Cassazione Civile, Ordinanza n. 20770/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare, in chirografo, di un credito da scoperto di conto corrente derivante da una linea di credito concessa con finanziamento assistito da pegno su titoli/liquidità di un terzo. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo che l'operazione fosse inserita in un collegamento negoziale illecito o comunque nullo/inefficace: secondo la tesi del fallimento, la liquidità data in pegno era riconducibile alla fallita, sarebbe stata schermata mediante società fiduciaria, e il finanziamento sarebbe stato finalizzato a consentire il rientro di una precedente esposizione verso altra banca del medesimo gruppo. Il tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l.f., aveva invece ammesso il credito, rilevando che non era provato alcun accordo trilaterale tra le società e le banche coinvolte; che, anche a volerlo ammettere, il finanziamento non sarebbe stato nullo; e che non era dimostrato un aggravamento colposo dell'esposizione da parte della banca. Con il ricorso per cassazione la curatela ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi e mancato uso di presunzioni per provare l'accordo a tre; violazione degli artt. 2901 c.c., 67 l.f. e 115 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto necessario che l'intera somma fosse destinata a estinguere il debito precedente; omessa pronuncia sulla non meritevolezza ex art. 1322 c.c.; omessa pronuncia sulla revocatoria dell'intera operazione; violazione degli artt. 1418, 1343 e 1345 c.c. per la asserita nullità per motivo illecito o mutuo di scopo; violazione dell'art. 112 c.p.c. per il mancato esame della nullità dell'operazione; violazione degli artt. 1175, 1176 e 1227 c.c. per non avere ravvisato la negligenza della banca nel protrarsi dell'esposizione debitoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi e ha rigettato il ricorso della curatela. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero soltanto a ottenere una rivalutazione del merito sull'inesistenza dell'accordo trilaterale; che la censura sulla presunzioni non era ammissibile perché la valutazione del ricorso a presunzioni semplici e della loro efficacia sintomatica appartiene al giudice di merito; che le ulteriori doglianze erano comunque prive di interesse perché dirette contro una seconda ratio decidendi autonoma del decreto impugnato, rimasta indenne dalle censure utilmente proponibili. Ha inoltre ritenuto non decisivi i motivi di omessa pronuncia, poiché tutte le domande presupponevano comunque l'esistenza dell'accordo a tre, rimasto indimostrato. Quanto alla doglianza ex art. 1227 c.c., l'accertamento sull'eventuale aggravamento del danno per inerzia del creditore è stato qualificato come apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivato. La curatela è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
È il rimedio di opposizione allo stato passivo utilizzato dalla banca per ottenere l'ammissione del credito escluso dal giudice delegato.
Richiamato quale base della dedotta nullità del programma negoziale o dei contratti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque assorbita dalla mancanza di prova dell'accordo trilaterale.
Invocato per sostenere l'illiceità della causa; la Corte non entra nel merito perché le censure sono inammissibili e comunque prive di interesse.
Richiamato dal giudice di merito nella prospettazione di una possibile nullità per illiceità indiretta dell'operazione, ma non decisivo ai fini del ricorso.
Invocato per il motivo illecito; la Corte non esamina nel merito per difetto di interesse e per il mancato accertamento dell'accordo a tre.
Richiamato come parametro di meritevolezza dell'operazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato dalla curatela in combinato con la disciplina fallimentare per sostenere l'inefficacia dell'operazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 67 l.f.
Richiamato per sostenere la revocabilità dell'operazione e della garanzia; la Corte non affronta nel merito per inammissibilità dei motivi.
Invocato per contestare l'apprezzamento probatorio del tribunale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione di merito.
Invocato per omessa pronuncia su varie domande/eccezioni; la Corte afferma che l'omissione non era decisiva perché tutte le questioni presupponevano un accordo a tre non provato.
Richiamato nella doglianza sulla pretesa inerzia/negligenza della banca; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato per sostenere che la banca avrebbe dovuto monitorare il merito creditizio e attivarsi prima; il motivo è stato respinto come inammissibile.
La Corte ribadisce che l'accertamento della condotta del creditore/danneggiato che avrebbe potuto evitare il danno con ordinaria diligenza è un'indagine di fatto rimessa al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile perché usato per sollecitare una rivalutazione del merito; la Corte richiama inoltre il perimetro ristretto del controllo di legittimità.
È citato nel ricorso come riferimento al ragionamento presuntivo, ma la Corte precisa che la scelta e la valutazione delle presunzioni appartengono al giudice di merito.
Richiamato soltanto per dare atto del deposito delle memorie in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, nei limiti di legge.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile la censura che, sotto l'apparenza dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e un diverso accertamento di merito.
- L'apprezzamento circa il ricorso alle presunzioni semplici, la selezione dei fatti noti, la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e la loro efficacia conclusiva appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti.
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, la mancata censura efficace di una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze rivolte alle altre.
- Le doglianze di omessa pronuncia non sono decisive se la domanda o eccezione non avrebbe potuto comunque condurre a una decisione diversa per la mancata prova del presupposto logico-giuridico comune a tutte le questioni dedotte.
- L'accertamento dell'eventuale aggravamento del danno per inerzia del creditore o del danneggiato, ai fini dell'art. 1227 c.c., è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
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