Parere n. 1053/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Autd'or S.r.1. contro il Ministero della cultura, la Soprintendenza archeologia, delle belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ed il Comune di Bari per l’annullamento: a) del provvedimento del Direttore della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata ed il Responsabile del procedimento POS e paesaggio e ambiente, recupero e riuso del territorio del Comune di Bari del 4 ottobre 2021; b) del parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari prot. n. 8790-P del 22 settembre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale del 4 ottobre 2021 e del parere della Soprintendenza del 22 settembre 2021 relativi alle prescrizioni per l’installazione di un impianto pubblicitario su un edificio di Bari.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Bari, recependo il parere della Soprintendenza, ha confermato il limite massimo del 30% della superficie della porzione cieca della facciata per l’installazione di un megaposter pubblicitario e ha richiesto la trasmissione della documentazione adeguata a tale prescrizione. Sono stati dedotti: la violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del d.lgs. 42/2004, dell’art. 3 della l. 241/1990 e della circolare n. 49 del 7 dicembre 2020; l’eccesso di potere; il falso presupposto e il difetto di motivazione. La ricorrente ha contestato, in particolare, l’obbligo di acquisire il parere della Soprintendenza, sostenendo che l’edificio fosse ubicato in zona B, non fosse direttamente tutelato come bene culturale e che l’art. 49 del d.lgs. 42/2004 riguardasse soltanto le installazioni poste lungo le strade e in prossimità di edifici tutelati, non quelle percepibili da aree sottoposte a tutela. È stata inoltre contestata l’applicazione del limite dimensionale previsto dalla circolare ministeriale in materia di pubblicità su ponteggi. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti e per carenza di interesse, rilevando altresì che il procedimento era stato successivamente definito con il rilascio dell’autorizzazione comunale n. 2/2022, non impugnata.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile. In primo luogo, ha rilevato che il provvedimento comunale del 4 ottobre 2021 e il parere della Soprintendenza impugnato si inserivano in un rapporto di presupposizione rispetto al precedente provvedimento comunale del 9 luglio 2021 e ai precedenti pareri della Soprintendenza, con i quali erano state formulate le prescrizioni contestate. Poiché tali atti presupposti, autonomamente lesivi, non erano stati impugnati e risultavano divenuti inoppugnabili, non potevano essere dedotti mediante l’impugnazione degli atti successivi vizi propri degli atti presupposti. In ogni caso, nelle more del ricorso il procedimento è stato definitivamente concluso con il rilascio, il 3 marzo 2022, dell’autorizzazione richiesta, adeguata alle prescrizioni della Soprintendenza. Tale autorizzazione non è stata impugnata ed è divenuta definitiva. Ne è derivata la sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché non risultava impugnato l’atto conclusivo del procedimento. La Sezione non ha quindi esaminato nel merito le censure relative all’art. 49 del d.lgs. 42/2004, alla circolare n. 49/2020 e alle prescrizioni dimensionali.
Osservazioni
Mancata impugnazione degli atti presupposti
L’omessa impugnazione del provvedimento presupposto, autonomamente lesivo e divenuto inoppugnabile, rende improcedibile l’impugnazione dell’atto conseguenziale quando con quest’ultimo si intendano dedurre vizi riconducibili all’atto presupposto. L’impugnazione dell’atto successivo resta ammissibile soltanto per eventuali vizi propri e autonomi.
Sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere
Il rilascio, nelle more del ricorso, dell’autorizzazione conclusiva del procedimento determina la sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere contro gli atti endoprocedimentali o preparatori, quando il provvedimento finale non sia stato impugnato e sia divenuto definitivo.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per contestare la necessità del parere della Soprintendenza sulle installazioni pubblicitarie; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato nel merito l’applicazione.
La disposizione è stata invocata in relazione al difetto di motivazione; la relativa censura non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
È richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi trasmessa dal Comune il 20 dicembre 2021.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La Sezione lo applica per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere, conseguente alla definizione del procedimento con un’autorizzazione non impugnata.
art. 10, comma 4, lett. g), d.lgs. 42/2004
È richiamato nel parere della Soprintendenza con riferimento alla tutela delle strade del borgo Murattiano; il Consiglio di Stato non ha esaminato la questione sostanziale.
Massime di principio
- L’impugnazione di un atto conseguenziale è improcedibile o comunque inammissibile, limitatamente ai vizi derivati, quando l’atto presupposto autonomamente lesivo non sia stato tempestivamente impugnato e sia divenuto inoppugnabile.
