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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18578/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) censura della confisca disposta in sentenza per difetto di nesso di pertinenzialità tra la somma complessivamente confiscata e il reato, con esclusione della pertinenza se non per la somma di €160,00 ritenuta provento di una singola cessione; contestazione anche del difetto di motivazione sul punto; (2) censura per errata qualificazione giuridica del fatto per non aver riconosciuto l'attenuante di cui all'art.62, n.4 cod.pen. (fatto di lieve entità) relativamente alla modesta quantità della sostanza stupefacente

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nella sentenza di patteggiamento, il giudice deve comunque dare una motivazione congrua sulla confisca diretta del profitto del reato, pur parametrata alla natura del rito; nel caso concreto ha ritenuto che la confisca riguardasse il profitto delle cessioni indicate nel capo A) (35-40 dosi) e non la sola detenzione di poche dosi del capo B), e quindi fosse giustificata ai sensi dell'art.73, comma 7-bis, d.P.R. n.309/1990. Ha inoltre precisato che, in ipotesi di confisca obbligatoria recepita in patteggiamento, è sufficiente il riferimento al presupposto legale. Sul secondo motivo la Corte l'ha ritenuta manifestamente infondata: la valutazione della lieve entità è discrezionale e, non essendo stata oggetto dell'accordo tra le parti, non è sindacabile in Cassazione come errore manifesto di qualificazione giuridica. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria di €3.000,00 a favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)

    comma 2 (richiamato con modifiche dall'art.25, comma 1, lett.a), n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

    Disciplina il giudizio di patteggiamento; la Corte ricorda che le disposizioni sul patteggiamento limitano la materia sindacabile in Cassazione ma non esonerano il giudice dall'obbligo motivazionale, specialmente in tema di misure come la confisca

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento dell'impugnazione in Cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione; la Corte valuta i limiti di ammissibilità dei motivi nei confronti della sentenza di patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti entro cui è possibile proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la Corte richiama che la qualificazione giuridica è sindacabile quando l'errore è manifesto

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Art.73 disciplina i reati in materia di stupefacenti; il comma 7-bis prevede la confisca diretta del profitto per le cessioni di sostanze stupefacenti, che può giustificare l'ablazione del denaro quando il nesso con l'attività di spaccio è dimostrato

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la confisca in relazione a talune ipotesi; la Corte osserva che, per la sola detenzione, la confisca del denaro è ammessa solo se ricorrono le condizioni previste da questa norma (e non può essere tratta automaticamente dalla mera detenzione)

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamata per chiarire i limiti della confisca prevista per reati diversi dalla cessione di stupefacenti; la Corte distingue l'ambito di applicazione rispetto all'art.73 T.U.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiami normativi collegati all'applicazione delle norme penali in materia di stupefacenti e alla confisca; la Corte segnala il rinvio tra le norme pertinenti

  • art. 62, n.4 cod. pen. (attenuante per lieve entità)

    Prevede l'attenuante per il fatto di lieve entità; la Corte rileva che il riconoscimento è valutazione discrezionale e, se non inserito nell'accordo di patteggiamento, non costituisce errore manifesto di qualificazione sindacabile in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e altre sanzioni in caso di reiezione del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, la confisca del profitto da reato richiede una motivazione congrua del giudice, ma quando la confisca è di natura obbligatoria è spesso sufficiente il richiamo al presupposto legale; ciò non esime però il giudice dal collegare la misura al contenuto dell'imputazione
  • La somma di denaro può essere confiscata come profitto se è dimostrabile il nesso tra il denaro e l'attività di cessione di stupefacenti (art.73, comma 7-bis). Per la mera detenzione il denaro non è normalmente confiscabile salvo che ricorrano specifiche condizioni di legge (art.240-bis c.p.)
  • Le questioni di qualificazione giuridica possono essere impugnate in Cassazione anche dopo il patteggiamento, ma solo se si tratta di un errore manifesto, evidente e privo di margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo di imputazione
  • La richiesta o il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti di natura discrezionale (come la lieve entità) non è sindacabile in Cassazione se tali valutazioni non risultano inserite nell'accordo tra le parti
  • Chi ricorre per cassazione contro una sentenza di patteggiamento rischia, se il ricorso è inammissibile o infondato, la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (art.616 c.p.p.)

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