Cassazione Civile, Ordinanza n. 23987/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (liquidatore)
La controversia
Due creditori avevano chiesto la dichiarazione di fallimento di una società poi cancellata dal Registro delle imprese. Dopo l’autorizzazione del Tribunale a notificare l’istanza nelle forme ordinarie al liquidatore, la notificazione era stata eseguita presso il domicilio del liquidatore risultante dalla visura camerale e l’atto era stato ricevuto da un soggetto qualificatosi come incaricato a ricevere presso la sede legale. La Corte d’appello ha accolto il reclamo dell’ex liquidatore, dichiarando nulla la notifica dell’istanza e gli atti successivi, perché avrebbe dovuto essere eseguita presso la residenza del liquidatore e perché il consegnatario non era soggetto legittimato a riceverla. I ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di domicilio eletto e residenza nello stesso Comune, la notifica presso il domicilio era valida; hanno inoltre sostenuto che le attestazioni della relata facevano fede fino a querela di falso e che il destinatario non aveva adeguatamente contestato la qualifica del consegnatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha escluso sia l’improcedibilità sia l’inammissibilità del ricorso, ritenendo rispettato il termine di impugnazione e sufficientemente specificato il contenuto degli atti richiamati. Nel merito ha però ritenuto infondato il motivo unico. Ha affermato che, anche a voler prescindere dal dibattito tra domicilio risultante dal registro delle imprese e residenza effettiva, nella specie la residenza anagrafica e il domicilio del liquidatore erano entrambi nel Comune di Milano; in tale situazione non opera il criterio preferenziale tassativo dell’art. 139 c.p.c. quanto al luogo della notificazione. Tuttavia, la sentenza impugnata era comunque corretta perché aveva autonomamente rilevato che l’atto era stato consegnato a un soggetto non qualificabile come persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda del destinatario. La fede privilegiata della relata non copriva, inoltre, la relazione tra destinatario e luogo di notifica né la veridicità intrinseca delle dichiarazioni del consegnatario. Il ricorso è stato quindi rigettato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Norme richiamate
art. 18, quattordicesimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato per il termine di impugnazione nel reclamo/fallimento, ma l’assenza della relata di notifica non ha comportato improcedibilità perché il ricorso risultava comunque tempestivo.
art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c.
l’onere di deposito della relata di notifica è funzionale alla verifica della tempestività dell’impugnazione; la sanzione di improcedibilità non opera se la tempestività risulta comunque certa dal ricorso e dagli atti.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
consente la produzione separata della copia del provvedimento con relata di notifica nel rispetto del termine di legge.
richiamato solo per spiegare che il Tribunale aveva autorizzato una notificazione in forme diverse da quelle speciali.
nel caso di coincidenza del Comune di residenza e di domicilio del destinatario non opera il criterio preferenziale rigido dei luoghi; la notificazione resta nulla se consegnata a soggetto non legittimato a riceverla.
disciplinava la notificazione al soggetto giuridico, ma nella specie la questione centrale riguardava la notificazione personale al liquidatore dopo la cancellazione della società.
richiamato insieme all’art. 139 c.p.c. per il principio che la consegna a persona non legata da rapporto idoneo non perfeziona la notifica.
richiamato come base del domicilio risultante dal registro delle imprese per gli amministratori, in via di applicazione al caso del liquidatore.
art. 2475, secondo comma, c.c.
richiamato per l’applicazione alle s.r.l. delle regole sulla rappresentanza e sull’iscrizione al registro delle imprese.
richiamato per l’applicabilità delle regole anche ai liquidatori.
richiamato per il principio di opponibilità ai terzi delle iscrizioni nel registro delle imprese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- L’onere di deposito della relata di notifica della sentenza impugnata ai fini del ricorso per cassazione è funzionale al controllo della tempestività dell’impugnazione; se la tempestività emerge comunque in modo certo dagli atti, non opera la sanzione dell’improcedibilità in modo meramente formalistico.
- In tema di notificazione a persona fisica da eseguire nel luogo di residenza o domicilio, quando residenza e domicilio insistono nello stesso Comune non opera in modo rigido il criterio tassativo dei luoghi previsto dall’art. 139 c.p.c., potendo la notifica essere tentata alternativamente nei luoghi individuati dalla norma.
- La notificazione effettuata a un soggetto che non risulti addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda del destinatario non si perfeziona validamente, poiché manca la presunzione di consegna al destinatario stesso.
- La fede privilegiata della relata di notificazione copre le attività compiute dall’ufficiale giudiziario e i fatti avvenuti in sua presenza, ma non la veridicità intrinseca delle dichiarazioni del consegnatario né la qualificazione del rapporto tra destinatario e luogo della consegna quando tali elementi dipendono da valutazioni o informazioni esterne.
- Nel procedimento prefallimentare, la notificazione dell’istanza deve essere valutata alla luce della concreta idoneità a garantire il diritto di difesa del destinatario, ma resta invalida se eseguita in modo non conforme ai requisiti soggettivi della consegna prescritti dalle norme sulle notificazioni.
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