Cassazione Civile, Ordinanza n. 01091/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di fornitura, stipulato il 26/11/2010, avente ad oggetto sette apparecchiature per risonanza magnetica destinate a strutture sanitarie pubbliche della Regione Campania, per un corrispettivo di euro 8.868.603,42. Il Tribunale aveva rigettato la domanda della fornitrice di risoluzione del contratto, ritenendo che il termine di trenta giorni per la consegna del progetto definitivo/esecutivo decorresse dalla sottoscrizione del contratto e che, comunque, spettasse alla fornitrice attivarsi per ottenere la consegna dei locali. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che i termini di esecuzione decorressero non solo dalla sottoscrizione, ma anche dalla messa in consegna dei locali da parte delle aziende sanitarie, e che fosse onere della committente rendere concretamente possibile l’installazione dei macchinari; ha quindi risolto parzialmente il contratto per inadempimento della committente e l’ha condannata al risarcimento del danno. In cassazione la committente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe dato prevalenza all’interpretazione soggettiva, né al comportamento complessivo delle parti, e avrebbe trascurato il rapporto tra art. 7 del capitolato e art. 5 del contratto; 2) violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., sostenendo di non essere imputabile dell’inadempimento perché avrebbe avuto il solo ruolo di centrale acquisti e supervisore, senza obbligazioni successive alla stipula, e che mancava prova di solleciti tempestivi della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente applicato i canoni ermeneutici, valutando in via prioritaria il testo contrattuale, il coordinamento tra le clausole e il comportamento successivo delle parti, per desumerne che la decorrenza dei termini fosse collegata anche alla consegna dei locali e che gravasse sulla committente l’onere di rendere possibile l’esecuzione della fornitura. Ha escluso che le censure potessero tradursi in una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Ha inoltre precisato che la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei limiti rigorosi delineati dalle Sezioni Unite, e che il quarto motivo mirava in sostanza a una diversa ricostruzione fattuale, oltre che a risultare aspecifico e contraddittorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come criterio di interpretazione soggettiva del contratto, da applicare insieme agli altri canoni ermeneutici; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata li avesse correttamente considerati.
Invocato per il coordinamento tra clausole; la Corte ha ritenuto non censurabile l’interpretazione di merito che ha letto unitariamente contratto e capitolato.
Richiamato quale canone di interpretazione secondo buona fede; la Corte ha ritenuto plausibile e non irragionevole la lettura accolta dal giudice di merito.
La dedotta violazione è stata ritenuta non configurata, poiché la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.
La Corte ha ribadito che la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o si discosta dalla regola di valutazione prevista; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Invocato dalla ricorrente sul tema dell’inadempimento e della risoluzione; la Corte non ha ravvisato errori di diritto nella ricostruzione della responsabilità contrattuale.
Richiamato in relazione alla non scarsa importanza dell’inadempimento; la Corte ha considerato inammissibile la censura che mirava a sovvertire l’accertamento di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso rigettato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per delimitare il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale, con rilievo solo delle anomalie motivazionali estreme.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, l’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione manifestamente illogica o apparente; non è consentita una rivalutazione del significato negoziale sulla base dei medesimi elementi di fatto.
- Il canone dell’interpretazione del contratto richiede il coordinamento delle clausole tra loro e la lettura complessiva del testo negoziale e del comportamento successivo delle parti, senza isolare una clausola dal contesto contrattuale complessivo.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei casi in cui il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante una specifica regola legale; non è sufficiente censurare il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze istruttorie.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia inesistente, meramente apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti non integra vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Se il contratto prevede che l’esecuzione presupponga la consegna dei locali o dell’area di intervento, la parte committente può essere tenuta a cooperare attivamente per rendere possibile l’adempimento e non può imputare all’altra parte il mancato rispetto del termine se essa stessa non ha reso disponibile l’area necessaria.
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