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Parere

Parere n. 1052/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Ecoghiaia S.r.l., contro Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico per L'Emilia Romagna, e nei confronti di Unione della Romagna Faentina, Comune di Faenza, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e La Protezione Civile, Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, avverso il decreto dcs/2019/1 del 21/01/2019 in materia di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Giustizia amministrativa202400748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il decreto DCS/2019/1 del 21 gennaio 2019, recante localizzazione delle casse di espansione del Torrente Senio, dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e variante agli strumenti urbanistici

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Ecoghiaia S.r.l., titolare di un’autorizzazione all’attività estrattiva presso la Cava Cà Lolli – Cassa di Valle, ha impugnato il decreto commissariale con cui è stata localizzata l’opera di difesa idraulica relativa alle casse di espansione del Torrente Senio, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento, apposto il vincolo preordinato all’esproprio e qualificato il decreto come variante urbanistica. La ricorrente sostiene che il mancato completamento delle opere di sistemazione finale dell’area sia imputabile alle amministrazioni, che non avrebbero nominato il collaudatore in corso d’opera né esercitato l’alta sorveglianza tecnica prevista dalla convenzione del 2010. Deduce la violazione degli artt. 19 e 19-bis della L.R. Emilia-Romagna n. 17/1991 e della convenzione, la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. e dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, la violazione dell’art. 97 Cost. sotto i profili del buon andamento, della trasparenza e del legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, carenza e incongruità della motivazione e sviamento. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la connessione con il precedente diniego di proroga dell’autorizzazione estrattiva, già impugnato dalla società davanti al TAR Emilia-Romagna, e ha comunque concluso per il rigetto.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito né le questioni preliminari né il merito del ricorso. Ha rilevato che il diniego di proroga dell’autorizzazione estrattiva del 24 maggio 2018, indicato dal Ministero quale atto presupposto e connesso, era stato impugnato dalla stessa società davanti al TAR Emilia-Romagna nel procedimento R.G. n. 735/2018, ancora pendente secondo gli atti esaminati. Per poter valutare l’eccezione di inammissibilità e procedere alla decisione sul merito, la Sezione ha disposto un’istruttoria: l’amministrazione dovrà comunicare l’esito del giudizio davanti al TAR, corredando la produzione con una breve relazione riepilogativa; la ricorrente potrà presentare eventuali controdeduzioni entro trenta giorni, mentre all’amministrazione è assegnato il termine di novanta giorni per gli adempimenti. L’emanazione del parere è stata sospesa nelle more, con espressa riserva di ogni decisione in rito e nel merito.

Osservazioni

Connessione con il giudizio pendente davanti al TAR

Prima di decidere sull’ammissibilità del ricorso straordinario e sul merito delle censure, occorre acquisire informazioni sull’esito del ricorso proposto da Ecoghiaia S.r.l. davanti al TAR Emilia-Romagna contro il diniego di proroga dell’autorizzazione estrattiva, procedimento R.G. n. 735/2018.

Adempimenti istruttori dell’amministrazione

L’amministrazione deve notificare alla Sezione l’esito del giudizio davanti al TAR e depositare, entro novanta giorni, la relativa documentazione accompagnata da una breve relazione riepilogativa.

Controdeduzioni della ricorrente

La ricorrente dovrà avere la possibilità di dedurre sull’eccezione di inammissibilità formulata nella relazione ministeriale; a tal fine le è assegnato un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni, previa acquisizione della documentazione amministrativa.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere è reso in sede consultiva, ma l’esame è sospeso in attesa degli adempimenti istruttori.

  • artt. 19 e 19-bis L.R. Emilia-Romagna n. 17/1991

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell’attività estrattiva e alla convenzione posta a base dell’autorizzazione.

  • art. 40, comma 2, L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000

    È indicato quale fondamento dell’Accordo di Programma nell’ambito del quale era stata approvata la variante al P.I.A.E. relativa alle casse di espansione del Torrente Senio.

  • art. 10, commi 5 e 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

    È richiamato dal decreto commissariale quale base normativa per la localizzazione dell’opera, la dichiarazione di pubblica utilità, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la qualificazione del decreto come variante urbanistica.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    Sono invocati dalla ricorrente per sostenere l’interpretazione della convenzione del 2010 secondo buona fede e correttezza contrattuale.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, trasparenza e tutela dell’affidamento.

