Parere n. 1067/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato dalla Fondazione Residenza Ss. Carlo e Francesco E.T.S. contro il Comune di Guarene per l’annullamento del provvedimento del Sindaco del Comune di Guarente del 16 settembre 2023, notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza sindacale del 16 settembre 2023 di dichiarazione di inagibilità di un fabbricato sito in Guarene, via Garibaldi n. 8.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La Fondazione ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Guarene ha dichiarato inagibile l’intero fabbricato già destinato a casa di riposo e potenzialmente destinato a centro di accoglienza per cittadini stranieri. Sono stati dedotti tre motivi: incompetenza del Sindaco, ritenendo l’atto di gestione e quindi spettante all’organo burocratico; violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 380/2001, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento, sul presupposto che l’immobile fosse stato in precedenza ritenuto idoneo dalla ASL e che il provvedimento fosse collegato alla prospettata nuova destinazione; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione, per avere esteso l’inagibilità all’intero fabbricato nonostante alcune criticità sembrassero riguardare soltanto parti dell’immobile. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso, notificato secondo la ricorrente 118 giorni dopo la notificazione del provvedimento. Il Comune ha difeso la competenza sindacale e la fondatezza dell’ordinanza, richiamando i diffusi problemi di copertura, infiltrazioni, umidità, fessurazioni, sicurezza sismica, stato delle pignatte e altezza insufficiente di alcuni locali.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso tempestivo, poiché notificato il 12 gennaio 2024, 118 giorni dopo la notificazione dell’ordinanza del 16 settembre 2023. Nel merito lo ha respinto. Quanto al primo motivo, il Collegio ha riqualificato l’atto sulla base del potere concretamente esercitato, riconducendolo alle ordinanze contingibili e urgenti adottate per fronteggiare rischi imminenti per la pubblica e privata incolumità; di conseguenza, l’atto rientra nella competenza del Sindaco e non sussiste incompetenza. Quanto al secondo motivo, la concomitanza temporale tra i controlli comunali e la trattativa per la locazione dell’immobile a un centro di accoglienza non dimostra lo sviamento di potere. Gli accertamenti tecnici, le fotografie del sopralluogo svolto in contraddittorio e il verbale sottoscritto anche dai rappresentanti della Fondazione hanno confermato l’esistenza di criticità diffuse e la necessità di lavori prima della riapertura; non era quindi necessaria una verificazione. Quanto al terzo motivo, la dichiarazione di inagibilità totale è stata ritenuta proporzionata, perché il degrado riguardava l’intera struttura e il manto di copertura necessitava di rifacimento integrale, con rischio di distacchi. Il parere conclusivo è pertanto nel senso del rigetto del ricorso.
Osservazioni
Tempestività del ricorso
Il ricorso straordinario è tempestivo: è stato notificato il 12 gennaio 2024, 118 giorni dopo l’emanazione e la notificazione del provvedimento del 16 settembre 2023.
Primo motivo - Competenza del Sindaco
L’ordinanza, valutata in relazione al potere concretamente esercitato e alla finalità perseguita, deve essere qualificata come ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica e privata incolumità. Essa rientra pertanto nella competenza del Sindaco.
Secondo motivo - Sviamento, istruttoria e presupposti di fatto
La mera concomitanza temporale tra i controlli comunali e la possibile locazione dell’immobile per un centro di accoglienza non dimostra lo sviamento di potere. Le risultanze tecniche, fotografiche e del sopralluogo congiunto confermano criticità strutturali e manutentive tali da giustificare l’inibizione dell’uso dell’immobile; non occorreva disporre una verificazione.
Terzo motivo - Estensione totale dell’inagibilità e proporzionalità
La dichiarazione di inagibilità dell’intero fabbricato è ragionevole e proporzionata, poiché il degrado non era limitato a una sola porzione e l’intero manto di copertura risultava esposto a distacchi e necessitava di rifacimento integrale.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è stato ritenuto tempestivo perché notificato 118 giorni dopo la notificazione del provvedimento impugnato.
La disposizione è richiamata in relazione alla dichiarazione di inagibilità; il Consiglio di Stato considera decisiva la natura contingibile e urgente del potere concretamente esercitato.
art. 222 r.d. n. 1265/1934
Il Comune lo richiama quale disposizione attributiva al Sindaco della competenza a dichiarare l’inagibilità di un immobile o di una sua parte; il Collegio fonda comunque la competenza sulla qualificazione dell’atto come ordinanza contingibile e urgente.
È richiamato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione; il Collegio ritiene adeguatamente giustificata l’inagibilità totale dalle risultanze tecniche relative al degrado diffuso e ai rischi per la sicurezza.
Massime di principio
- In sede di ricorso straordinario il Consiglio di Stato può superare l’autoqualificazione contenuta nel provvedimento impugnato e determinarne l’effettiva natura sulla base dell’interesse pubblico perseguito e del potere concretamente esercitato.
- L’ordinanza che vieta l’accesso e l’utilizzo di un immobile in presenza di rischi imminenti di crollo, distacco di materiali o insalubrità, indicando gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, è riconducibile alle ordinanze contingibili e urgenti per ragioni di pubblica e privata incolumità e rientra nella competenza del Sindaco.
