Cassazione Civile, Ordinanza n. 34821/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa. La creditrice chiedeva l’ammissione dell’intero credito vantato con privilegio generale ex art. 2751-bis n. 1 c.c. per capitale e interessi, e con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. per spese legali e relativi interessi; una parte del credito era stata esclusa per mancanza di certificazione datoriale e un’altra era stata ammessa in chirografo. Il Tribunale aveva dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il termine di 30 giorni decorresse da una prima comunicazione PEC del commissario liquidatore del 15 gennaio 2019, con cui veniva comunicato il deposito dello stato passivo e trasmessa solo la scheda relativa alla decisione sul credito dell’istante. La successiva PEC dell’8 febbraio 2019, con cui veniva trasmessa copia conforme dello stato passivo integrale e si avvisava che da essa sarebbero decorsi i termini di impugnazione, era stata reputata irrilevante. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha denunciato: 1) violazione dell’art. 12 preleggi e dell’art. 116 c.p.c., nonché dell’art. 209 l.fall. e dell’art. 17 d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012, sostenendo che la prima PEC era inefficace perché priva dell’allegazione dello stato passivo; 2) violazione dell’art. 99 l.fall., perché il termine per l’opposizione non poteva decorrere dalla mera conoscenza del deposito, ma solo dalla comunicazione completa prevista dall’art. 97 l.fall.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, nella liquidazione coatta amministrativa, l’art. 209 l.fall. funge da cerniera per l’applicazione dei principi del procedimento di verifica dei crediti del fallimento, richiamando gli artt. 98, 99, 101 e 103 l.fall. In coerenza con l’art. 97 l.fall., il termine per proporre opposizione decorre solo dalla comunicazione del commissario liquidatore corredata dell’elenco dei crediti ammessi o respinti, perché è tale comunicazione a consentire al creditore di conoscere non solo l’esito della propria domanda, ma anche quello delle domande concorrenti. La PEC del 15 gennaio 2019, priva dell’elenco integrale, non era idonea a far decorrere il termine, mentre lo era quella dell’8 febbraio 2019. Ne consegue che l’opposizione era tempestiva. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto del Tribunale di Roma e rinviato al medesimo Tribunale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come titolo di privilegio generale per la sorte capitale e gli interessi del credito azionato
richiamato come titolo di privilegio per le spese legali e gli interessi relativi
art. 12 preleggi
invocato dalla ricorrente in relazione all’interpretazione delle norme sulla decorrenza del termine
invocato per censurare la valutazione della comunicazione PEC ai fini della decorrenza del termine
"Il commissariotrasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma"
nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa uniforma i procedimenti impugnatori al sistema fallimentare e, per la decorrenza del termine di impugnazione, richiede una comunicazione completa corredata dell’elenco dei crediti ammessi o respinti
art. 17 d.l. n. 179/2012 conv. con l. n. 221/2012
richiamato dalla ricorrente in tema di comunicazioni telematiche e loro efficacia
il termine per l’opposizione decorre dalla comunicazione rituale dello stato passivo, non dalla mera conoscenza del deposito
"Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda"
è la comunicazione completa dello stato passivo che fa decorrere il termine di 30 giorni per l’impugnazione
richiamati in via sistematica come parte del complesso normativo applicabile ai procedimenti impugnatori dello stato passivo
Massime di principio
- Nella liquidazione coatta amministrativa, la disciplina dell’impugnazione dello stato passivo va coordinata con quella fallimentare: l’art. 209 l. fall. opera come norma di raccordo e rende applicabili i principi del procedimento di verifica dei crediti dettati per il fallimento.
- Il termine per proporre opposizione allo stato passivo decorre solo dalla comunicazione completa del provvedimento, ossia dalla PEC corredata dell’elenco dei crediti ammessi o respinti, non dalla mera notizia del deposito o da una comunicazione parziale.
- Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, non è sufficiente una comunicazione che informi genericamente dell’avvenuto deposito dello stato passivo se non consente al creditore di conoscere compiutamente anche l’esito delle altre domande concorrenti.
- La natura contenziosa della fase di opposizione allo stato passivo impone un contraddittorio collettivo informato, sicché la comunicazione deve mettere il creditore in condizione di valutare compiutamente un’eventuale impugnazione.
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