Cassazione Penale, Sentenza n. 9614/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la pronuncia d'appello nella parte in cui era stata applicata la misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha dedotto la mancata e insufficiente motivazione sulla sussistenza delle condizioni ostative all'espulsione previste dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (divieto di espulsione per lo straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana). Il ricorrente ha prodotto lo stato di famiglia attestante la convivenza con due figli cittadini italiani, con un fratello cittadino italiano e la convivenza more uxorio con una cittadina italiana, e aveva sollevato specifico motivo di appello sul punto; la Corte territoriale si è limitata a un'enunciazione apodittica «non risultando condizioni ostative all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione» senza valutare concretamente la documentazione e le deduzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. n. 309/1990, per vizio di motivazione, rinviando la questione ad altra sezione della Corte d'Appello (Corte di appello di Perugia) per nuovo giudizio sul punto. Ha inoltre dichiarato irrevocabile, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., l'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'impugnata condanna (pena e responsabilità rimangono dunque definitive), dato che il ricorso non ha investito l'an della responsabilità.
Norme richiamate
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La norma impedisce l'espulsione dello straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana e si applica a tutte le espulsioni, comprese quelle giudiziali; le condizioni ostative hanno portata generale per ragioni umanitarie e di tutela dei legami familiari.
art. 86, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 86, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Prevede l'applicazione dell'espulsione come misura di sicurezza per stranieri condannati per reati in materia di stupefacenti; la sua applicabilità è però soggetta alle limitazioni previste da altre norme (es. art. 19 d.lgs. 286/1998).
art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norme che incriminano e sanzionano i reati in materia di sostanze stupefacenti (detenzione e trasporto di cocaina e detenzione di hashish), ossia i delitti per i quali il ricorrente è stato condannato; l'esistenza della condanna non esclude automaticamente la valutazione delle condizioni ostative all'espulsione.
Stabilisce che, quando l'annullamento riguarda soltanto una parte della decisione (qui la misura di sicurezza), l'affermazione di responsabilità relativa agli altri aspetti può essere dichiarata irrevocabile; così la condanna sostanziale resta definitiva mentre si rinviano solo gli aspetti annullati.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20
Richiamata come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso; il procedimento è stato trattato ai sensi di tale disposizione (rilevante sotto il profilo del rito/processo di cassazione).
Massime di principio
- Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998 si applica anche alle espulsioni disposte come misura di sicurezza e deve essere valutato concretamente dal giudice, anche in presenza di condanna per reati gravi come quelli in materia di stupefacenti.
- Se il ricorrente produce documentazione (es. stato di famiglia) che attesta convivenza con cittadini italiani e solleva specifiche censure sull'espulsione, il giudice d'appello è obbligato a valutare e motivare espressamente la sussistenza o meno delle condizioni ostative; frasi apodittiche o formule di stile sono viziate e possono consentire l'annullamento.
- L'annullamento parziale di una sentenza, limitato alla sola misura di sicurezza, non incide necessariamente sull'affermazione di responsabilità quando il ricorso non investe l'an della colpevolezza: la Corte può dichiarare irrevocabile la condanna sul punto sostanziale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe anticipare e documentare sin dalla fase istruttoria i legami familiari e la convivenza (stato di famiglia, certificazioni, prove di cura e mantenimento dei minori) perché costituiscono elementi decisivi nella valutazione dell'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998.
- Il giudice chiamato a riesaminare l'espulsione dovrà bilanciare il carattere sanzionatorio della misura con le esigenze di tutela familiare e umanitaria, valutando in concreto l'impatto sui minori e sui conviventi cittadini italiani.
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