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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26473/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2012, sostenendo che una parte dei compensi percepiti derivava da incarichi di sindaco e/o amministratore di società e che tali redditi, secondo la giurisprudenza di legittimità, non rientrano nella base imponibile IRAP quando non sono espressione di autonoma organizzazione. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato il diniego. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 8 del d.lgs. n. 446/1997, lamentando che il giudice di merito avesse considerato legittimo il diniego di rimborso senza scorporare i compensi relativi agli incarichi di sindaco, pur in presenza di documentazione prodotta dal contribuente e della giurisprudenza che esclude l'assoggettamento a IRAP di tali compensi se non assistiti da autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui l'IRAP colpisce solo il valore aggiunto derivante da attività autonomamente organizzata e, per il professionista che svolga anche incarichi di sindaco/amministratore/revisore, occorre verificare in concreto se i compensi relativi a tali attività siano scorporabili e non riconducibili all'autonoma organizzazione professionale. Ha osservato che la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche sulla connessione tra i diversi incarichi e l'organizzazione professionale, senza compiere la necessaria verifica specifica sulla porzione di reddito riferibile agli incarichi di sindaco, alla luce della documentazione prodotta. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio della decisione di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa all'esito della proposta del relatore nel rito camerale.

  • art. 1 d.lgs. n. 446/1997

    L'IRAP è qualificata come imposta di carattere reale.

  • art. 2 d.lgs. n. 446/1997

    "esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"

    Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di attività autonomamente organizzata.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997

    Tra i soggetti passivi IRAP rientrano le persone fisiche esercenti arti e professioni.

  • art. 8 d.lgs. n. 446/1997

    Per i professionisti la base imponibile è determinata dalla differenza tra compensi percepiti e costi inerenti all'attività, con esclusione dei redditi non riconducibili al presupposto impositivo.

  • art. 49 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato per il collegamento alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.

  • art. 50, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. n. 917/1986

    La modifica normativa sui redditi assimilati al lavoro dipendente non incide sul principio, ai fini IRAP, della scorporabilità dei compensi per incarichi di sindaco/amministratore se non autonomamente organizzati.

Massime di principio

  • Il presupposto dell'IRAP per il professionista è l'esistenza di un'autonoma organizzazione; in sua assenza l'imposta non è dovuta.
  • Quando un professionista svolge anche incarichi di sindaco, amministratore o revisore di società, il giudice deve verificare separatamente i compensi riferibili a tali incarichi e lo scorporo dal reddito professionale complessivo.
  • Non è sufficiente, per affermare l'assoggettamento a IRAP, il solo fatto che il professionista operi in uno studio organizzato o svolga più incarichi; occorre accertare in concreto il nesso tra i compensi tassati e l'autonoma organizzazione.
  • Se il contribuente allega e documenta distintamente i proventi relativi agli incarichi societari, il giudice di merito deve compiere una specifica valutazione di quella porzione di reddito, non potendo motivare in modo apodittico sull'unitarietà dell'attività.
  • L'onere di provare i presupposti impositivi e, in sede di rimborso, i fatti che giustificano l'esclusione dall'imposta va valutato alla luce della concreta organizzazione dell'attività e della scorporabilità dei singoli compensi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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