- L’impugnazione dell’atto successivo resta possibile soltanto per vizi propri e autonomi che non siano riconducibili all’atto presupposto ormai definitivo.
- La conclusione del procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento finale non impugnato determina la sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere contro precedenti atti endoprocedimentali o preparatori, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impianto pubblicitario e prescrizioni della Soprintendenza
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società contro il Ministero della cultura, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari e il Comune di Bari. La controversia concerne l’installazione di un megaposter pubblicitario monofacciale sulla parete cieca di un edificio sito in Bari, via Calefati n. 72.
Svolgimento del procedimento amministrativo
La società aveva inizialmente chiesto il rinnovo di una precedente autorizzazione e, a seguito della comunicazione comunale secondo cui occorreva un nuovo titolo, aveva presentato un’istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione quinquennale. Nel corso dell’istruttoria il Comune aveva acquisito il parere della Soprintendenza ai sensi dell’art. 49, comma 2, del d.lgs. 42/2004.
La Soprintendenza aveva prescritto che l’impianto non eccedesse il 30% della superficie dei prospetti interessati, da calcolare con riferimento alla sola porzione cieca della facciata. Il Comune aveva quindi espresso parere favorevole all’installazione, subordinandolo all’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni della Soprintendenza.
La società aveva chiesto il riesame della prescrizione, contestando la riduzione dimensionale. Con nota del 22 settembre 2021 la Soprintendenza aveva respinto la richiesta di riesame e confermato il limite del 30%. Il Comune, con provvedimento del 4 ottobre 2021, aveva comunicato tale esito e richiesto la trasmissione della documentazione conforme alle prescrizioni. Successivamente, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, la Soprintendenza aveva parzialmente rettificato il proprio parere, precisando i parametri dimensionali della porzione cieca della facciata.
Motivi del ricorso
La società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del d.lgs. 42/2004, dell’art. 3 della l. 241/1990 e della circolare ministeriale n. 49 del 7 dicembre 2020, nonché eccesso di potere, falso presupposto e difetto di motivazione.
In particolare, ha sostenuto che:
- l’edificio fosse collocato in zona B e non in zona A ai sensi del d.m. n. 1444/1968;
- l’edificio non fosse direttamente sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004;
- l’art. 49 del d.lgs. 42/2004 imponesse il parere della Soprintendenza soltanto per installazioni poste lungo strade o in prossimità di edifici tutelati, non per impianti semplicemente percepibili da aree tutelate;
- il limite del 30% fosse irragionevole e derivasse da un’applicazione non corretta della circolare n. 49/2020, riferita alla pubblicità su ponteggi.
Valutazione preliminare sugli atti presupposti
La Sezione ha rilevato che il provvedimento comunale del 4 ottobre 2021 e il parere della Soprintendenza impugnato erano collegati ai precedenti atti del Comune e della Soprintendenza, in particolare al provvedimento comunale del 9 luglio 2021, con il quale erano state comunicate le prescrizioni e richiesta la documentazione adeguata.
Secondo il Consiglio di Stato, il provvedimento del 9 luglio 2021 costituiva atto presupposto autonomamente lesivo. Poiché non era stato impugnato ed era divenuto inoppugnabile, non era possibile contestare mediante l’impugnazione degli atti successivi i vizi propri dell’atto presupposto. L’impugnazione dell’atto conseguenziale sarebbe stata possibile soltanto per vizi propri e autonomi, non dedotti in modo efficace nel caso esaminato.
Definizione del procedimento e sopravvenuta carenza di interesse
La Sezione ha inoltre considerato decisivo il fatto che, nelle more del ricorso, il Comune avesse concluso il procedimento rilasciando, il 3 marzo 2022, l’autorizzazione n. 2/2022 per l’installazione dell’impianto adeguato alle prescrizioni della Soprintendenza.
Poiché tale autorizzazione finale non risultava impugnata ed era divenuta definitiva, era venuto meno l’interesse della società a ottenere l’annullamento degli atti precedenti. Il procedimento amministrativo, infatti, non era più pendente e l’eventuale contestazione dell’assetto definitivo avrebbe dovuto essere rivolta contro il provvedimento finale.
Esito
Applicando l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere. Le censure sostanziali relative all’art. 49 del d.lgs. 42/2004, alla circolare n. 49/2020, alla motivazione del parere della Soprintendenza e alla congruità del limite dimensionale non sono state esaminate nel merito.
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