Cassazione Civile, Ordinanza n. 25749/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio e condomino)
La controversia
Una condomina impugnò davanti al Tribunale di Padova le delibere condominiali del 30 marzo 2016 e del 30 giugno 2016, rispettivamente relative all’installazione di un dissuasore mobile vicino ai comandi del cancello elettrico nell’area comune e alla ratifica della decisione precedente. Dedusse di non aver ricevuto regolare convocazione per la prima assemblea, che la ratifica non fosse indicata nell’ordine del giorno della seconda e che il dissuasore rendesse più difficoltose le manovre per accedere alla propria autorimessa. Il Tribunale, riunite le cause, stabilì con sentenza non definitiva che l’installazione non costituiva innovazione e, con sentenza definitiva, respinse le domande dopo due consulenze tecniche d’ufficio, condannando l’attrice alle spese processuali e peritali. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1073/2022 dell’11 maggio 2022, confermò il rigetto nel merito, ma compensò per un terzo le spese processuali e peritali e pose i restanti due terzi a carico dell’appellante. Ritenne che gli esperimenti peritali mostrassero la possibilità di entrare nel garage anche con il dissuasore, pur con manovre meno agevoli, senza grave ostacolo all’uso della proprietà esclusiva; considerò inoltre le esigenze degli altri condomini, rispetto all’interferenza della sosta dell’auto con l’apertura automatica del cancello. La condomina propose ricorso principale articolato in quattro motivi: con i primi due denunciò violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la dedotta interferenza della propria auto con il cancello non fosse stata provata né fosse incontestata; con il terzo lamentò l’omesso esame della circostanza che un altro condomino avrebbe parcheggiato nella stessa posizione e della previsione regolamentare che vietava a tutti il parcheggio davanti ai garage; con il quarto censurò l’omesso esame di fatti decisivi e la preferenza accordata alla seconda consulenza tecnica, difforme dalla prima. Il condomino intervenuto e il condominio proposero ricorsi incidentali, entrambi contestando, tra l’altro, la valutazione della mancata convocazione formale della condomina all’assemblea del 30 marzo 2016 e le ragioni della compensazione parziale delle spese. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e i ricorsi incidentali. I primi due motivi del ricorso principale sono stati dichiarati inammissibili: la contestazione riguardava la valutazione delle prove, non l’erronea ripartizione dell’onere probatorio né l’impiego di prove non introdotte dalle parti; inoltre, chi impugna una delibera condominiale deducendo che essa renda una parte comune inservibile al proprio godimento deve provare tale allegazione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, anche in considerazione della doppia conforme e della mancata indicazione del come e del quando il fatto sarebbe stato discusso, e comunque infondato: il comportamento eventualmente analogo di un altro condomino non giustificava la condotta della ricorrente e non avrebbe certamente privato di base la decisione. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato: la Corte d’appello aveva considerato gli esperimenti effettuati nell’ambito di entrambe le consulenze e aveva motivato adeguatamente la conclusione che il dissuasore non costituisse un grave ostacolo all’accesso al garage. I ricorsi incidentali sono stati rigettati perché le censure sulla convocazione e sulla rimozione del dissuasore investivano la ricostruzione fattuale e la valutazione delle risultanze di causa, non una violazione di legge; la censura relativa alla nullità dell’integrazione della prima consulenza è stata dichiarata assorbita, essendo rimasta ferma un’autonoma ragione della statuizione sulle spese. Le spese di Cassazione sono state compensate per un terzo; i restanti due terzi sono stati posti a carico della ricorrente principale, quale parte maggiormente soccombente, e liquidati per ciascun controricorrente in euro 140 per spese ed euro 4.000 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, se dovuti. La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti, per ciascun ricorrente principale e incidentale, i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Pertanto, è stato affermato che la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione - mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura - di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà (cfr.: Cass. n. 3640/2004).
L’uso della cosa comune da parte del singolo condomino incontra il limite di non impedire agli altri partecipanti un uso paritario secondo il loro diritto. Può integrare abuso anche l’occupazione temporanea di una porzione comune, se impedisce in concreto agli altri condomini di goderne.
Ciò premesso, deve rilevarsi che nella specie non è configurabile una violazione dell’art. 2697 c.c., non essendo stato allegato che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; al contrario, non può essere denunciato il vizio in questione laddove si censuri, come avvenuto in concreto, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.) (cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020).
La violazione dell’onere della prova ricorre quando il giudice ne attribuisce l’assolvimento alla parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. Non integra invece tale violazione la contestazione della valutazione delle prove, censurabile in Cassazione soltanto nei limiti previsti per il vizio di omesso esame.
Lo stesso dicasi per quanto concerne la pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., per dedurre la quale occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr.: Cass. Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021).
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciuti, ferme le eccezioni indicate dalla norma. Non è invece deducibile come violazione dell’art. 115 la diversa valutazione comparativa delle prove legittimamente acquisite.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Quanto al primo aspetto, deve rilevarsi che, salva la statuizione sulle spese processuali, si versa in un’ipotesi di decisione c.d. doppia conforme e che comunque la ricorrente non risulta aver adempiuto all’onere di indicare il "come" e il "quando" il fatto di cui si assume omesso l’esame sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).
La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente indichi come e quando il fatto sia stato discusso tra le parti e ne dimostri la decisività. In presenza di doppia conforme, il motivo è inoltre soggetto ai limiti processuali richiamati dalla Corte.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte di ciascun ricorrente, principale e incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il rigetto dei ricorsi comporta, quando sussistono i presupposti processuali, l’obbligo per ciascun ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso.
Massime di principio
- Nell’uso della cosa comune, ciascun condomino deve rispettare la pari facoltà di godimento degli altri; può essere abusiva anche un’occupazione breve di una porzione comune quando impedisca in concreto agli altri partecipanti di utilizzarla.
- Chi impugna una deliberazione condominiale sostenendo che la disciplina dell’uso delle parti comuni renda tali parti inservibili al proprio godimento ha l’onere di provare il fatto posto a fondamento della doglianza.
- La contestazione della valutazione delle prove non configura, di per sé, violazione dell’art. 2697 c.c. o dell’art. 115 c.p.c.; tali norme sono violate, rispettivamente, se il giudice ripartisce erroneamente l’onere probatorio o fonda la decisione su prove acquisite al di fuori dei poteri consentiti.
- Quando più consulenze tecniche svolte in momenti diversi giungono a risultati difformi, il giudice può aderire a una di esse o discostarsene, purché motivi adeguatamente la scelta; l’esame degli esperimenti considerati da entrambe può costituire motivazione idonea della conclusione adottata.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo deve indicare come e quando il fatto sia stato discusso nel processo e spiegare perché il suo esame avrebbe potuto privare di base la decisione; la mera probabilità di un esito diverso non è sufficiente.
- Se una statuizione si fonda su più ragioni autonome, il ricorso deve superare tutte quelle idonee a sostenerla; il rigetto della censura contro una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure sulle restanti ragioni.
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