Parere n. 1056/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro -OMISSIS-, avverso il provvedimento prot. n. 61276/11/04/2023 di diniego del diritto di fruire delle prestazioni presso centri di altissima specializzazione all'estero;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego dell'autorizzazione preventiva a cure di alta specializzazione all'estero, silenzio-diniego sul ricorso gerarchico e richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, affetta da una patologia rara e multisistemica, ha impugnato il diniego dell'autorizzazione preventiva a sottoporsi a cure di alta specializzazione all'estero e il silenzio-diniego formatosi sul ricorso gerarchico. Ha inoltre chiesto il riconoscimento del diritto al rimborso di euro 30.093,00, corrispondenti alle spese mediche sostenute dopo essersi sottoposta comunque alle cure. La ricorrente ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 38/2014, attuativo della direttiva 2011/24/UE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, e del d.m. Sanità 24 gennaio 1990. Il Ministero della salute ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, concludendo tuttavia nel merito per l'accoglimento del ricorso.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 4847 del 25 febbraio 2025 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1981 del 5 maggio 2008, ha affermato che la controversia sul rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero per cure di alta specializzazione riguarda una posizione di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia quando manchi la preventiva autorizzazione per ragioni di gravità e urgenza, sia quando il diniego dell'autorizzazione sia ritenuto illegittimo. Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Osservazioni
Giurisdizione sulla richiesta di rimborso delle spese sanitarie all'estero
La domanda di rimborso delle spese sostenute per cure di alta specializzazione all'estero concerne una posizione di diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La stessa conclusione vale sia per le cure effettuate senza preventiva autorizzazione in situazioni di eccezionale gravità e urgenza, sia per quelle sostenute a seguito di un diniego dell'autorizzazione ritenuto illegittimo.
Riassunzione davanti al giudice ordinario
La dichiarazione di difetto di giurisdizione non preclude la prosecuzione della controversia davanti al giudice ordinario, innanzi al quale il ricorso può essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Norme richiamate
d.lgs. n. 38/2014
Il decreto legislativo è richiamato quale disciplina di attuazione della direttiva 2011/24/UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera; il parere non ne esamina nel merito l'applicazione.
direttiva 2011/24/UE
La direttiva è richiamata quale fonte europea in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera; il parere non svolge una specifica interpretazione delle sue disposizioni.
d.m. Sanità 24 gennaio 1990
Il decreto ministeriale è richiamato quale atto che individua le classi di patologie e le prestazioni erogabili presso centri di altissima specializzazione all'estero; la questione sostanziale non è esaminata per difetto di giurisdizione.
d.P.R. n. 1199/1971
È richiamato in relazione al silenzio-diniego formatosi sul ricorso gerarchico.
art. 11 c.p.a.
La disposizione consente la riassunzione della controversia davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto il rimborso delle spese sanitarie sostenute da cittadini residenti in Italia presso centri di alta specializzazione all'estero riguardano una posizione di diritto soggettivo e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione ordinaria sussiste sia quando il paziente abbia effettuato le cure all'estero senza preventiva autorizzazione per ragioni di eccezionale gravità e urgenza, sia quando il rimborso sia richiesto dopo un diniego dell'autorizzazione preventiva ritenuto illegittimo.
- La dichiarazione di difetto di giurisdizione nel procedimento instaurato davanti al giudice amministrativo non impedisce la riassunzione della controversia davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Diniego di autorizzazione a cure altamente specialistiche all’estero
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una persona affetta da una patologia rara e multisistemica contro il diniego dell’autorizzazione preventiva a sottoporsi a cure di alta specializzazione all’estero. La ricorrente ha impugnato anche il silenzio-diniego formatosi sul ricorso gerarchico e ha chiesto il rimborso di euro 30.093,00, relativi alle cure sostenute nonostante il diniego.
Premesse e richiesta della ricorrente
La ricorrente aveva presentato istanza all’amministrazione sanitaria competente per ottenere l’autorizzazione preventiva alle cure presso un centro estero. Il Centro Regionale di Riferimento aveva respinto l’istanza ritenendo che la patologia non rientrasse tra quelle previste dalla disciplina vigente, costituita, secondo quanto dedotto, dal d.lgs. n. 38/2014 e dal d.m. Sanità 24 gennaio 1990.
La ricorrente si era comunque sottoposta alle cure all’estero, sostenendo spese per euro 30.093,00. Successivamente aveva proposto ricorso gerarchico, rimasto senza risposta nel termine previsto e quindi considerato respinto ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.
Questione di giurisdizione
Il Ministero della salute ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione, senza esaminare la legittimità del diniego né la spettanza concreta del rimborso.
La controversia è stata qualificata come attinente a una posizione di diritto soggettivo, trattandosi della domanda di rimborso di spese sanitarie sostenute per cure di alta specializzazione all’estero. La giurisdizione ordinaria opera sia nel caso di cure effettuate senza preventiva autorizzazione per situazioni di eccezionale gravità e urgenza, sia nel caso in cui le cure siano state sostenute dopo un diniego dell’autorizzazione ritenuto illegittimo.
Precedenti richiamati
La Sezione ha richiamato l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 25 febbraio 2025, n. 4847, secondo cui le controversie sul rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero per prestazioni non ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico appartengono alla giurisdizione ordinaria.
È stata inoltre richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2008, n. 1981, che aveva ricondotto alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di rimborso delle spese per cure indifferibili e urgenti effettuate all’estero, in quanto relativa a una posizione di diritto soggettivo.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente ai sensi dell’art. 11 c.p.a., il quale potrà esaminare nel merito la domanda di rimborso e le questioni relative alla legittimità del diniego.
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