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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20739/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto in relazione al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, contestato provvisoriamente a un soggetto ritenuto il reale gestore di un laboratorio tessile formalmente intestato a più ditte individuali e ritenute fittizie, nonché in relazione ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio richiamati nel provvedimento genetico. Il sequestro aveva ad oggetto immobili, l’azienda esercitata nei locali di via Pablo Picasso e beni per equivalente nella disponibilità di alcuni soggetti coinvolti; un ulteriore decreto aveva disposto il sequestro finalizzato alla confisca allargata di autovetture e immobili. I ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo, violazione di legge per insussistenza del fumus commissi delicti, sostenendo che il reato di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000 non sarebbe configurabile neppure in astratto poiché mancherebbe un debito erariale direttamente riferibile all’indagato, e che il credito tributario dovrebbe già esistere, essere coattivamente azionabile e imputabile proprio al soggetto che compie gli atti dispositivi. Hanno inoltre richiamato una precedente assoluzione dell’indagato per altra fattispecie tributaria, sostenendo che essa escluderebbe il ruolo di amministratore di fatto delle ditte coinvolte. La Procura generale ha chiesto il rigetto, ritenendo sufficiente la riferibilità sostanziale dei debiti al dominus occulto dell’attività, anche se formalmente intestati a terzi prestanome.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che, nel controllo di legittimità sul sequestro preventivo, sia possibile verificare la compatibilità tra fatto contestato e fattispecie astratta, ma non sindacare il merito della ricostruzione probatoria se non nei limiti della violazione di legge e della motivazione meramente apparente. Nel caso concreto, ha giudicato non apparente la motivazione dell’ordinanza impugnata e ha considerato sussistente il fumus del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, valorizzando gli indizi di gestione occulta dell’attività economica, la fittizietà delle intestazioni, la sistematica successione di ditte non operative, la continuità aziendale e la riferibilità sostanziale dei debiti tributari al reale dominus. Ha inoltre escluso la decisività della sentenza assolutoria invocata dai ricorrenti, ritenendola riferita a diversa impresa e diverso periodo d’imposta. Conseguentemente, i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 74/2000

    Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è configurabile come reato di pericolo; richiede l’esistenza di un credito erariale relativo a imposte sui redditi o IVA, superiore alla soglia di legge, suscettibile di essere azionato coattivamente al momento dell’atto fraudolento, ma non richiede che sia già stata emessa una specifica cartella esattoriale né che la pretesa sia definitivamente accertata nella sede penale.

  • art. 648-bis c.p.

    Richiamato nel provvedimento genetico del sequestro; dalla sentenza non emerge una specifica elaborazione sul contenuto della norma.

  • art. 648-ter c.p.

    Richiamato nel provvedimento genetico del sequestro; dalla sentenza non emerge una specifica elaborazione sul contenuto della norma.

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato quale base del sequestro finalizzato alla confisca allargata di autovetture e immobili.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge.

  • art. 606 c.p.p.

    La manifesta illogicità della motivazione non è deducibile nel ricorso ex art. 325 c.p.p. se non nei limiti e con i mezzi propri previsti per il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione è configurabile quando la motivazione sia assolutamente mancante o meramente apparente.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per affermare la possibile responsabilità concorsuale dell’intestatario fittizio del bene, se consapevole della finalità elusiva perseguita dall’autore principale.

  • art. 40, comma 2, c.p.

    Richiamato in relazione all’omesso impedimento dell’evento da parte dell’amministratore di diritto/prestanome, ove sussistano i presupposti soggettivi della fattispecie.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato incidentalmente nel passaggio relativo alla posizione dell’amministratore di diritto/prestanome.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro il sequestro preventivo il controllo della Corte si limita alla verifica della legalità del provvedimento e della sussumibilità del fatto nella fattispecie astratta, senza trasformarsi in un riesame del merito o della fondatezza dell’accusa.
  • In materia di sequestro preventivo, la violazione di legge comprende anche la motivazione assolutamente mancante o meramente apparente, mentre la mera illogicità della motivazione non è deducibile se non nei limiti del vizio motivazionale previsto dall’art. 606, lett. e), c.p.p.
  • Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo: non occorre che il debito sia già stato formalmente azionato con cartella esattoriale, ma è necessario che esista un credito erariale riferibile a imposte sui redditi o IVA, già sorto e superiore alla soglia di punibilità al momento dell’atto simulato o fraudolento.
  • Ai fini del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la riferibilità sostanziale del debito al reale dominus dell’attività può essere desunta da elementi indiziari di gestione occulta e di interposizione fittizia di soggetti prestanome, anche quando le posizioni debitorie risultino formalmente intestate a terzi.
  • La precedente assoluzione dell’indagato per un diverso reato tributario non è decisiva se riguarda un diverso periodo d’imposta o una diversa impresa rispetto a quella oggetto del sequestro e della contestazione.
  • L’intestatario fittizio del bene o dell’attività può rispondere a titolo concorsuale se è consapevole della finalità elusiva o agevolativa dell’operazione fraudolenta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroSottrazione fraudolenta al pagamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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