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Parere

Parere n. 1055/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Ministero della Difesa - Persomil, avverso decreto 678421 del 17/11/2023 sanzione disciplinare della sospensione;

Giustizia amministrativa202400881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del Direttore Generale per il Personale Militare n. M_D AB05933 REG2023 0678421 del 17 novembre 2023, recante la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per tre mesi

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per tre mesi, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 712, 713, 717 e 732 del d.P.R. n. 90 del 2010, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento e falsa causa. La contestazione disciplinare traeva origine da conversazioni telematiche di contenuto sessualmente esplicito e dallo scambio di immagini intime con una minore infraquattordicenne. Il procedimento penale era stato archiviato per la ritenuta carenza degli elementi psicologici richiesti dalla fattispecie incriminatrice. Il ricorrente ha sostenuto: l’inesigibilità di una verifica sulla maggiore età dell’interlocutrice; la natura privata e riservata della condotta, priva di riflessi sul servizio o sul prestigio dell’Istituzione militare; l’illegittima estensione del dovere di contegno esemplare a comportamenti privi di rilevanza funzionale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha espresso parere per il rigetto. L’archiviazione penale non preclude né condiziona l’esercizio dell’azione disciplinare quando la condotta, pur priva di rilievo penale, contrasti con i doveri d’ufficio o con gli obblighi connessi allo status militare. Nel caso concreto, l’archiviazione non escludeva la materialità dei fatti, ma riguardava la carenza dell’elemento psicologico richiesto dal reato; l’Amministrazione poteva quindi procedere a una valutazione disciplinare autonoma. È stata inoltre ritenuta esigibile una particolare prudenza, poiché dalle risultanze istruttorie emergevano elementi di giovanissima età dell’interlocutrice. La Sezione ha escluso che la natura privata della condotta ne determinasse l’irrilevanza disciplinare: il dovere di contegno esemplare del militare si estende alla vita privata quando la condotta sia idonea a ledere, anche potenzialmente, il prestigio, l’immagine e l’affidabilità dell’Istituzione. La motivazione del provvedimento è stata giudicata puntuale, logica e coerente; non sono stati ravvisati sviamento, indebita sovrapposizione tra giudizio morale e giudizio disciplinare, né profili di manifesta eccessività o arbitrarietà della sanzione. È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003.

Osservazioni

Autonomia dell’azione disciplinare rispetto al procedimento penale

L’archiviazione penale non impedisce l’esercizio dell’azione disciplinare quando la condotta, pur non integrando un illecito penale, risulti incompatibile con i doveri d’ufficio o con gli obblighi derivanti dallo status militare. In particolare, l’archiviazione fondata sulla carenza dell’elemento psicologico non esclude la rilevanza del substrato fattuale della condotta.

Esigibilità del dovere di prudenza e diligenza

È stata ritenuta infondata la tesi dell’inesigibilità della verifica dell’età dell’interlocutrice. Le risultanze istruttorie evidenziavano caratteristiche somatiche e un contesto comunicativo indicativi di una giovanissima età, imponendo al militare un dovere di particolare prudenza e diligenza, valutato dall’Amministrazione anche in relazione allo status militare.

Rilevanza disciplinare della condotta privata

La circostanza che i fatti si siano svolti in un ambito privato e riservato non esclude la rilevanza disciplinare. Il dovere di contegno esemplare si estende alla vita privata quando la condotta sia idonea a ledere, anche solo potenzialmente, il prestigio, l’immagine o l’affidabilità dell’Istituzione di appartenenza.

Motivazione e proporzionalità della sanzione

Il provvedimento sanzionatorio è stato ritenuto adeguatamente motivato, logico e coerente con i doveri derivanti dal giuramento e dal grado rivestito. La sospensione per tre mesi è stata giudicata proporzionata alla gravità dei fatti e alla finalità di tutela del prestigio e del decoro dell’Istituzione militare.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento disciplinare deve dare conto in modo puntuale, logico e coerente delle ragioni per cui la condotta è ritenuta incompatibile con i doveri del dipendente o del militare.

  • art. 712 d.P.R. 90/2010

    La disposizione è richiamata tra le norme che fondano i doveri disciplinari e di contegno gravanti sul personale militare.

  • art. 713 d.P.R. 90/2010

    La disposizione è richiamata quale base dei doveri di correttezza e di comportamento del militare.

  • art. 717 d.P.R. 90/2010

    La disposizione concorre a fondare il dovere di contegno esemplare del militare, anche in relazione alla tutela del prestigio dell’Istituzione.

  • art. 732 d.P.R. 90/2010

    La disposizione è richiamata tra le norme violate dalla condotta disciplinarmente rilevante.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’interessato quando ciò sia necessario a tutelarne i diritti o la dignità.

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il Consiglio di Stato esprime il parere decisivo sul merito della controversia.

