Cassazione Civile, Ordinanza n. 34000/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia aveva irrogato a una società titolare di concessione per attività petrolifera una sanzione amministrativa per la tardiva comunicazione, prevista dall'art. 304 del d.lgs. 152/2006, di una minaccia imminente di danno ambientale. Nel corso di attività preparatorie alla VIA per un pozzo esplorativo, erano emersi superamenti delle CSC per ferro e manganese; la comunicazione all'ente territoriale competente era stata effettuata solo dopo 59 giorni. Il Tribunale aveva annullato l'ordinanza nei confronti dell'amministratore delegato per difetto di legittimazione soggettiva e rigettato il resto; la Corte d'appello aveva invece accolto l'opposizione della società, ritenendo che mancassero i presupposti dell'illecito perché la società non sarebbe stata "operatore interessato", il pericolo non sarebbe dipeso dall'attività della società e sarebbe mancato un nesso causale tra attività svolta e situazione di rischio, anche in ragione della natura naturale dei metalli rinvenuti. La Provincia ricorre per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 304 TUA per errata qualificazione della fattispecie come necessitante un danno già verificato e un nesso causale con l'attività dell'operatore; violazione di norme regionali e dell'art. 304 TUA per avere la Corte d'appello attribuito valore decisivo a una mera dichiarazione di parte sulla natura naturale della contaminazione, senza il necessario riscontro tecnico dell'ARPAB; motivazione apparente per avere la sentenza d'appello sostanzialmente recepito le difese della società senza autonoma argomentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato in tutti i profili, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che l'art. 304 TUA disciplina una misura di prevenzione, non un illecito di danno: l'"operatore interessato" è il soggetto che esercita o controlla un'attività professionale rilevante sotto il profilo ambientale, compreso il titolare del permesso o dell'autorizzazione, e non solo chi abbia già causato la situazione di pericolo. In presenza di minaccia imminente di danno ambientale, l'operatore deve adottare entro 24 ore le misure di prevenzione e messa in sicurezza e precederle dalla comunicazione prescritta; non è invece richiesto che il pericolo sia già concretamente ascrivibile a una sua condotta causale né che sia già sorto il danno ambientale. La sentenza di merito aveva quindi erroneamente confuso la fattispecie di pericolo con quella di danno e aveva escluso illegittimamente l'obbligo di comunicazione sulla base dell'assenza di nesso causale tra attività della società e pericolo ambientale.
Norme richiamate
è il vizio denunciato per violazione di legge sostanziale; la Corte esamina la corretta interpretazione dell'art. 304 TUA
è il vizio denunciato per motivazione apparente, ma resta assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente
art. 304 d.lgs. n. 152 del 2006
norma di prevenzione: quando vi è una minaccia imminente di danno ambientale, l'operatore interessato deve adottare entro 24 ore le misure di prevenzione e messa in sicurezza e deve precederle da comunicazione all'autorità competente; la sanzione scatta per il ritardo nella comunicazione e/o negli interventi
art. 302 d.lgs. n. 152 del 2006
definisce operatore, attività professionale, minaccia imminente e misure di prevenzione; la Corte usa tali definizioni per ricostruire la fattispecie
art. 245 d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato come norma che conferma il significato di soggetto/interessato e la possibilità di attivazione da parte di proprietario o gestore che rilevino il superamento delle CSC
art. 9 l. reg. Basilicata 16 novembre 2018, n. 35
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la relazione sulla attribuibilità a fondo naturale o inquinamento diffuso spetta all'ARPAB
art. 30 l. reg. Basilicata 16 novembre 2018, n. 35
richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto, senza specifica elaborazione della Corte
art. 33 l. reg. Basilicata 16 novembre 2018, n. 35
richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto, senza specifica elaborazione della Corte
Massime di principio
- L'art. 304 del d.lgs. 152/2006 disciplina una misura di prevenzione e non richiede la previa verificazione di un danno ambientale, essendo sufficiente la minaccia imminente di danno.
- L'"operatore interessato" è il soggetto che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale, ivi incluso il titolare del permesso o dell'autorizzazione, e non soltanto chi abbia materialmente causato la situazione di rischio.
- L'obbligo di comunicazione preventiva e di adozione delle misure di sicurezza sorge quando l'operatore venga a conoscenza della minaccia imminente, senza che sia necessario provare un nesso causale tra la sua attività e il pericolo in concreto rilevato.
- È erroneo sovrapporre la fattispecie di pericolo ambientale alla diversa fattispecie di danno ambientale già realizzato; la sanzione per omessa comunicazione presuppone la violazione dell'obbligo precauzionale, non l'accertamento della responsabilità per contaminazione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un'interpretazione non corretta della norma sostanziale che disciplina il presupposto dell'illecito amministrativo, il vizio di legge assorbe le ulteriori censure logicamente dipendenti.
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