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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19156/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di addebito con cui l'ente previdenziale ha richiesto a un soggetto, iscritto alla gestione commercianti e socio amministratore di una società a responsabilità limitata, il versamento di contributi percentuali su redditi collegati anche alla partecipazione a una società in accomandita semplice/società in nome collettivo. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che, ai fini del calcolo dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, rientrassero nella base imponibile anche i redditi di impresa derivanti dalla partecipazione a società di persone, non solo quelli derivanti da società di capitali. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione della l. n. 1397/1960 e dell'art. 49 l. n. 88/1989, sostenendo che la snc non svolgesse attività strettamente commerciale ma industriale in ragione del codice ATECO; 2) violazione dell'art. 6 d.P.R. n. 917/1986, per avere la Corte qualificato come reddito di impresa quello percepito tramite una sas/snc nonostante l'assenza di svolgimento di attività lavorativa; 3) omesso esame di un fatto decisivo per mancata valutazione delle testimonianze di primo grado; 4) omesso esame di un fatto decisivo per mancata valutazione di un documento prodotto dall'INPS, ritenuto non probante rispetto all'obbligo contributivo sulle eccedenze rispetto al minimale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la decisione impugnata si era conformata ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e avallati dalla Corte costituzionale: ai fini dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati i redditi percepiti in qualità di socio di società di persone, e la base imponibile comprende la quota di utili percepiti, indipendentemente dallo svolgimento in concreto di attività lavorativa. Ha inoltre rilevato che la questione relativa alla natura industriale e non commerciale dell'attività della società non risultava trattata dalla sentenza impugnata né era stata adeguatamente dedotta in appello, essendo quindi difettosa la specificazione del dove, come e quando fosse stata proposta. I terzo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili: in presenza di doppia conforme non erano ammissibili censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. su questioni di fatto; in ogni caso, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito. La Corte ha poi ribadito che la valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni è riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione commercianti, nella base imponibile devono essere inclusi anche i redditi d'impresa derivanti dalla partecipazione a società di persone, compresa la quota di utili percepiti, senza che sia decisivo il concreto svolgimento di attività lavorativa nella società partecipata.
  • La distinzione tra redditi percepiti come socio di società di capitali e redditi percepiti come socio di società di persone non può essere utilizzata per escludere questi ultimi dalla base contributiva quando la disciplina positiva e l'interpretazione consolidata li ricomprendono.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di singoli mezzi istruttori; se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito, la censura non è ammissibile.
  • In presenza di "doppia conforme", le doglianze che investono questioni di fatto non sono proponibili in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute più convincenti sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione sul punto è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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