Massime di principio

  • La definizione del procedimento penale con archiviazione non preclude l’esercizio dell’azione disciplinare quando i fatti, pur non integrando un reato, siano incompatibili con i doveri d’ufficio o con gli obblighi connessi allo status del dipendente pubblico, e in particolare del militare.
  • L’archiviazione penale motivata dalla carenza dell’elemento psicologico richiesto dalla fattispecie incriminatrice non esclude la materialità dei fatti e consente all’Amministrazione di valutarli autonomamente sotto il profilo disciplinare.
  • Per il personale militare il dovere di contegno esemplare può estendersi alla vita privata quando la condotta extrafunzionale sia idonea a ledere, anche solo potenzialmente, il prestigio, l’immagine o l’affidabilità dell’Istituzione di appartenenza.
  • La natura privata e riservata di una condotta non ne determina automaticamente l’irrilevanza disciplinare, qualora essa sia divenuta conoscibile all’esterno e possa incidere negativamente sul prestigio dell’Amministrazione militare.
  • La valutazione amministrativa circa l’esigibilità di un comportamento prudente è legittima quando si fondi su elementi istruttori concreti, quali le caratteristiche dell’interlocutore e il contesto complessivo della comunicazione, e non risulti illogica o irragionevole.
  • Una sanzione disciplinare militare è proporzionata quando risulti motivata in rapporto alla gravità della condotta, ai doveri derivanti dallo status e alla finalità di preservare il prestigio e il decoro dell’Istituzione.

Sanzione disciplinare militare per condotta privata

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un Sergente Maggiore contro il Ministero della Difesa, per l’annullamento della sospensione dall’impiego per tre mesi irrogata con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del 17 novembre 2023.

Premesse e origine del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare era stato avviato in seguito a fatti emersi nel corso di un’indagine penale relativa a conversazioni telematiche di contenuto sessualmente esplicito e allo scambio di immagini intime con una minore infraquattordicenne. Il procedimento penale si era concluso con decreto di archiviazione.

L’Amministrazione militare, dopo un’inchiesta formale, aveva ritenuto che la condotta fosse comunque disciplinarmente rilevante, perché contraria ai doveri di diligenza, correttezza e contegno esemplare gravanti sul personale militare anche fuori dal servizio, ai sensi degli artt. 712, 713, 717 e 732 del d.P.R. n. 90 del 2010.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e delle disposizioni del Testo unico dell’ordinamento militare, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento e falsa causa.

In particolare, ha sostenuto:

  • di non aver potuto verificare l’età dell’interlocutrice, poiché la conversazione si sarebbe svolta in un ambito telematico riservato a soggetti maggiorenni;
  • che la condotta fosse esclusivamente privata e priva di riflessi sul servizio o sul prestigio dell’Istituzione militare;
  • che l’Amministrazione avesse esteso irragionevolmente il dovere di contegno esemplare fino a ricomprendervi comportamenti privi di rilevanza funzionale.

Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.

Autonomia della responsabilità disciplinare

La Sezione ha richiamato il principio secondo cui l’archiviazione penale non preclude né condiziona l’esercizio dell’azione disciplinare. L’Amministrazione può autonomamente valutare la condotta quando essa, pur non avendo rilevanza penale, contrasti con i doveri d’ufficio o con gli obblighi derivanti dallo status del dipendente pubblico.

Nel caso concreto, l’archiviazione non era stata disposta per l’insussistenza del fatto storico, ma per la carenza degli elementi psicologici richiesti dalla fattispecie incriminatrice. Il substrato fattuale restava quindi integro e poteva essere posto a fondamento della valutazione disciplinare.

Dovere di prudenza e rilevanza dello status militare

La Sezione ha respinto la tesi secondo cui non sarebbe stato esigibile dal ricorrente un comportamento diverso per l’impossibilità di verificare l’età dell’interlocutrice. Dalle risultanze istruttorie emergevano caratteristiche somatiche e un contesto complessivo della comunicazione indicativi di una giovanissima età.

In tale situazione, l’Amministrazione aveva ritenuto esigibile un comportamento improntato a particolare prudenza e diligenza. Questa valutazione non è stata giudicata illogica, perplessa o irragionevole, anche considerando lo status militare del ricorrente.

Condotta privata e contegno esemplare

È stata respinta anche la tesi dell’irrilevanza disciplinare della condotta perché avvenuta in una sfera privata e riservata. Secondo il parere, il dovere di contegno esemplare imposto ai militari si estende alla vita privata quando i comportamenti extrafunzionali siano idonei a ledere, anche solo potenzialmente, il prestigio, l’immagine o l’affidabilità dell’Istituzione.

Nel caso esaminato, la vicenda non era rimasta confinata nella dimensione privata, essendo divenuta oggetto di attenzione dell’Autorità giudiziaria. L’emersione pubblica dei fatti poteva incidere negativamente sull’immagine del Corpo militare. Pertanto, l’Amministrazione ha correttamente ricondotto la condotta alla violazione dei doveri previsti dagli artt. 712, 713, 717 e 732 del d.P.R. n. 90 del 2010.

La Sezione ha escluso sia lo sviamento di potere sia un’indebita sovrapposizione tra giudizio morale e giudizio disciplinare.

Motivazione e proporzionalità della sanzione

Il provvedimento impugnato è stato giudicato sorretto da una motivazione puntuale, logica e coerente, idonea a spiegare l’incompatibilità della condotta con i doveri derivanti dal giuramento prestato e dal grado rivestito.

La sospensione dall’impiego per tre mesi è stata inoltre ritenuta proporzionata alla gravità dei fatti e coerente con la finalità di preservare il prestigio e il decoro dell’Istituzione militare. Non sono stati ravvisati profili di manifesta eccessività o arbitrarietà.

Esito

La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l’interessato, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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