Cassazione Civile, Ordinanza n. 33792/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti ai giudici tributari un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, mediante accertamento analitico-induttivo fondato su un giudizio di antieconomicità della gestione, aveva determinato maggiori ricavi per l’anno 2012. La CTP aveva accolto il ricorso rilevando sia l’esiguità dello scostamento rispetto agli studi di settore sia l’assenza di previo contraddittorio; la CTR aveva confermato il rigetto dell’appello dell’Ufficio, osservando che lo scostamento tra resa oraria per addetto e soglia desunta dagli studi di settore non fosse significativo e che, per il 2012, i ricavi dichiarati fossero comunque superiori al minimo risultante dal calcolo. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché lo scostamento non dovesse considerarsi significativo e perché tale elemento fosse sufficiente ad assorbire gli altri indici valorizzati dall’Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo: la motivazione della CTR, pur sintetica, è stata giudicata esistente e intellegibile perché ha indicato le ragioni della decisione, cioè l’esiguità dello scostamento e il superamento, da parte dei ricavi dichiarati, del dato minimo ricavabile dagli studi di settore. La doglianza dell’Ufficio è stata letta come richiesta di una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di giudizio; è stato altresì escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per la posizione dell’amministrazione pubblica soccombente.
Norme richiamate
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, non meramente apparente, tale da rendere percepibile l’iter logico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere denunciata in cassazione per motivazione solo apparente o mancante, ma non per chiedere una nuova valutazione del merito.
art. 111 Cost., comma 6
È imposto un obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Anche nel processo tributario la decisione deve esporre la motivazione in modo tale da consentire il controllo sul ragionamento decisorio.
art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica l’ulteriore contributo unificato quando soccombe un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice enuncia una giustificazione solo formale ma non rende percepibili le ragioni logiche e giuridiche della decisione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione delle prove o delle circostanze di fatto: la censura deve colpire un effettivo vizio motivazionale o processuale.
- In tema di accertamento tributario fondato su antieconomicità, il giudice di merito può confermare o annullare l’atto sulla base della concreta significatività degli scostamenti e del quadro istruttorio, ma la valutazione resta insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- Un accertamento presuntivo fondato su antieconomicità richiede che il contribuente fornisca una spiegazione plausibile del proprio comportamento; tuttavia, se il giudice ritiene non significativo lo scostamento o non provato il presupposto fattuale, la censura dell’Ufficio deve confrontarsi con tale accertamento in modo specifico.
- La sola regolarità formale della contabilità non impedisce, in astratto, la rettifica delle dichiarazioni fiscali; ma l’accertamento presuntivo deve poggiare su elementi realmente sintomatici di evasione o di anomalia gestionale.
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