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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22166/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società a responsabilità limitata per un credito complessivo originato, secondo quanto emerge dal testo, da pagamenti effettuati per saldare debiti commerciali della fallita verso terzi e quindi da pretese di rimborso verso la fallita. Il giudice delegato aveva ammesso il credito, ma lo aveva collocato in via postergata ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., ritenendo che la creditrice, direttamente e indirettamente, esercitasse attività di direzione e coordinamento sulla fallita. La società cessionaria dei crediti aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere la collocazione chirografaria senza postergazione. Il tribunale ha ritenuto inammissibile, per novità, la domanda relativa all’applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 23/2020 per i pagamenti del dicembre 2020 e, comunque, ha escluso la prova, con atti aventi data certa, che i finanziamenti fossero stati effettuati nel periodo 9 aprile 2020 - 31 dicembre 2020. Ha poi ritenuto applicabile la postergazione ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., sul presupposto che i pagamenti in favore dei creditori sociali costituissero finanziamenti "in qualsiasi forma" e che la prova dell’attività di direzione e coordinamento fosse desumibile dal controllo societario, non superato dalla parte opponente. Con il ricorso per cassazione la cessionaria ha denunciato: 1) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell’art. 8 del d.l. n. 23/2020, sostenendo che la domanda non era nuova, ma era sempre la medesima domanda di ammissione chirografaria; 2) violazione dell’art. 8 del d.l. n. 23/2020 e dell’art. 2704 c.c., contestando la pretesa mancanza di prova con data certa e invocando la data valuta degli estratti conto; 3) violazione degli artt. 2467, 2497 e 2497-quinquies c.c., sostenendo che mancavano i presupposti della direzione e coordinamento e che, in ogni caso, i pagamenti erano stati effettuati nell’interesse della fallita, senza pregiudizio per i creditori, per evitare il dissesto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo e assorbito il primo. In particolare, ha affermato che la postergazione ex art. 2497-quinquies c.c. opera quando il finanziamento sia concesso da chi esercita attività di direzione e coordinamento, senza che sia necessario anche l’illecito esercizio di tale attività ai sensi dell’art. 2497 c.c., rilevante soltanto ai fini risarcitori. Ha inoltre ribadito che la nozione di finanziamento soci ex art. 2467 c.c. comprende ogni attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione, quindi anche il pagamento dei debiti sociali verso terzi. Quanto all’eccezione fondata sull’art. 8 del d.l. n. 23/2020, la Corte ha confermato che la prova della collocazione temporale dei finanziamenti nel periodo di sospensione della postergazione doveva essere data con documenti muniti di data certa; le date valuta degli estratti conto non bastano a provare il momento effettivo delle operazioni né a conferire data certa. Conseguentemente è stata confermata la postergazione del credito ammesso e la ricorrente è stata condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare la pretesa ultrapetizione o mutamento della domanda; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato per la violazione dei limiti del decidere; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • art. 8 del d.l. n. 23/2020

    la sospensione della postergazione opera solo per i finanziamenti effettuati nel periodo 9 aprile 2020 - 31 dicembre 2020, prova che deve risultare da documentazione opponibile e con data certa.

  • art. 2704 c.c.

    è necessaria data certa della documentazione per rendere opponibile al fallimento la prova del momento del finanziamento.

  • art. 2467 c.c.

    il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato quando il finanziamento è effettuato da un socio e in presenza dei presupposti di squilibrio finanziario o di situazione che renderebbe preferibile il conferimento; la norma comprende finanziamenti "in qualsiasi forma".

  • art. 2497 c.c.

    l’illecito esercizio dell’attività di direzione e coordinamento rileva ai fini del risarcimento del danno, non come presupposto ulteriore della postergazione del finanziamento ex art. 2497-quinquies c.c.

  • art. 2497-quinquies c.c.

    estende la postergazione dell’art. 2467 c.c. ai finanziamenti concessi da chi esercita attività di direzione e coordinamento sulla società finanziata.

  • art. 2497-sexies c.c.

    opera la presunzione di direzione e coordinamento in caso di controllo societario desunto dalla disponibilità della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.

  • art. 2359 c.c.

    il controllo societario può risultare dalla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La postergazione del finanziamento ex art. 2467 c.c., estesa dall’art. 2497-quinquies c.c., non richiede la prova di un abuso della direzione e coordinamento: è sufficiente che il finanziamento provenga da un soggetto che, al momento dell’erogazione, esercitava tale potere sulla società finanziata.
  • La nozione di finanziamento dei soci in favore della società è ampia e comprende ogni attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione, anche se realizzata mediante pagamento di debiti della società verso terzi e non solo tramite erogazione diretta di somme alla società stessa.
  • Nel giudizio di verifica del passivo, la prova della collocazione temporale di un finanziamento in un periodo rilevante ai fini dell’eccezione alla postergazione deve essere fornita con documenti muniti di data certa e opponibili al fallimento; la data valuta degli estratti conto bancari non basta.
  • La presunzione di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento può derivare dal controllo societario; chi la contesta deve offrire elementi idonei a superarla.
  • La distinzione tra postergazione del finanziamento e responsabilità risarcitoria per abuso della direzione e coordinamento è netta: la prima attiene al rango del credito, la seconda alla lesione arrecata dalla gestione eterodiretta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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