- La mera coincidenza temporale tra l’attività di controllo dell’amministrazione e una trattativa privata relativa alla destinazione dell’immobile non è sufficiente a dimostrare lo sviamento di potere quando le risultanze istruttorie confermano autonomamente l’esistenza di condizioni di pericolo.
- La dichiarazione di inagibilità totale è proporzionata quando le criticità edilizie e strutturali risultano diffuse sull’intero fabbricato e riguardano componenti comuni o integralmente estese, come il manto di copertura esposto a distacchi e bisognoso di rifacimento completo.
- Non è necessaria una verificazione quando la documentazione fotografica e il sopralluogo svolto in contraddittorio, anche con verbale sottoscritto dagli interessati, confermano in modo sufficiente le risultanze dell’istruttoria tecnica amministrativa.
Ordinanza sindacale di inagibilità di un fabbricato
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una fondazione proprietaria di un immobile sito nel Comune di Guarene contro l’ordinanza sindacale del 16 settembre 2023, con cui l’intero fabbricato era stato dichiarato inagibile. L’immobile era stato utilizzato come casa di riposo e la Fondazione stava valutando di concederlo in locazione per l’insediamento di un centro di accoglienza per cittadini stranieri.
Premesse e richiesta
La Fondazione ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza deducendo incompetenza del Sindaco, vizi dei presupposti e dell’istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Ha inoltre sostenuto che l’inagibilità avrebbe dovuto riguardare, eventualmente, soltanto alcune parti dell’immobile.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito la tardività del ricorso, mentre il Comune ha sostenuto la competenza del Sindaco e la fondatezza dell’ordinanza, richiamando le criticità rilevate dai tecnici e dalla ASL.
Tempestività
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di tardività. Poiché il provvedimento era stato notificato il 16 settembre 2023 e il ricorso era stato notificato il 12 gennaio 2024, il termine decorso era pari a 118 giorni, quindi inferiore ai 120 giorni previsti per il ricorso straordinario dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.
Qualificazione dell’ordinanza e competenza
Il Collegio ha ricordato che, anche in sede consultiva e giustiziale, è possibile superare l’autoqualificazione dell’atto impugnato per individuarne la reale natura in base all’interesse pubblico perseguito e al potere concretamente esercitato. Sono stati richiamati, sul punto, i pareri della Sezione I n. 591/2026 e n. 549/2026.
Nel caso concreto, l’ordinanza era stata adottata dopo l’accertamento di numerose criticità: danni diffusi ai manti di copertura, infiltrazioni d’acqua, deterioramento di una porzione di controsoffitto prossima al collasso, umidità di risalita, intonaci ammalorati, fessurazioni delle murature, mancanza della verifica di vulnerabilità sismica, necessità di verificare le pignatte in laterizio e altezza insufficiente di alcuni locali destinati all’uso abitativo.
Tali elementi evidenziavano rischi imminenti per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento a possibili crolli di parti del tetto e degli intonaci. L’atto è stato quindi qualificato come ordinanza contingibile e urgente, diretta a impedire l’accesso all’immobile e a imporre il ripristino delle condizioni di sicurezza. In quanto tale, rientrava nella competenza del Sindaco e il motivo di incompetenza è stato respinto.
Sviamento e adeguatezza dell’istruttoria
Il Consiglio di Stato ha distinto la mera concomitanza temporale tra l’attività comunale e la trattativa per la nuova destinazione dell’immobile dall’effettiva prova dello sviamento. Lo sviamento ricorre quando il potere viene utilizzato per una finalità diversa da quella per la quale è attribuito; nel caso esaminato, tuttavia, non sono emersi elementi idonei a dimostrare tale deviazione.
Le risultanze tecniche attestavano un degrado dell’immobile compatibile con l’adozione dell’ordinanza a tutela della sicurezza. Anche la perizia di parte, pur ridimensionando la portata degli interventi, riconosceva la necessità di eseguire lavori prima della riapertura e dell’accoglienza di persone.
Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficiente l’istruttoria svolta, valorizzando le fotografie acquisite durante il sopralluogo effettuato in contraddittorio e il relativo verbale, sottoscritto anche dai rappresentanti della Fondazione. In tale sede le parti avevano concordato sulla necessità di rifare il manto di copertura e di risolvere il problema dell’umidità di risalita. Per queste ragioni non è stata ritenuta necessaria una verificazione.
Inagibilità totale e proporzionalità
La conclusione del tecnico comunale di non poter confermare la piena agibilità dell’immobile non è stata interpretata come riconoscimento di un’agibilità parziale. Il degrado risultava infatti diffuso sull’intero complesso e non limitato a una singola porzione.
In particolare, l’intero manto di copertura era esposto al rischio di distacchi e necessitava di rifacimento integrale. L’inibizione dell’uso dell’intero fabbricato è stata quindi ritenuta ragionevole e proporzionata rispetto al rischio per l’incolumità pubblica e privata.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso tempestivo ma infondato nel merito. Sono stati respinti tutti i motivi: l’ordinanza era di competenza del Sindaco, non è stato provato lo sviamento di potere, l’istruttoria è stata considerata sufficiente e la dichiarazione di inagibilità totale è stata ritenuta proporzionata. Il parere conclusivo è stato pertanto nel senso del rigetto del ricorso straordinario.
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