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Legge

L.R. Basilicata 35/2018

NORME DI ATTUAZIONE DELLA PARTE IV DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DI SITI INQUINATI – NORME IN MATERIA AMBIENTALE E DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257 - NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL’IMPIEGO DELL’AMIANTO

Normativa regionaleL.R. Basilicata 35/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata pianificazione, organizzazione e controlli della gestione dei rifiuti, il tributo speciale in discarica, le bonifiche dei siti contaminati e le misure contro l’amianto. Contiene anche contributi per la rimozione dell’amianto e prevede termini transitori e di adeguamento soprattutto per il 2018-2020 e per i primi mesi/anni di attuazione.

Gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e amianto in Basilicata

Gestione dei rifiuti, bonifiche e amianto in Basilicata

La legge riordina in modo organico la disciplina regionale in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dai rischi derivanti dall’amianto. Si applica esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata e coordina pianificazione, competenze amministrative, controlli, tributo speciale, procedure autorizzative e misure di sostegno finanziario.

Ambito, principi e obiettivi

La disciplina regionale assume la gestione dei rifiuti, la realizzazione delle opere necessarie e gli interventi di bonifica come attività di pubblico interesse. La gestione deve essere ispirata ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione e “chi inquina paga”, nonché ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e fattibilità tecnica ed economica.

La legge ribadisce inoltre:

  • il principio di autosufficienza e prossimità per i rifiuti urbani non pericolosi e per il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati;
  • il principio di prossimità per rifiuti speciali e raccolte differenziate;
  • l’adesione al modello di economia circolare.

Tra gli obiettivi figurano la riduzione alla fonte dei rifiuti, il recupero di materia, la tutela della salute e dell’ambiente, l’autosufficienza impiantistica e il raggiungimento, entro il 2020, del 50% di riciclo delle principali frazioni di rifiuti urbani e assimilati. La Regione promuove misurazione puntuale, compostaggio, riuso, cessione gratuita di beni e derrate alimentari e riduzione dei rifiuti speciali.

Competenze istituzionali

La Regione esercita le funzioni di pianificazione, indirizzo e autorizzazione di rilievo strategico: approva e aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti, definisce criteri per le aree non idonee agli impianti, stabilisce indirizzi per il Piano d’ambito, determina l’ecotassa, approva nuovi impianti e autorizza modifiche ed esercizio, istituisce l’osservatorio regionale e gestisce il sistema informativo ORSO. In materia di bonifiche approva il Piano regionale di bonifica, adotta direttive tecniche e concede finanziamenti e contributi.

EGRIB svolge il ruolo di ente di governo d’ambito per il servizio integrato dei rifiuti urbani: redige il Piano d’ambito, definisce il modello organizzativo, affida i servizi, determina le aree di raccolta, elabora i dati di raccolta differenziata e contribuisce all’applicazione della tariffazione puntuale.

Le Province individuano le aree non idonee agli impianti, partecipano all’osservatorio, controllano le attività di gestione e svolgono i controlli ambientali e le attività previste dal titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. I Comuni gestiscono i servizi di competenza locale, disciplinano le tariffe all’utenza e adottano misure per incrementare la raccolta differenziata. ARPAB valida dati, analisi e progetti di bonifica; le Aziende sanitarie valutano il rischio sanitario.

Pianificazione regionale dei rifiuti e Piano d’ambito

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti costituisce il quadro unitario per tutti i livelli di pianificazione. Deve fissare obiettivi di riduzione, recupero e gestione sostenibile, definire il fabbisogno impiantistico e includere anche il piano per la bonifica dei siti inquinati e il piano amianto.

Il Piano è sottoposto a VAS, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR e può essere adottato anche per singole sezioni. Gli adeguamenti tecnici e normativi sono approvati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente.

EGRIB deve redigere il Piano d’ambito entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Il Piano recepisce il PRGR, si conforma alle prescrizioni provinciali sulla localizzazione degli impianti e introduce misure per l’applicazione della tariffazione puntuale. Non è sottoposto a VAS perché attuativo del PRGR. È prevista una verifica di conformità da parte della Giunta regionale entro 30 giorni dalla trasmissione; decorso inutilmente il termine, il Piano è approvato definitivamente dall’assemblea dei sindaci.

