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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33051/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario confinante conveniva in giudizio l'altro proprietario sostenendo che questi avesse ampliato una finestra sul muro perimetrale del proprio immobile trasformandola in portafinestra, con conseguente aggravio del fondo attoreo per una asserita servitù di passaggio. Deduceva inoltre che sulla portafinestra fosse stata murata una pietra antica di sua proprietà, un tempo collocata sulla sommità della porta della sua abitazione. Chiedeva quindi, con azione negatoria servitutis, la riduzione dei luoghi allo stato precedente e la restituzione della pietra. Il convenuto negava di avere eseguito tali modifiche e sosteneva che la situazione dei luoghi fosse immutata da decenni, già al momento del proprio acquisto; chiamava in garanzia i propri danti causa, i quali a loro volta chiamavano i rispettivi danti causa. Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d'appello confermava, ritenendo provato che la portafinestra e la collocazione della pietra esistessero da decenni, valorizzando una planimetria del 1991, le deposizioni testimoniali e ritenendo non decisivo il rilievo aerofotometrico prodotto dall'attore. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione per erronea valutazione delle prove documentali, sostenendo che il rilievo aerofotometrico comunale dimostrasse il mutamento recente dei luoghi e che la planimetria del 1991, provenendo dalla controparte, fosse priva di valore probatorio; 2) erroneo apprezzamento delle prove testimoniali, per asserito uso non omogeneo dei criteri di attendibilità; il terzo motivo non emerge nel testo fornito. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché miravano a un riesame del merito della valutazione probatoria, non consentito in sede di legittimità, e perché la motivazione della sentenza d'appello era coerente e non apparente. È stata inoltre richiamata la mancata specifica impugnazione della statuizione di primo grado che aveva escluso efficacia probatoria al rilievo aerofotometrico ex art. 2712 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo la proposta del relatore. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente sollecitassero un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità, e che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo la prevalenza attribuita alla planimetria del 1991 e alle deposizioni testimoniali ritenute attendibili. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore di ciascuna delle tre parti controricorrenti, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso e per la proposta di inammissibilità condivisa dal Collegio

  • art. 2712 c.c.

    il documento aerofotometrico, contestato tempestivamente, è stato ritenuto privo di efficacia probatoria in assenza di specifica censura avverso tale statuizione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    base procedurale della proposta del relatore e della decisione in camera di consiglio

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove documentali e testimoniali, poiché il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità delle fonti e sulla scelta delle risultanze probatorie più persuasive è riservato al giudice di merito.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza impugnata espone una motivazione coerente, non apparente e priva di contrasti insanabili, anche se la parte ricorrente pretende una diversa lettura delle prove.
  • Quando una prova documentale è stata esclusa dal giudice di merito per difetto di efficacia probatoria e tale statuizione non è specificamente censurata, il relativo rilievo non può essere riesaminato in cassazione.
  • La planimetria o altra documentazione tecnica predisposta in occasione di una compravendita può essere valorizzata dal giudice di merito come indice dello stato dei luoghi, se inserita in un complessivo quadro probatorio coerente.
  • Il ricorso per cassazione che si risolve nella contestazione del prudente apprezzamento delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile, salvo che si deduca un effettivo vizio di motivazione nei limiti stretti consentiti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImmissioni e distanze legaliImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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