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Parere

Parere n. 1057/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Comune di -OMISSIS-, avverso provvedimenti nn. 9298 del 27/05/2020 108 del 27/05/2020 e 18/05/2020 in materia di demolizione fabbricato;

Giustizia amministrativa202400856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il verbale di accertamento del 18 maggio 2020, il provvedimento prot. n. 9298 del 27 maggio 2020, con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione e disposto l’immissione in possesso e l’acquisizione gratuita del fabbricato abusivo, dell’area di sedime e di un’ulteriore area pertinenziale, nonché la determinazione dirigenziale n. 108 del 27 maggio 2020, con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa di 20.000 euro prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Il principale motivo riguarda la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione, in quanto il provvedimento di acquisizione avrebbe individuato l’area ulteriore soltanto mediante dati catastali e il rinvio a una planimetria, senza indicare i criteri urbanistici, edilizi e tecnici utilizzati per determinarne estensione e perimetrazione. Un secondo motivo censura l’erroneità della planimetria allegata. Un terzo motivo deduce l’illegittimità derivata della sanzione pecuniaria dalla presunta illegittimità del provvedimento di acquisizione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il primo motivo. L’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, pur costituendo una conseguenza legale dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, richiede un provvedimento amministrativo che individui con precisione il bene, l’area di sedime e l’eventuale area ulteriore acquisita. Quando l’acquisizione eccede il sedime del manufatto, l’amministrazione deve esplicitare la qualificazione urbanistica dell’area, i parametri edilizi applicabili, i criteri tecnico-giuridici e le modalità di calcolo utilizzate, anche ai fini del rispetto del limite massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente realizzata. Il provvedimento impugnato, limitandosi al richiamo dei dati catastali e della planimetria allegata all’ordinanza di demolizione, non consentiva di verificare l’estensione dell’area ulteriore, il rispetto del limite legale e i presupposti della relativa inclusione. È stato quindi ravvisato il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato respinto, poiché il provvedimento di acquisizione e la determinazione sanzionatoria sono atti distinti e autonomi; l’illegittimità motivazionale del primo non determina automaticamente l’illegittimità derivata della sanzione. Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto, con necessità di rideterminazione da parte dell’amministrazione nel rispetto degli obblighi motivazionali.

Osservazioni

Primo motivo - Motivazione dell’acquisizione gratuita

È fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. In caso di acquisizione di un’area ulteriore rispetto al manufatto abusivo e alla relativa area di sedime, il provvedimento deve indicare la qualificazione urbanistica dell’area, i parametri edilizi applicabili, i criteri tecnico-giuridici e le modalità di calcolo dell’estensione acquisita, verificando anche il rispetto del limite massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente realizzata. Il mero richiamo ai dati catastali e alla planimetria non è sufficiente.

Secondo motivo - Erroneità della planimetria

Il motivo è assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo e non viene esaminato autonomamente.

Terzo motivo - Illegittimità derivata della sanzione pecuniaria

Il motivo è infondato. Il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale e la determinazione con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria sono atti distinti e autonomi; l’illegittimità del primo, per difetto di motivazione, non determina automaticamente l’illegittimità derivata della seconda.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, sono acquisiti di diritto al patrimonio comunale il bene abusivo, l’area di sedime e quella ulteriore necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche vigenti, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, nel limite massimo di dieci volte la superficie utile complessivamente abusivamente realizzata.

    L’acquisizione è una conseguenza legale dell’inottemperanza, ma richiede un provvedimento amministrativo che individui e perimetri con precisione i beni acquisiti. L’acquisizione di un’area ulteriore rispetto al sedime deve essere specificamente motivata mediante riferimento alle norme urbanistiche, ai parametri edilizi e ai criteri di calcolo, nel rispetto del limite decuplo.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    Sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nella misura massima di 20.000 euro.

    La sanzione pecuniaria costituisce oggetto di un provvedimento distinto e autonomo rispetto all’atto di acquisizione; l’illegittimità di quest’ultimo non comporta automaticamente l’illegittimità derivata della sanzione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

    La motivazione deve consentire di comprendere i presupposti di fatto e di diritto dell’estensione dell’acquisizione, soprattutto quando essa comprenda un’area ulteriore rispetto al manufatto e al relativo sedime.

  • art. 29 l.r. n. 56/1977

    È richiamato quale disposizione relativa alle distanze dalla fascia di rispetto fluviale.

  • art. 52 r.d. n. 523 del 25 luglio 1904

    È richiamato quale disposizione relativa alle distanze dalla fascia di rispetto del canale esistente.

  • art. 13 l. n. 689/1981

    È richiamato quale base normativa del verbale di accertamento dell’inottemperanza redatto dalla polizia municipale.