In prima applicazione, nelle more del Piano d’ambito, la Regione può approvare, d’intesa con EGRIB, un Programma degli interventi necessario allo smaltimento e recupero dei rifiuti, con piano finanziario e modello gestionale.

Localizzazione degli impianti e criteri territoriali

La Regione definisce i criteri per individuare aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero, tenendo conto della tutela ambientale, sanitaria, paesaggistica e storico-culturale, della diversa tipologia di impianto e di fattori escludenti o penalizzanti.

Le Province individuano le aree non idonee in base a tali criteri. Nelle more dell’approvazione del Piano strutturale provinciale, le Province devono deliberare l’individuazione delle aree non idonee entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge; la proposta va trasmessa entro 60 giorni alle commissioni consiliari regionali per il parere. In mancanza provvede la Regione. Tale pianificazione non è soggetta a VAS.

La localizzazione di nuovi impianti è subordinata alla verifica della possibilità di potenziare, ristrutturare o riconvertire impianti esistenti, per evitare nuovo consumo di suolo. I Consorzi per lo sviluppo industriale devono adeguare il regolamento sugli insediamenti di impianti del ciclo integrato dei rifiuti entro 30 giorni.

Sistema di monitoraggio e piattaforme dati

È istituito presso il competente Dipartimento regionale l’Osservatorio regionale sui rifiuti, composto da funzionari regionali e provinciali, EGRIB e ARPAB. Esso acquisisce i dati di raccolta differenziata validati da ARPAB, i dati del catasto rifiuti, supporta gli enti nella pianificazione e rende pareri preventivi su ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006.

La partecipazione è gratuita e non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

La Regione adotta inoltre la piattaforma ORSO come strumento per la gestione delle informazioni del servizio integrato dei rifiuti urbani. Tutti gli enti e i gestori interessati devono contribuire all’implementazione dei dati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. EGRIB e Province partecipano al sistema informativo e trasmettono i dati con cadenza semestrale, a gennaio e luglio.

Autorizzazioni per impianti e attività di gestione rifiuti

La legge ammette iniziative pubbliche e private per smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti urbani e speciali, purché conformi al decreto legislativo n. 152/2006, al PRGR e ai principi di autosufficienza, prossimità ed equa distribuzione territoriale. I nuovi impianti e gli ampliamenti devono essere conformi alle migliori tecniche disponibili.

Gli impianti esistenti o già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge continuano a operare alle condizioni autorizzate. Sono possibili autorizzazioni per ampliamenti o revamping anche in deroga ai criteri di localizzazione, se coerenti con PRGR e legge e se non determinano rischi sanitari o ambientali.

Le istanze non conformi al PRGR sono improcedibili. Per gli impianti esclusivamente di recupero di materia sono previste condizioni specifiche: analisi del principio di prossimità, scarti di processo inferiori all’8% e almeno il 70% della capacità dedicata ai fabbisogni regionali.

Ogni istanza è soggetta a preventiva verifica di conformità al PRGR da parte dell’ufficio regionale competente, con valutazione motivata e vincolante sulla procedibilità, resa entro 60 giorni. La verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA deve considerare prioritariamente il fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto a quello regionale.

Organizzazione del servizio integrato dei rifiuti urbani

L’organizzazione territoriale e la pianificazione dei flussi di conferimento sono affidate a EGRIB, che opera secondo autosufficienza, efficienza, economicità e nel rispetto del PRGR. Nelle more dell’approvazione del Piano d’ambito, tali funzioni restano alla Regione.

Il territorio regionale è suddiviso in:

  • Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l’intera Basilicata, per gli impianti a tecnologia complessa e per l’avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata del rifiuto organico;
  • Aree di raccolta, definite dal Piano d’ambito, per raccolta differenziata, trasporto e avvio a trattamento delle raccolte differenziate, nonché per la raccolta del rifiuto urbano residuale.

