod. proc. pen.

    La nomina del difensore di fiducia è un atto formale che produce effetti solo quando è ricevuta dall'autorità procedente (a verbale o con trasmissione): pertanto la mera data della nomina sul documento non è sufficiente se il deposito all'autorità giudiziaria avviene successivamente all'impugnazione.

  • Art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per imporre l'obbligo, a carico della ricorrente, di versare una somma alla Cassa delle Ammende, valutata dalla Corte in ragione delle cause di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al criterio di imputazione della colpa per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; utilizzata per motivare l'onere attribuito al ricorrente.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U n. 42792/2001; Sez.1 n.18244/2019; Sez.5 n.1177/2023; Sez.2 n.27774/2024)

    I precedenti confermano che la nomina del difensore di fiducia è atto formale che richiede l'osservanza delle forme dell'art. 96 c.p.p. e che il mandato specifico ad impugnare con dichiarazione/elezione di domicilio deve essere successivo alla sentenza e contestuale all'impugnazione; la produzione successiva non può sanare la carenza e determina inammissibilità.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato giudicato in assenza e l'appello è proposto dal difensore d'ufficio, l'impugnazione è a pena di inammissibilità subordinata al deposito, contestuale all'atto di appello, di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio.
  • La nomina di un difensore di fiducia diventa operativa solo quando viene comunicata o ricevuta dall'autorità giudiziaria (art. 96 c.p.p.); la data del documento non è sufficiente se il deposito avviene dopo l'atto di impugnazione.
  • Non è ammessa la "sanatoria" ex post: il deposito successivo del mandato o della dichiarazione/elezione di domicilio non integra una impugnazione presentata priva di tali requisiti e non evita l'inammissibilità.
  • La modifica introdotta dalla legge 9 agosto 2024 n. 114 ha ristretto l'ambito di applicazione dell'obbligo formale prevedendo l'onere solo per le impugnazioni proposte dal difensore d'ufficio, ma non ha attenuato i requisiti temporali e formali (dopo la sentenza e contestuali all'impugnazione).
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o non conforme ai requisiti formali rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; pertanto è cruciale verificare la tempestività e la regolarità del deposito delle procure e delle dichiarazioni di domicilio prima di presentare l'impugnazione.

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