Cassazione Penale, Sentenza n. 00834/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vercelli che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra più condanne irrevocabili per truffe commesse online. Il ricorrente, tramite avv. Alessandro Gaspari, deduceva violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di omessa/insufficiente motivazione (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.), sostenendo che i reati fossero avvenuti in un contesto spazio-temporale praticamente unitario e riguardassero sostanzialmente lo stesso oggetto (in prevalenza la vendita di un tavolino "calcio balilla").
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il vincolo della continuazione (art. 671 c.p.p.) richiede l'esistenza di un unico programma criminoso originariamente progettato nelle sue linee essenziali. Ha ritenuto che il Tribunale di Vercelli avesse motivato adeguatamente l'esclusione della continuazione sulla base di elementi concreti: significativo arco temporale tra le condotte, diversità delle vittime, annunci pubblicati non sempre sullo stesso sito, differenza dei conti correnti utilizzati e, per una delle sentenze, oggetto diverso (vendita di una autovettura BMW). Ne è conseguito che le condotte sono state valutate autonome e non suscettibili di applicazione dell'istituto della continuazione; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (lett. b ed e): vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali. La Corte ha esaminato le censure e le ha ritenute infondate.
Invocato dal ricorrente (presunta violazione), ma la Corte non ha ritenuto che dall'istruttoria emergesse un quadro compatibile con l'applicazione della norma nella misura prospettata; la questione è sostanzialmente rientrata nella valutazione sulla continuità e sulla motivazione del giudice dell'esecuzione.
Norma applicabile al vincolo della continuazione: la Corte ha ribadito l'interpretazione consolidata secondo cui è necessario dimostrare l'esistenza di un unico programma criminoso originariamente progettato nelle sue linee fondamentali; non è sufficiente la mera serialità o ripetizione del medesimo tipo di reato.
Richiamata in relazione alla limitazione della riproduzione del motivo di ricorso (il ricorso è stato riprodotto nei limiti previsti dall'art. 173 delle disposizioni di attuazione).
Norma invocata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto che il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare l'esistenza di un unico programma criminoso originariamente progettato e caratterizzato nelle sue linee essenziali; la mera ripetizione di reati dello stesso tipo non è sufficiente.
- Gli elementi considerati rilevanti dal giudice sono, tra gli altri: prossimità temporale delle condotte, identità o omogeneità delle vittime, identità dei mezzi/strumenti o delle modalità di commissione (es. stesso sito di annunci), identità dei canali di incasso (stessi conti) e omogeneità dell'oggetto materiale delle truffe; la presenza di differenze significative in questi elementi può escludere la continuazione.
- La continuazione non deve essere confusa con la serialità o con la 'vita criminale' del soggetto: la prima è un istituto a favore del reo che premia l'unità progettuale, la seconda è valutata con altri istituti (recidiva, abitualità) che operano secondo logiche differenti.
- La dimostrazione della preordinazione unitaria non può basarsi su mere congetture o indici puramente presuntivi: la richiesta deve poggiare su elementi probatori concreti che attestino il progetto criminoso unitario.
- Chi invoca la continuazione ha l'onere di porre all'evidenza elementi che colleghino le condotte in un disegno unitario; in assenza di tali elementi, il giudice può legittimamente ritenere autonome le condotte e respingere la richiesta.
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