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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12922/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma che li aveva confermati per reati connessi allo spaccio di stupefacenti. Aprilanti Fabrizio ha dedotto vizi di motivazione e travisamento della prova (art. 606 c.1 lett. e) c.p.p.), sostenendo che la sentenza abbia impropriamente richiamato altra pronuncia per configurare un'associazione, che non sarebbe stato provato alcun rapporto associativo ma solo un rapporto bilaterale con un terzo (Lai), che non è stata eseguita perizia sulla purezza della cocaina (300 g) per escludere la configurabilità della lieve entita ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90, e che vi sono incongruenze quali perquisizione negativa, assenza di sequestri a suo carico, incensuratezza e assenza di rapporti con gli altri imputati. Ianiri Lorena ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione e omessa valutazione di prova decisiva, contestando l'interpretazione delle intercettazioni e l'attribuzione del ruolo associativo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione dei reati satellite alla fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90, sostenendo che i pesi e altri parametri non sono stati valutati complessivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i ricorrenti. Quanto ad Aprilanti, la Corte ha ritenuto che la ricostruzione del suo ruolo nella catena distributiva sia adeguatamente motivata e che le censure siano, in gran parte, mera richiesta di una diversa lettura delle prove o generiche e non specifiche; il vizio di travisamento è inammissibile perché non indicato con oggetto definito e non controvertibile, e la deduzione di mancata perizia sulla purezza della sostanza è nuova e quindi inammissibile. Per Ianiri, la Corte ha ritenuto infondati i motivi: la qualificazione come partecipe dell'associazione è supportata da una doppia conforme (due sentenze) e dalla valutazione delle conversazioni e della non episodicità delle condotte, che sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; la richiesta di riqualificazione in senso di lieve entità secondo l'art. 73 comma 5 è manifestamente infondata perché la corte di appello ha valutato complessivamente peso, modalità e strumenti impiegati escludendo il modesto disvalore. Conseguenze: ricorsi inammissibili; i ricorrenti devono sostenere le spese processuali (art. 616 c.p.p.) e sono condannati al versamento, in via equitativa, di euro 3.000.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 73

    art. 73 comma 1; art. 73 comma 5

    La Corte ha escluso la qualificazione di lieve entità (comma 5) valutando complessivamente gli indici (peso, modalità, mezzi impiegati, organizzazione) e ha ritenuto che la quantità e le modalità operative siano incompatibili con la fattispecie di lieve entità

  • D.P.R. 309/1990, art. 74

    Richiamato in relazione ai reati satellite; la Corte ha confermato la valutazione del merito sull'oggettivo disvalore delle condotte e sull'assenza di modesto disvalore per le singole condotte

  • Codice di procedura penale, art. 606

    art. 606 comma 1 lett. e)

    La norma è invocata dai ricorrenti per vizio di motivazione/travisamento; la Corte ricorda che il vizio deve essere specifico, non generico, e che il travisamento necessita di un oggetto definito e inopinabile

  • Codice di procedura penale, artt. 581 e 591

    art. 581 comma 1 lett. c); art. 591 comma 1 lett. c)

    Rilevate come fondamento del principio che motivi indifferenziati, cumulativi e perplessi rendono aspecifico il ricorso per cassazione e ne determinano l'inammissibilità

  • Codice di procedura penale, art. 616

    La Corte ha imposto ai ricorrenti l'onere delle spese del procedimento e il versamento equitativo disposto per inammissibilità

  • Codice penale, art. 114

    Menziato dai ricorrenti come possibile applicazione in caso di ruolo marginale; la Corte ha escluso l'applicabilità della causa di lieve entità e dunque anche dell'art. 114 nella qualificazione

Massime di principio

  • In Cassazione le censure sul travisamento della prova devono indicare con precisione quale elemento è stato interpretato in modo palesemente contrario al suo significato intrinseco; argomentazioni generiche o alternative sono inammissibili
  • L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni costituiscono, di regola, valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
  • La riqualificazione della fattispecie (es. riconoscimento della lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90) deve essere proposta e motivata tempestivamente; in Cassazione una nuova deduzione non emergente dalla sentenza impugnata è inammissibile
  • Nelle valutazioni sulla lieve entità del reato il giudice deve considerare complessivamente tutti gli indici rilevanti; un singolo elemento non è automaticamente determinante se gli altri indici suggeriscono il contrario
  • In presenza di una 'doppia conforme' (due sentenze di merito concordi) la possibilità di sindacare le ricostruzioni di fatto in Cassazione è ulteriormente limitata
  • Un ricorso per cassazione deve esporre chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni doglianza; la denunzia cumulativa e indistinta di più vizi conduce all'inammissibilità
  • Se si contesta la mancata esecuzione di perizie tecniche (es. caratterizzazione della purezza della sostanza), occorre averla proposta e valorizzata nel merito; la mera asserzione in Cassazione senza prova della rilevanza processuale è inammissibile

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