Massime di principio

  • L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, pur conseguendo legalmente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, deve essere concretamente definita da un provvedimento amministrativo che individui e perimetri il bene abusivo, l’area di sedime e l’eventuale area ulteriore.
  • Quando l’acquisizione comprende un’area ulteriore rispetto al sedime del manufatto abusivo, l’amministrazione deve motivare specificamente la scelta indicando la qualificazione urbanistica dell’area, i parametri edilizi applicabili, i criteri tecnico-giuridici e le modalità di calcolo dell’estensione acquisita.
  • Il provvedimento di acquisizione deve consentire di verificare il rispetto del limite massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente realizzata previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.
  • Il generico rinvio ai dati catastali o a una planimetria allegata a un precedente ordine di demolizione non soddisfa l’obbligo di motivazione quando l’area acquisita ecceda il manufatto abusivo e la sua area di sedime.
  • L’illegittimità del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale non determina automaticamente l’illegittimità derivata della sanzione pecuniaria irrogata per l’inottemperanza, quando acquisizione e sanzione siano adottate con atti distinti e autonomi.

Acquisizione gratuita di fabbricato abusivo e sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una privata proprietaria contro il Comune competente per territorio, in relazione all’accertamento dell’inottemperanza a un ordine di demolizione, all’acquisizione gratuita del manufatto e di un’area ulteriore al patrimonio comunale e all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001.

Premesse e atti impugnati

Con ordinanza-ingiunzione n. 51 del 27 agosto 2018 il Comune aveva ordinato la demolizione di un fabbricato accessorio alla residenza, realizzato senza titolo edilizio e senza le prescritte autorizzazioni paesaggistico-ambientali, oltre che in violazione delle distanze dalla fascia di rispetto fluviale e dalla viabilità comunale. L’ordinanza non era stata impugnata ed era quindi divenuta definitiva.

Decorso inutilmente il termine di novanta giorni per la demolizione spontanea, la polizia municipale aveva accertato la permanenza del manufatto. Il dirigente comunale aveva quindi adottato il provvedimento prot. n. 9298 del 27 maggio 2020, con cui aveva accertato l’inottemperanza, disposto l’immissione in possesso e acquisito gratuitamente al patrimonio comunale il fabbricato, l’area di sedime e un’ulteriore porzione dell’area cortilizia. Con separata determinazione dirigenziale n. 108 del 27 maggio 2020 era stata irrogata la sanzione pecuniaria di 20.000 euro.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha censurato, in particolare:

  • la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, per difetto di motivazione sui criteri di individuazione e quantificazione dell’area acquisita;
  • l’erroneità della planimetria richiamata dal provvedimento, in ragione di un’incongruenza tra la misurazione in scala e il valore indicato nel disegno;
  • l’illegittimità derivata della sanzione pecuniaria, quale conseguenza dell’illegittimità dell’atto di acquisizione.

Disciplina dell’acquisizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001

L’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 prevede che, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, siano acquisiti di diritto al patrimonio comunale il bene abusivo, l’area di sedime e l’area ulteriore necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche vigenti, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, entro il limite massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente realizzata.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’effetto ablativo non si traduce in un’acquisizione automatica e indifferenziata. È necessario un provvedimento amministrativo che definisca concretamente l’oggetto dell’acquisizione, soprattutto quando essa si estenda oltre il manufatto e la sua area di sedime.

Valutazioni sulla motivazione dell’atto di acquisizione

Il provvedimento comunale aveva individuato l’area acquisita mediante il riferimento agli estremi catastali e alla planimetria allegata all’ordinanza di demolizione, senza indicare:

  • la qualificazione urbanistica dell’area ulteriore;
  • i parametri edilizi astrattamente applicabili;
  • i criteri tecnico-giuridici utilizzati per stabilire la necessità dell’ulteriore acquisizione;
  • le modalità di calcolo dell’estensione complessiva;
  • la verifica del limite massimo di dieci volte la superficie utile abusiva.

Secondo il parere, tale motivazione non consentiva di comprendere se e in quale misura l’area acquisita eccedesse quella strettamente necessaria, né quali presupposti avessero giustificato l’inclusione della porzione ulteriore. Il generico richiamo alla natura vincolata del potere non era sufficiente a superare l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della l. n. 241/1990.

Il primo motivo è stato pertanto accolto. Il secondo motivo, relativo all’asserita erroneità della planimetria, è stato assorbito.

Autonomia della sanzione pecuniaria

Il terzo motivo è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha distinto il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e acquisizione al patrimonio comunale dalla determinazione con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria di 20.000 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001.

Trattandosi di atti distinti e autonomi, l’illegittimità del provvedimento di acquisizione, derivante dal difetto di motivazione sull’area ulteriore, non determina automaticamente l’illegittimità derivata della sanzione.

Esito del ricorso

Il ricorso è stato parzialmente accolto. L’amministrazione dovrà procedere alla rideterminazione dell’atto di acquisizione nel rispetto degli obblighi motivazionali, specificando i presupposti urbanistici, edilizi e tecnici dell’eventuale acquisizione dell’area ulteriore e verificando il rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La censura relativa alla sanzione pecuniaria è stata invece respinta.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoria

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