Cassazione Penale, Sentenza n. 18436/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano (19/11/2025) di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione IVA) per l'anno d'imposta 2018, contestato al ricorrente quale legale rappresentante pro tempore della U.1 GROUP MILANO srl. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) errata determinazione della soglia di punibilità e calcolo dell'imponibile IVA basato su criteri induttivi senza tener conto di elementi passivi e della successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, con conseguente mancata valutazione del dolo specifico; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e violazione degli artt. 62-bis e 81, comma finale, cod. pen. (tra cui censura della valutazione dei precedenti penali e della continuità con reati pregressi); 3) illogicità nella dosimetria della pena (richiamo al minimo e trattamento in continuazione con aumento non giustificato); 4) violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 per l'omessa preventiva escussione del patrimonio sociale prima della confisca a carico dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione sintetica: primo motivo ritenuto generico e carente per mancato confronto con la motivazione della Corte territoriale, che aveva fondato la determinazione dell'IVA evasa su accertamenti dell'Agenzia delle Entrate (dichiarazione integrativa Mod. Redditi, Mod. IRAP, bilancio 31/12/2018, analisi conti correnti) e aveva detratto i costi documentati risultanti dall'esame dei conti correnti; la liquidazione giudiziale non prova automaticamente l'esistenza di costi deducibili e la censura sul dolo specifico è tardiva rispetto ai motivi di appello. Secondo motivo manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente valorizzato i precedenti penali specifici e la mancanza di elementi positivi, non essendovi contrasto con i principi sulla continuazione (che opera solo in materia di pena, senza eliminare l'autonomia delle singole fattispecie ai fini della valutazione dei precedenti). Terzo motivo infondato: sebbene il richiamo al minimo sia inappropriato, l'aumento della pena in continuazione è stato adeguatamente motivato dall'ammontare dell'imposta evasa e rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Quarto motivo generico: mancata indicazione di beni aggredibili presso la società (in liquidazione giudiziale), pertanto nessun concreto elemento a favore della preventiva escussione del patrimonio societario. Conseguenze economiche e processuali: il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. ed è disposto il versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (richiamata la sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Norma relativa all'omessa presentazione della dichiarazione IVA: la Corte accetta la determinazione della base imponibile mediante accertamenti dell'Agenzia delle Entrate basati su dichiarazioni integrative, bilancio e conti correnti; per l'IVA rilevano i costi documentati e non possono essere valorizzati costi non documentati come elementi di deduzione
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Prevede misure patrimoniali sui proventi dei reati tributari; la Corte osserva che, prima di invocare la mancata escussione del patrimonio societario, il ricorrente deve allegare e documentare l'esistenza di beni aggredibili nella società; l'assenza di tale allegazione rende generica la censura
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti comuni: la Corte ritiene legittimo non riconoscerle in presenza di precedenti penali specifici e carenza di elementi favorevoli rilevanti
art. 81, comma finale, cod. pen.
Istituto della continuazione: applicabile per la determinazione della pena con scopo 'favor rei', ma non annulla l'autonomia e l'identità delle singole violazioni ai fini della valutazione dei precedenti penali o della sussistenza delle attenuanti
art. 133 cod. pen.
Principi generali sulla pena (richiamato nel motivo sull'individuazione del trattamento sanzionatorio): la Corte sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena purché motivata e non arbitraria
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità: la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186 (richiamata)
Richiamata in relazione al potere equitativo del giudice nell'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso non sia presentato con colpa: la Corte di Cassazione ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in base a tale principio
Massime di principio
- La determinazione dell'imponibile IVA in sede penale può essere fondata su accertamenti induttivi (dichiarazioni integrative, bilancio, analisi conti correnti) purché il giudice spieghi il collegamento probatorio; i costi rilevanti ai fini IVA devono essere documentati e non è possibile desumere deduzioni da costi non comprovati
- La mera apertura di una procedura di liquidazione giudiziale posteriore non prova automaticamente l'esistenza di costi deducibili o l'assenza di un'evasione fiscale; può anzi essere indice di situazione debitoria incompatibile con la deduzione di costi
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario formulare censure specifiche e confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale; motivi generici o tardivi sono dichiarati inammissibili
- La continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. incide sulla determinazione della pena ma non elimina l'autonomia delle singole fattispecie per la valutazione dei precedenti penali o delle attenuanti; i precedenti specifici possono legittimamente ostare al riconoscimento delle attenuanti generiche
- Nelle impugnazioni che concernono misure patrimoniali (es. confisca ex art. 12-bis), l'onere di allegazione incombe sulla parte che deduce l'irregolarità: occorre indicare beni aggredibili della società e elementi concreti che giustifichino la preventiva escussione del patrimonio sociale
- La dosimetria della pena rientra in ampio margine di discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di illogicità, contraddittorietà o arbitrarietà manifeste
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