Cassazione Penale, Ordinanza n. 13175/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per due contravvenzioni: esercizio dell'attività di parcheggiatore o guardia macchine e violazione del divieto di accesso disposto dal Questore in un'area del Comune di Napoli. Con un unico motivo ha denunciato un vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale, ma senza sviluppare alcuna argomentazione concreta a sostegno della censura o della richiesta di annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era del tutto generico e privo di argomentazioni. Ha richiamato l'art. 581, lett. d), c.p.p. e l'art. 591, lett. c), c.p.p. come base dell'inammissibilità per genericità dei motivi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992
Norma incriminatrice del divieto di esercitare l'attività di parcheggiatore o guardia macchine nelle aree interessate; il fatto contestato consisteva nell'essere sorpreso nell'esercizio di tale attività.
art. 10, comma 2, D.L. 14/2017
Norma che sanziona la violazione del provvedimento del Questore di divieto di accesso a determinate aree; il fatto contestato era la presenza dell'imputato nell'area interdetta nonostante il divieto notificato.
Impone che i motivi di ricorso siano specifici e sorretti da una reale esposizione delle ragioni della censura; la loro totale genericità comporta inammissibilità.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando mancano i requisiti di specificità dei motivi, come nel caso di censura meramente assertiva e priva di sviluppo argomentativo.
Disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende se non vi è assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il criterio dell'assenza di colpa quale limite alla condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e argomentati: una censura meramente enunciata, senza sviluppo delle ragioni di diritto e di fatto, è inammissibile.
- La totale genericità del motivo integra una causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p., in combinato disposto con l'art. 581, lett. d), c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- In presenza di un ricorso inammissibile per difetto di specificità, la Corte non entra nel merito delle censure sulla responsabilità penale, limitandosi alla verifica preliminare dei requisiti formali del gravame.
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