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Sentenza

Sentenza n. 3000/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202505268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su un decreto penale di condanna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato aveva impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato nel 2019, deducendo eccesso di potere, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e difetto di istruttoria. In particolare, sosteneva che l’Amministrazione avesse fondato il giudizio negativo esclusivamente su un risalente decreto penale di condanna relativo a fatti di lieve entità, senza valutare concretamente la complessiva integrazione sociale, lavorativa e familiare nel territorio nazionale, la tenuità e la risalenza dei fatti, l’abrogazione della fattispecie di cui all’art. 594 c.p. e la successiva riabilitazione intervenuta nel 2021. L’appello contestava quindi la sentenza del TAR, che aveva ritenuto legittimo il diniego.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha rilevato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, poiché l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992 stabilisce che la cittadinanza può essere concessa. L’Amministrazione deve svolgere una valutazione complessiva del grado di stabile integrazione del richiedente e della sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali dell’ordinamento, potendo considerare anche i precedenti penali quali indici significativi della condotta di vita e del rispetto delle regole di convivenza. Nel caso concreto, il diniego, pur fondato su un unico episodio criminoso, è stato ritenuto adeguatamente giustificato dal disvalore della condotta, incompatibile con i valori dell’ordinamento statale nel quale il richiedente chiedeva di essere inserito. È stata respinta anche la censura relativa alla depenalizzazione dell’art. 594 c.p., poiché la trasformazione del fatto in illecito civile non ne ha eliminato l’illiceità né il disvalore giuridico; inoltre, la valutazione prognostica dell’affidabilità può riguardare anche comportamenti non penalmente rilevanti ma indicativi di possibili profili di rischio. La riabilitazione del 2021 non poteva essere considerata per giudicare la legittimità del diniego del 2019, dovendosi valutare l’atto secondo la situazione normativa e fattuale esistente al momento della sua adozione. La riabilitazione potrà essere valutata dall’Amministrazione in occasione di una nuova istanza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    la cittadinanza “può” essere concessa

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e richiede una valutazione complessiva dell’integrazione stabile e dell’affidabilità del richiedente rispetto agli interessi pubblici connessi all’attribuzione dello status civitatis.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato e istruito, nonostante fosse fondato su un unico precedente, poiché il precedente era idoneo a esprimere un giudizio di disvalore sulla condotta del richiedente.

  • art. 594 c.p.

    La depenalizzazione della fattispecie non elimina il disvalore giuridico della condotta, che può continuare a essere considerata nella valutazione amministrativa dell’affidabilità del richiedente.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di poteri non ancora esercitati; le sopravvenienze successive all’atto impugnato non possono essere utilizzate per valutarne retroattivamente la legittimità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità dell’appellante a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall’art. 9 della legge n. 91/1992, è rimessa a un’ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione e non costituisce un diritto automatico del richiedente.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l’Amministrazione deve valutare il grado di stabile integrazione e l’affidabilità complessiva dell’interessato in relazione all’interesse pubblico al suo pieno e consapevole inserimento nella comunità nazionale.
  • Un precedente penale può legittimamente fondare il diniego della cittadinanza anche se risalente, unico o relativo a una condotta di lieve entità, quando l’Amministrazione ne valorizzi il disvalore quale indice di non piena affidabilità rispetto ai valori dell’ordinamento.
  • La depenalizzazione di una condotta non impedisce che la stessa sia considerata nel procedimento di concessione della cittadinanza, se la condotta conserva natura di illecito e un apprezzabile disvalore giuridico; la valutazione amministrativa può estendersi anche a comportamenti non penalmente rilevanti ma indicativi di possibili profili di rischio.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione normativa e fattuale esistente al momento della sua adozione; una riabilitazione intervenuta successivamente non può determinare l’illegittimità retroattiva del diniego, ma può essere valutata dall’Amministrazione in occasione di una nuova istanza.
  • Il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione di sopravvenienze non esaminate nell’atto impugnato; la relativa ponderazione spetta all’autorità amministrativa nell’eventuale riedizione del potere.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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