I rapporti tra EGRIB e gestori sono regolati da contratti di servizio conformi a uno schema tipo definito dall’autorità competente. In fase transitoria EGRIB può stipulare disciplinari con soggetti pubblici e privati titolari di impianti esistenti, anche non previsti dal PRGR, se necessario e nel rispetto di autosufficienza e prossimità.

Tributo speciale per il deposito in discarica e altri smaltimenti

La legge disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, comprensivo di rifiuti conferiti in discarica, smaltiti in incenerimento senza recupero energetico o abbandonati in depositi incontrollati. Sono indicati i soggetti passivi, i criteri di base imponibile e i casi di responsabilità solidale per discariche abusive.

La Regione determina annualmente, entro il 31 luglio, l’ammontare del tributo per kg di rifiuti, entro i limiti di legge. È previsto un sistema di aliquote differenziate, con importi specifici per categorie di rifiuti e con regole particolari per l’applicazione del tributo in relazione a SISTRI e alle rilevazioni dei registri di carico e scarico.

Sono previste misure di premialità per i comuni che raggiungono almeno il 60% di raccolta differenziata nell’anno precedente. La Regione verifica annualmente la congruità delle somme versate e può destinare una quota del fondo a interventi di emergenza o al rafforzamento dei controlli.

Garanzie finanziarie per gli impianti rifiuti

Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di operazioni di smaltimento o recupero, l’autorità competente determina l’importo della garanzia finanziaria, che può essere prestata in numerario/deposito titoli oppure con fideiussione.

L’importo deve coprire messa in sicurezza, chiusura dell’impianto, ripristino del sito e costi di post-chiusura, con adeguamenti in caso di modifiche o ampliamenti. Fino alla determinazione regionale specifica si applica la disciplina della D.G.R. 31 maggio 1994, n. 3394, aumentata del 50%.

Bonifica dei siti contaminati: piano, anagrafe e procedimenti

Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati è parte integrante del PRGR e può esserne stralcio funzionale. Definisce obiettivi, principi, criteri di priorità, elenco dei siti in anagrafe, aree vaste con criticità ambientali, ordine di priorità degli interventi pubblici e stima degli oneri finanziari.

È istituita l’Anagrafe dei siti da bonificare, che contiene i siti con analisi di rischio approvata e superamento di CSR, i siti oggetto di bonifica, i siti di cui all’art. 242, comma 5 del decreto, gli interventi realizzati e i soggetti competenti. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale definisce procedure, termini e modalità di inserimento e aggiornamento.

L’inserimento in anagrafe è comunicato al Comune, per gli adempimenti urbanistici, e alla Conservatoria dei registri immobiliari. Le Province trasmettono i certificati di bonifica o di completamento degli interventi entro 30 giorni dalla loro emanazione.

Le attività di indagine e bonifica devono seguire le linee guida ISPRA e i disciplinari tecnici regionali. I piani di indagine e monitoraggio devono essere validati da ARPAB. La legge disciplina anche la relazione di riferimento per le matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee: i risultati non conformi non sono utilizzabili per autorizzazioni ambientali, e in caso di superamento delle CSC si applicano le norme del decreto legislativo n. 152/2006.

Aree a inquinamento diffuso, fondo naturale e acque sotterranee

La Regione approva un Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, con riferimento a suolo/sottosuolo e acque sotterranee. Il Piano considera la definizione delle aree, le competenze procedurali, le indicazioni tecniche, le priorità di intervento e la programmazione delle risorse; è approvato come aggiornamento del PRGR con le procedure ordinarie del piano.

Quando i superamenti delle CSC siano ascrivibili a fondo naturale o inquinamento diffuso, ARPAB esprime parere entro 30 giorni. Se la attribuibilità è confermata, l’autorità competente conclude il procedimento per i composti interessati, fermo restando l’obbligo di tutela della salute e dell’ambiente e le misure per i superamenti imputabili al responsabile.

Per gli interventi di bonifica con emungimento di acque sotterranee devono essere valutati i rischi indotti dal prelievo. Il prelievo di acque emunte e utilizzate nei cicli produttivi in esercizio nel sito non necessita di concessione di derivazione d’acqua.

