Sentenza del 01/09/2022 n. 25694 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'avviso di accertamento Tarsu per gli anni 2005-2006 relativo a un immobile del Comune di Canicattì, deducendo: (i) omessa o apparente motivazione della CTR perché non avrebbe esaminato la perizia urbanistica depositata e avrebbe indicato una superficie tassabile (2.856,78 mq) diversa da quella risultante dalla perizia (2.053,74 mq); (ii) omesso esame della rilevanza della perizia del 2010 rispetto alla situazione del 2005-2006; (iii) omissione nel riconoscere l'esclusione/detassazione di 749,01 mq destinati a produzione di rifiuti speciali non assimilabili (smaltiti da ditta specializzata), con richiamo all'art. 62 comma 3 D.Lgs. n.507/1993; (iv) dedotta efficacia di un precedente giudicato (sent. n.322/2008) che avrebbe limitato la superficie tassabile a 150 mq.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili molti dei motivi perché contenenti una mescolanza di censure di legge e censure motivazionali senza distinzione, non consentendo un sicuro esercizio nomofilattico. Quanto al merito, ha ritenuto che la CTR avesse fornito una motivazione non puramente apparente, che consentiva di ricostruire il ragionamento e l'individuazione della superficie tassabile desunta dalla perizia. Ha ricordato che l'onere della denuncia annuale e della prova delle aree produttrici di rifiuti speciali non assimilabili grava sul contribuente (denuncia entro il 20 gennaio), che per i rifiuti assimilati il diritto è a una riduzione tariffaria proporzionale sulla base di prova dell'avviamento al recupero (non a una riduzione automatica della superficie), e che un contratto con ditta di smaltimento relativo a una sola annualità o privo dei moduli qualità/quantità non è idoneo. Infine ha escluso che un precedente giudicato su annualità diverse vincoli il giudice su questioni interpretative non tendenzialmente permanenti.
Norme richiamate
art. 112, art. 115, art. 116, art. 132 c.p.c., art. 360 c.p.c.
Richiamati in relazione ai vizi dedotti (violazione di legge, omessa pronuncia, omessa o insufficiente motivazione, e i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione). La Corte sottolinea che le censure devono essere distinte e autosufficienti.
D.Lgs. n. 546/1996
Norma processuale tributaria richiamata in relazione alle censure di legittimità; usata come parametro per valutare l'ammissibilità del ricorso.
art. 62, comma 3; art. 64, comma 1; art. 70, commi 1-2; art. 76
Art. 62/3 disciplina l'esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili dalla superficie tassabile; art.70 impone la denuncia annuale (entro il 20 gennaio) con effetto per gli anni successivi; art.76 prevede sanzioni per omissione della dichiarazione. La Corte distingue tra esonero per rifiuti non assimilabili e riduzione tariffaria per rifiuti assimilati.
D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi)
art. 21, comma 2 lett. g), art. 21 comma 7, art. 49, comma 14
Attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare rifiuti speciali agli urbani; per i rifiuti assimilati che il produttore avvia al recupero sussiste il diritto a riduzione tariffaria proporzionale, con onere di prova a carico del produttore.
Richiamato nell'ambito della disciplina della modulazione della tariffa e delle agevolazioni correlate alla raccolta differenziata/recupero.
art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)
Richiama obblighi contributivi relativi al contributo unificato anche in sede di ricorso per cassazione.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte precisa che grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza e la delimitazione delle aree escluse dalla tassazione.
Massime di principio
- Il contribuente ha l'obbligo di presentare la denuncia annuale (entro il 20 gennaio) relativa a locali e aree tassabili; l'omessa o incompleta denuncia può essere sanzionata per ogni anno e impedisce di supplire successivamente con prove non formalizzate.
- L'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle aree che producono rifiuti speciali non assimilabili (escluse dalla superficie imponibile) grava sul contribuente; occorre documentazione idonea e riferita alle annualità contestate.
- Per i rifiuti assimilati ai sensi del D.Lgs. n.22/1997, la conseguenza non è in genere la riduzione della superficie tassabile ma il diritto a una riduzione tariffaria proporzionale, da comprovare con attestazioni sul quantitativo avviato al recupero.
- Contratti con ditte di smaltimento o documentazione riferita a una sola annualità o senza i moduli/attestazioni richieste non sono di per sé sufficienti a ottenere l'esclusione o la riduzione; la prova deve rispettare le forme e i termini previsti (anche dai regolamenti comunali).
- Un precedente giudicato su annualità diverse non vincola il giudice su questioni interpretative o su fatti variabili: il giudicato ha efficacia solo rispetto a fatti tendenzialmente permanenti.
- In sede di cassazione sono inammissibili censures miste e non distinte (vizi di diritto e vizi motivazionali sovrapposti): le doglianze devono essere articolate e autosufficienti per essere esaminate.
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