Massime di principio

  • Quando un ricorso straordinario riguarda un atto che si fonda su un precedente provvedimento già impugnato davanti al giudice amministrativo, l’esito del giudizio giurisdizionale sul provvedimento presupposto può essere rilevante per decidere sull’ammissibilità e sul merito del ricorso straordinario; il Consiglio di Stato può quindi disporre l’acquisizione di informazioni e documenti sul relativo procedimento.
  • Quando la decisione sull’ammissibilità o sul merito dipende da circostanze processuali non sufficientemente documentate, la Sezione consultiva può sospendere l’emanazione del parere e disporre specifici incombenti istruttori, assicurando alla ricorrente la possibilità di controdedurre.
  • La pendenza di un giudizio davanti al TAR avente a oggetto un atto presupposto non determina automaticamente, sulla base del solo dato della connessione, la definizione del ricorso straordinario: occorre verificare concretamente il rapporto tra gli atti e l’esito del giudizio già instaurato.

Ricorso straordinario contro il decreto commissariale sulle casse di espansione del Torrente Senio

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Ecoghiaia S.r.l. contro il decreto DCS/2019/1 del 21 gennaio 2019 del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico per l’Emilia-Romagna. Il decreto concerne la realizzazione delle casse di espansione del Torrente Senio e dispone la localizzazione dell’opera, la dichiarazione di pubblica utilità, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la qualificazione dell’intervento come variante agli strumenti urbanistici.

Premesse fattuali e assetto convenzionale

La società era titolare di un’autorizzazione rilasciata dal Comune di Faenza nel 2010 per l’esercizio dell’attività estrattiva presso la Cava Cà Lolli – Cassa di Valle, individuata come area funzionale alla realizzazione dell’opera idraulica. L’autorizzazione era regolata da una convenzione che prevedeva, tra l’altro, la durata quinquennale dell’attività, lo svolgimento dell’escavazione in funzione della realizzazione della cassa di espansione, la sistemazione finale dell’area a invaso arginato, la cessione volontaria delle aree a fine lavori e la nomina, a carico della parte pubblica, del collaudatore in corso d’opera e dei soggetti incaricati dell’alta sorveglianza.

L’autorizzazione è stata prorogata più volte mediante successive convenzioni, fino al 18 gennaio 2018. Un’ulteriore istanza di proroga, riferita al periodo dal 19 gennaio 2018 al 19 gennaio 2019, è stata respinta dall’Unione della Romagna Faentina il 24 maggio 2018, sulla base del parere negativo della Regione Emilia-Romagna. Il provvedimento disponeva anche la cessazione dell’attività estrattiva, il ripristino dei luoghi entro quarantacinque giorni e l’accesso dei tecnici regionali alle aree.

Censure della ricorrente

Ecoghiaia sostiene che il mancato completamento delle arginature finali e dell’invaso non dipenda dalla società, ma dall’inadempimento delle amministrazioni agli obblighi di collaudo e sorveglianza tecnica previsti dalla convenzione. Secondo la ricorrente, il decreto commissariale sarebbe stato adottato senza considerare tale assetto convenzionale e avrebbe inciso illegittimamente sulla posizione della società, sebbene la cessione volontaria delle aree fosse prevista soltanto al termine dei lavori.

Le censure dedotte riguardano:

  • la violazione degli artt. 19 e 19-bis della L.R. Emilia-Romagna n. 17/1991 e della convenzione del 2010;
  • la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. e dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
  • la violazione dell’art. 97 Cost., con riferimento al buon andamento, alla trasparenza e al legittimo affidamento;
  • l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, carenza e incongruità della motivazione e sviamento.

Questione preliminare sulla connessione con il giudizio davanti al TAR

Il diniego di proroga dell’autorizzazione estrattiva del 24 maggio 2018 era già stato impugnato dalla società davanti al TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ricorso R.G. n. 735/2018. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha quindi eccepito l’inammissibilità del ricorso straordinario, ritenendo che esso fosse connesso con l’atto presupposto già sottoposto al giudice amministrativo.

La Sezione ha ritenuto necessario conoscere l’esito del giudizio davanti al TAR prima di assumere una decisione sull’eccezione di inammissibilità e sulle censure di merito. Dagli atti risultava infatti la pendenza del giudizio, ma non il suo esito né gli elementi necessari per valutare compiutamente il rapporto tra il provvedimento impugnato in sede straordinaria e il precedente diniego di proroga.

Incombenti istruttori

La Sezione ha disposto che l’amministrazione:

  • acquisisca e trasmetta la documentazione relativa all’esito del giudizio davanti al TAR Emilia-Romagna;
  • accompagni la produzione con una breve relazione riepilogativa;
  • provveda agli adempimenti entro novanta giorni.

Alla ricorrente dovrà essere consentito di presentare eventuali controdeduzioni sull’eccezione di inammissibilità formulata nella relazione ministeriale, entro trenta giorni dalla disponibilità della documentazione.

Esito del parere

Il Consiglio di Stato ha sospeso l’emanazione del parere, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. Il parere è pertanto interlocutorio: non è stato ancora stabilito se il ricorso straordinario sia ammissibile, né se le censure dedotte contro il decreto commissariale siano fondate.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàVincoli urbanisticiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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