Procedure ordinarie, controlli e certificazioni di bonifica

Le comunicazioni, i piani, i progetti e le relazioni previste dal titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 devono essere trasmessi anche ad ARPAB, ASL, Province, Comuni interessati e proprietari/conduttori del sito.

L’indagine preliminare deve concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione. Se le CSC non risultano superate, il responsabile ripristina la zona e trasmette la relazione tecnica e l’autocertificazione di non superamento; l’autocertificazione conclude il procedimento, ferma restando la possibilità di controlli entro 15 giorni. Se le CSC sono superate, il responsabile comunica l’esito con le misure di prevenzione e messa in sicurezza adottate.

La destinazione d’uso del sito è attestata dal Comune. Al termine degli interventi il responsabile presenta istanza di certificazione alla Provincia, con relazione tecnica di fine lavori. La Provincia, sulla base della relazione di ARPAB, rilascia l’atto di certificazione entro 30 giorni, attestando il completamento, la conformità al progetto e il rispetto dei valori prescritti. Può prescrivere ulteriori monitoraggi.

L’efficacia dei titoli edilizi su aree oggetto di bonifica o messa in sicurezza è subordinata alla certificazione provinciale. Se il progetto lo consente, la certificazione può essere rilasciata per lotti successivi. È ammessa la certificazione anche in presenza di trattamento di falda a lungo termine, per la sola matrice suolo/sottosuolo, purché la bonifica della falda prosegua fino agli standard di progetto.

I costi della certificazione sono a carico del responsabile, salvo gli interventi effettuati ai sensi dell’art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006.

Poteri sostitutivi e controlli nelle bonifiche

Se il responsabile o altri soggetti interessati non adempiono alle fasi previste, il Comune diffida con ordinanza entro 60 giorni dalla scadenza dei termini e, decorso inutilmente il termine, provvede d’ufficio in danno del responsabile. Se il Comune resta inerte, la Regione diffida e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta con spese a carico del Comune.

Per siti estesi su più Comuni o per siti di proprietà comunale, la procedura sostitutiva è svolta dalla Regione. Sono previsti capitoli di bilancio per anticipazioni e copertura degli interventi sostitutivi.

I controlli sulla corretta esecuzione delle indagini, della messa in sicurezza, della bonifica e dei monitoraggi sono svolti dalla Provincia con l’ausilio di ARPAB.

Amianto: piano regionale, coordinamento e tutela dei siti naturali

La Giunta regionale aggiorna entro un anno il Piano regionale amianto, come parte del PRGR o anche autonomamente. Il Piano deve essere coerente con la legge n. 257/1992 e con il DPR 8 agosto 1994 e va coordinato con gli strumenti urbanistici degli enti territoriali.

Il Piano amianto contiene il quadro conoscitivo, il sistema informativo, la mappatura della presenza di amianto antropico e naturale, i criteri per impianti di smaltimento o recupero e il fabbisogno impiantistico. La localizzazione degli impianti è demandata al PRGR in coerenza con il fabbisogno individuato.

È istituito il Gruppo di Indirizzo e Coordinamento Regionale, con funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto alle decisioni regionali in materia di rischi asbesto-correlati. Le sue funzioni sono gratuite e le decisioni sono formalizzate con deliberazione di Giunta.

Amianto in giacitura naturale: commissione e limiti agli interventi

È istituita la Commissione regionale per la tutela dall’amianto in giacitura naturale, competente a esprimere pareri obbligatori e prescrizioni per numerosi interventi che incidono su aree con presenza naturale di minerali di amianto, tra cui strade, opere pubbliche, reti di servizio, attività estrattive, trasformazioni agrarie, strumenti urbanistici e altri interventi che il Presidente della Giunta sottoponga.

Gli interventi già assentiti senza modifiche prescrittive non sono sottoposti a riesame; ogni variante che modifichi o elimini prescrizioni comporta nuovo esame. La Commissione è nominata dalla Giunta entro 60 giorni e il suo regolamento di funzionamento deve essere approvato entro 120 giorni.

