Cassazione Civile, Ordinanza n. 13874/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, con atto di compravendita del 14 luglio 2008, di un fabbricato con terreno. Gli acquirenti hanno agito contro il notaio rogante sostenendo che questi non avesse verificato adeguatamente la regolarità della pratica di sanatoria edilizia e l'esistenza di vincoli paesaggistici, con la conseguenza di aver fatto stipulare un atto relativo a un bene che risultava soggetto a vincolo di inedificabilità assoluta. Hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e morale. La corte d'appello ha ritenuto sussistente la responsabilità professionale del notaio, ma ha negato il nesso causale e la prova del danno risarcibile. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) motivazione apparente o inesistente sul rigetto della domanda risarcitoria; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame del fatto decisivo relativo al pagamento del prezzo; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alle spese per il completamento dell'immobile, sostenendo anche l'erronea valutazione di un preventivo di spesa. Il notaio ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, censurando l'affermazione della propria responsabilità e l'estensione degli obblighi professionali ritenuti dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che le censure, pur formulate come vizi di motivazione, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, in realtà contestassero la valutazione di merito compiuta dalla corte d'appello in ordine alla prova del danno e al nesso causale, senza rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza richiesti. In particolare, la Corte ha osservato che non erano stati adeguatamente indicati né il fatto storico asseritamente omesso, né gli atti in cui esso era stato dedotto, né il contenuto decisivo del documento richiamato. Ha quindi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del notaio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti. Viene inoltre dato atto, in dispositivo, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta, apparente o perplessa della motivazione integra un vizio denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È il parametro corretto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o per vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non il n. 5.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la rivalutazione delle prove o la critica della sufficienza motivazionale.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice dichiara di non osservarla o decide su prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore legale a una prova libera o viceversa; non può essere usata per ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.
Richiamato dal ricorrente incidentale per contestare l'estensione dell'obbligo professionale del notaio nell'attività di rogito, ma il motivo è rimasto assorbito.
Richiamata in relazione agli obblighi di verifica del notaio sulle dichiarazioni urbanistiche contenute nell'atto di compravendita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata in dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, oppure nelle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
- Non è consentito trasformare in motivo di cassazione una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica con precisione il fatto storico, il suo carattere decisivo, il luogo degli atti in cui esso risulta dedotto e il passaggio della sentenza che lo avrebbe omesso.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte o abbia attribuito a una prova libera il valore di prova legale, non quando si contesti semplicemente l'apprezzamento della prova.
- Quando la corte di merito accerta la responsabilità del professionista ma rigetta la domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno o del nesso causale, il controllo di legittimità resta confinato ai vizi di legge e ai limiti del minimo costituzionale della motivazione.
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