Cassazione Penale, Sentenza n. 18439/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello di Salerno, dell'assoluzione di Facenda Antonino dal reato di omicidio stradale colposo (artt. 113 e 589-bis c.p.), sostenendo errata applicazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione per non aver disposto una prova decisiva (riesumazione del cadavere della vittima). Hanno rilevato inoltre contraddittorietà negli accertamenti sulla velocità del Facenda (richiamando sistemi Vergilius e scatola nera non acquisiti in contraddittorio) e sostenuto che la riesumazione avrebbe potuto dimostrare fratture incompatibili con un'uscita autonoma dall'abitacolo, provando la responsabilità del Facenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi delle parti civili inammissibili. Ha ritenuto che i motivi non abbiano attaccato specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità colposa di Facenda perché la sua condotta non era esigibile: viaggiava nella terza corsia a velocità consentita (prossima ma inferiore a 130 km/h) e si è trovato improvvisamente di fronte a un'auto ferma e a luci spente posta ortogonalmente alla carreggiata, rendendo vane le manovre di frenata e sterzata. Per tali ragioni la Corte ha considerato superflua la riesumazione del cadavere e congrua la valutazione tecnica affidata al perito nominato ex art. 603 c.p.p. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 113 cod. pen. e art. 589-bis cod. pen.
art. 113 c.p.; art. 589-bis c.p.
Indicano la tipologia di reato (concorso di persone e omicidio stradale colposo). Nel caso la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali e peritali non consentissero di attribuire al Facenda una colpa soggettivamente esigibile ai sensi delle norme richiamate.
artt. 141, 142, 149 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
d.lgs. 30/04/1992, n. 285, artt. 141, 142, 149
Le norme disciplinano il rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza. La Corte territoriale ha valutato che il rispetto del limite da parte del Facenda e le condizioni concrete del sinistro escludevano l'esigibilità di una condotta alternativa e quindi la colpa soggettiva.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma che consente la nomina di consulenti tecnici in secondo grado. È stata richiamata per giustificare l'affidamento alle conclusioni peritali svolte nel rinnovamento istruttorio in appello.
art. 576 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione delle parti civili; applicata per inquadrare la titularità e i limiti di impugnazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse i requisiti di specificità richiesti.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Precedente richiamato in relazione all'assenza di esonero dal pagamento della sanzione patrimoniale (Cassa delle ammende); la Corte ha ritenuto non sussistere ragioni di esonero.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello, alla luce di perizie tecniche eseguite anche in rinnovamento istruttorio, conclude che la condotta dell'imputato non è soggettivamente colposa perché non era esigibile un comportamento diverso, i motivi di cassazione che non attaccano specificamente tale "ratio decidendi" sono probabilmente inammissibili.
- La richiesta di eseguire accertamenti istruttori (es. riesumazione) può essere ritenuta superflua quando la decisione negativa sulla colpa si fonda già su elementi peritali e ricostruzioni logiche ritenute sufficienti dal giudice per escludere la responsabilità.
- Per confutare efficacemente una ricostruzione peritale occorre individuare contraddizioni specifiche, dimostrare in che modo la nuova prova inciderebbe sulla valutazione circa l'esigibilità della condotta e non limitarsi ad asserzioni generiche.
- In caso di sinistri causati da comportamenti improvvisi e illeciti di terzi (es. veicolo fermo con luci spente ortogonalmente alla marcia), il giudizio sulla responsabilità del conducente deve valutare tempi di avvistamento, spazi di manovra e tempi di reazione: in presenza di imprevedibilità e impossibilità di evitare l'impatto, la colpa può essere esclusa.
- Le valutazioni di velocità basate su perizie tecniche e su dati acquisiti in contraddittorio hanno forte rilievo; contestazioni dirette a strumenti tecnici (scatole nere, sistemi di monitoraggio) richiedono puntuali censure sul loro funzionamento e sul mancato contraddittorio per essere efficaci in sede di cassazione.
- I ricorsi per cassazione da parte delle parti civili devono conformarsi ai limiti di specificità richiesti dall'art. 576 c.p.p.: censure vaghe o generiche rispetto alla motivazione del giudice di merito sono suscettibili di dichiarazione di inammissibilità.
- La determinazione delle spese processuali e delle eventuali somme dovute (es. alla Cassa delle ammende) può accompagnare la declaratoria di inammissibilità, salvo ragioni di esonero debitamente motivate.
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