Le spese della Commissione sono a carico dei richiedenti e sono determinate secondo tariffe graduate in base alla complessità e all’estensione degli interventi.

Officiosità dei corsi d’acqua e aree con rocce contenenti amianto

Nelle attività di manutenzione degli alvei e di ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, se sono presenti sedimenti con rocce contenenti amianto, è consentita la movimentazione nello stesso sito nei limiti strettamente necessari. La Giunta delimita entro dodici mesi le aree fluviali interessate e aggiorna la cartografia quando serva.

Nelle aree di affioramento di rocce contenenti amianto sono vietate le attività che comportano escavazione e movimentazione del suolo, salvo interventi di conservazione degli insediamenti esistenti e nuovi insediamenti solo se strettamente necessari. Le terre e rocce da scavo derivanti da tali attività vanno trattate e smaltite come rifiuti pericolosi.

Gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati devono riportare la perimetrazione delle aree e uno studio geologico e petrografico specifico. La Giunta regionale delimita entro dodici mesi le aree con affioramenti e adotta linee guida operative, aggiornabili nel tempo.

Finanziamenti regionali per bonifica amianto in edifici pubblici e privati

La Regione concede finanziamenti a Province, Comuni, enti, agenzie e consorzi regionali per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto su immobili di proprietà pubblica. Hanno priorità gli interventi su materiali che rilasciano o possono facilmente rilasciare fibre.

Sono finanziabili la rimozione e lo smaltimento di vari manufatti contenenti amianto, ma non l’incapsulamento o il confinamento. L’entità del finanziamento pubblico copre l’intera spesa necessaria secondo i costi medi di settore.

Per i privati, al di fuori dei casi della legge regionale n. 42/2015, la Regione concede contributi, anche ad aziende, per interventi di rimozione, trattamento e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti su edifici e strutture ricadenti nel territorio regionale, nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato e delle disponibilità finanziarie. Il contributo è pari al 60% del costo dell’intervento.

La Giunta regionale, entro 90 giorni, disciplina modalità di domanda, documentazione, criteri di priorità, valutazione, assegnazione, rendicontazione ed erogazione. La graduatoria è formata sulla base del rischio igienico-sanitario e ambientale valutato dalle ASL; ARPAB esprime parere tecnico e l’ufficio regionale istruisce le richieste. Una quota fino al 5% degli stanziamenti può essere destinata ai Comuni per le spese di censimento e mappatura dell’amianto.

Disposizioni transitorie, finali e sanzioni

Per garantire la continuità del servizio rifiuti, enti locali e gestori continuano a esercitare le funzioni fino all’organizzazione del servizio da parte di EGRIB. Le disposizioni della legge si applicano immediatamente ai procedimenti autorizzativi in corso, che devono essere adeguati.

Le Province devono adeguare gli strumenti di pianificazione entro 180 giorni; le anagrafi dei siti da bonificare devono essere trasmesse alla Regione entro 90 giorni. I procedimenti di bonifica già finanziati in base alla previgente legge regionale n. 27/1999 continuano secondo la normativa precedente. I soggetti obbligati dal vecchio regolamento statale del 1999 che non abbiano avviato le procedure devono farlo entro sei mesi.

È introdotto un sistema sanzionatorio amministrativo per ritardi e inadempimenti relativi a bonifiche, garanzie finanziarie e ostacolo ai controlli ARPAB. Le sanzioni sono accertate e contestate dalla Provincia competente. Le spese e i proventi sono destinati alle finalità della legge.

Abrogazioni e copertura finanziaria

La legge abroga, con alcune eccezioni e salvi specifici aggiornamenti, la previgente normativa regionale in materia di rifiuti e alcune disposizioni connesse. Le risorse sono individuate principalmente nei fondi PO FESR 2014-2020, nel FSC 2014-2020, in capitoli del bilancio regionale e nelle risorse CIPE destinate alle bonifiche amianto.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Molte disposizioni contengono termini attuativi specifici, in particolare 30, 60, 90, 120 giorni, 12 mesi e il riferimento obiettivo al 2020 per il riciclo dei rifiuti urbani.

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