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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18649/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un correntista ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale accoglimento del suo gravame, aveva riconosciuto il diritto alla rideterminazione del saldo di un conto corrente per la rettifica degli addebiti relativi a interessi passivi capitalizzati in violazione del divieto di anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto, escludendo però dalla rettifica le rimesse ritenute solutorie e prescritte. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) che era erronea la declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme indebitamente annotate, sostenendo che, poiché il conto non era assistito da apertura di credito, i versamenti dovevano considerarsi pagamenti ripetibili; 2) che erano illegittimamente dichiarate inammissibili, perché tardive, le domande restitutorie relative a interessi ultralegali, valute non pattuite e spese non convenute, trattandosi di nullità rilevabili d'ufficio; 3) che era erronea la declaratoria di prescrizione delle rimesse, perché il conto era affidato e comunque la citazione avrebbe interrotto il termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, in concreto, il primo motivo perché, sebbene sia corretto il principio secondo cui sul conto non affidato i versamenti solutori sono ripetibili, la Corte d'appello aveva comunque esaminato e accolto in sostanza la domanda restitutoria attraverso l'azione di rideterminazione del saldo. Ha accolto solo la premessa teorica del secondo motivo, ma ha escluso che, nel caso concreto, potessero rilevare d'ufficio nullità relative a clausole diverse da quelle effettivamente dedotte a fondamento della domanda di ripetizione, dichiarando inoltre inammissibile per difetto di autosufficienza la censura sulla tardività dell'eccezione di prescrizione della banca. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché fondato su un presupposto di fatto - l'esistenza di un affidamento del conto - smentito dal giudice di merito e perché non colpiva la ratio decidendi in tema di prescrizione, essendo la sentenza di merito già conformata al principio della rilevanza interruttiva della citazione per le rimesse anteriori al decennio. La banca è stata condannata a rifondere le spese di legittimità, ma il ricorso è stato respinto nel merito.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale della tutela giurisdizionale, ma non decisivo nella motivazione

  • art. 11 Cost.

    richiamato dal ricorrente, senza specifica incidenza sulla decisione

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di interesse ad agire, ma non determinante

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, senza rilievo decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione/inammissibilità; la Corte lo esamina soprattutto in relazione all'ambito della domanda proposta

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, senza autonoma ratio nella decisione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, senza autonoma ratio nella decisione

  • art. 1193 c.c.

    richiamato nel primo motivo, senza autonoma incidenza decisoria

  • art. 1194 c.c.

    richiamato nel primo motivo, senza autonoma incidenza decisoria

  • art. 1283 c.c.

    richiamato per il divieto di anatocismo

  • art. 1284 c.c.

    richiamato per il regime degli interessi

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di requisiti del contratto

  • art. 1346 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di determinatezza dell'oggetto

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per la nullità delle clausole contrattuali

  • art. 1419 c.c.

    richiamato per la nullità parziale e la conservazione del contratto

  • artt. 117-120 t.u.b.

    richiamati per la disciplina bancaria degli interessi e delle condizioni contrattuali

  • art. 1842 c.c.

    richiamato per la nozione di apertura di credito

  • art. 1843 c.c.

    richiamato per i profili dell'apertura di credito

  • art. 1852 c.c.

    richiamato per il conto corrente e le operazioni in conto

  • art. 2033 c.c.

    affermato come base della ripetizione dell'indebito in presenza di pagamenti solutori

  • art. 2677 c.c.

    null

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi per l'onere della prova, senza autonoma decisione specifica

  • art. 2935 c.c.

    richiamato sul decorso della prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    richiamato sul rilievo della prescrizione

  • art. 2942 c.c.

    richiamato sul decorso/sospensione della prescrizione

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato in relazione alla tempestività delle difese del convenuto

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in relazione alla tempestività delle eccezioni del convenuto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel conto corrente bancario non assistito da apertura di credito, gli addebiti illegittimi che determinano rimesse solutorie costituiscono pagamenti ripetibili ex art. 2033 c.c., poiché producono uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
  • La domanda di accertamento o rideterminazione del saldo di un conto corrente non affidato, quando sia fondata su annotazioni indebite a debito del correntista, si risolve sostanzialmente in un'azione di ripetizione dell'indebito relativo a quei pagamenti.
  • Il rilievo officioso della nullità contrattuale è ammissibile solo se la nullità sia effettivamente pertinente al thema decidendum e funzionale alla decisione sulla domanda proposta; non può essere utilizzato per accertare la validità di clausole diverse e estranee alla pretesa restitutoria azionata.
  • In sede di legittimità non è scrutinabile una censura che presupponga un diverso accertamento di fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito, poiché ciò trasformerebbe il motivo di diritto in una revisione della quaestio facti.
  • La censura per omesso esame della prescrizione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha già applicato l'effetto interruttivo dell'atto di citazione per le rimesse successive al termine decennale, la doglianza è destinata a non cogliere la decisione.
  • Le eccezioni sulla tardività delle difese avversarie devono essere sorrette da specifica e autosufficiente indicazione degli elementi processuali necessari a verificarne la fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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