Parere n. 1054/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Artrade Italia S.r.l., contro il Ministero della cultura, la Soprintendenza archeologia, delle belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ed il Comune di Bari per l’annullamento in parte qua: a) del provvedimento del Direttore della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari del 4 ottobre 2021, b) del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari prot. n. 8787 del 22 settembre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del Comune di Bari del 4 ottobre 2021 e del parere della Soprintendenza del 22 settembre 2021 relativi alle prescrizioni dimensionali per un megaposter pubblicitario
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, in parte qua, il provvedimento comunale del 4 ottobre 2021 e il parere della Soprintendenza del 22 settembre 2021, sostenendo: a) l’inapplicabilità dell’art. 49 del d.lgs. 42/2004, poiché l’edificio non sarebbe sottoposto a vincolo culturale e l’impianto sarebbe collocato in zona B, nonché perché la norma riguarderebbe le installazioni poste lungo le strade o in prossimità degli edifici tutelati e non quelle percepibili dalle aree tutelate; b) l’illegittimità o irragionevolezza del limite del 30% della superficie della parete cieca, desunto dalla circolare della Direzione generale ABAP n. 49 del 7 dicembre 2020, ritenuta riferibile alla pubblicità sui ponteggi e non agli impianti installati su pareti cieche. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, rilevando che gli atti impugnati erano conseguenti a un precedente provvedimento del 9 luglio 2021, non impugnato, e che il procedimento era stato successivamente definito con l’autorizzazione comunale n. 1/2022 del 3 marzo 2022, anch’essa non impugnata.
Il parere
La Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile. In via preliminare ha affermato che l’omessa impugnazione dell’atto presupposto, autonomamente lesivo e divenuto inoppugnabile, impedisce di contestare mediante l’impugnazione dell’atto conseguente i vizi propri dell’atto presupposto; l’impugnazione dell’atto successivo sarebbe ammissibile soltanto per vizi propri e autonomi. Nel caso concreto, il provvedimento comunale del 4 ottobre 2021 costituiva riscontro alla richiesta di riesame e confermava prescrizioni già contenute negli atti precedenti, non impugnati. La Sezione ha inoltre rilevato che, nelle more, il Comune aveva concluso il procedimento rilasciando l’autorizzazione n. 1/2022 del 3 marzo 2022, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell’interesse a ricorrere e la conseguente improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Osservazioni
Omessa impugnazione dell’atto presupposto
L’omessa impugnazione del provvedimento del 9 luglio 2021, autonomamente lesivo e divenuto inoppugnabile, rende improcedibile o comunque non consente l’impugnazione degli atti successivi per vizi riconducibili all’atto presupposto. L’atto successivo può essere contestato soltanto per vizi propri e autonomi.
Sopravvenuta autorizzazione finale
Il rilascio dell’autorizzazione comunale n. 1/2022 del 3 marzo 2022 ha definito il procedimento avviato dalla ricorrente. Poiché tale provvedimento non è stato impugnato ed è divenuto definitivo, è venuto meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso straordinario.
Norme richiamate
per le installazioni pubblicitarie poste lungo le strade ed in prossimità degli edifici tutelati come beni culturali
La disposizione è richiamata quale base del parere della Soprintendenza sulle installazioni pubblicitarie; il Consiglio di Stato non esamina nel merito l’applicabilità della norma, poiché dichiara il ricorso improcedibile.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta definizione del procedimento con un’autorizzazione divenuta definitiva determina il venir meno della condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere e comporta l’improcedibilità del gravame.
art. 10, comma 4, lett. g), d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione al vincolo delle strade del borgo Murattiano; il Consiglio di Stato non si pronuncia sulla relativa applicazione.
circolare Direzione generale ABAP n. 49 del 7 dicembre 2020
La circolare è richiamata quale fonte del limite del 30% applicato dalla Soprintendenza; la Sezione non valuta nel merito la legittimità o l’estensione della prescrizione.
Massime di principio
- L’omessa impugnazione di un atto presupposto, autonomamente lesivo e divenuto inoppugnabile, impedisce di dedurre contro l’atto conseguente i vizi propri dell’atto presupposto; l’impugnazione dell’atto successivo resta possibile soltanto per vizi propri e autonomi.
- Quando, nelle more del ricorso, l’amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento definitivo non impugnato, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso contro gli atti endoprocedimentali o antecedenti, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Impianto pubblicitario e prescrizioni della Soprintendenza
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società contro il Ministero della cultura, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e il Comune di Bari. La controversia concerne le prescrizioni dimensionali imposte per l’installazione di un megaposter pubblicitario monofacciale sulla parete cieca di un edificio situato a Bari, in via Gimma 62 angolo via Sparano.
Svolgimento del procedimento
La società aveva inizialmente chiesto il rinnovo di una precedente autorizzazione del 2004. A seguito della modifica del regime transitorio previsto dal regolamento comunale sulla pubblicità, il Comune aveva richiesto la presentazione di una nuova istanza autorizzativa.
Nel corso dell’istruttoria, la Soprintendenza aveva espresso un parere vincolante ai sensi dell’art. 49, comma 2, del d.lgs. 42/2004, prescrivendo che l’impianto non superasse il 30% della superficie dei prospetti interessati, calcolata con riferimento alla sola porzione cieca. Il Comune aveva quindi comunicato la necessità di adeguare le dimensioni dell’impianto alle prescrizioni della Soprintendenza.
A seguito della richiesta di riesame formulata dalla società, la Soprintendenza aveva confermato la riduzione della superficie con nota del 22 settembre 2021. Il Comune, con nota del 4 ottobre 2021, aveva comunicato tale conferma e richiesto la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione conforme alle prescrizioni.
Motivi del ricorso
La ricorrente sosteneva, in primo luogo, che l’art. 49 del d.lgs. 42/2004 non fosse applicabile. L’edificio sarebbe stato situato in zona B e non sarebbe stato direttamente sottoposto a vincolo culturale. Inoltre, secondo la ricorrente, la disposizione avrebbe richiesto il parere della Soprintendenza per installazioni collocate lungo le strade o in prossimità di edifici tutelati, non per impianti semplicemente percepibili da aree sottoposte a tutela.
Con il secondo motivo, la società contestava la ragionevolezza del limite del 30%, sostenendo che la circolare della Direzione generale ABAP n. 49 del 7 dicembre 2020 riguardasse la pubblicità apposta sui ponteggi. Tale limite, secondo la ricorrente, non sarebbe stato automaticamente applicabile agli impianti collocati su pareti cieche, per i quali non sarebbe prevista la riproduzione della facciata sottostante.
Eccezioni dell’amministrazione
Il Ministero della cultura ha rilevato che gli atti impugnati avevano natura conseguente o endoprocedimentale. In particolare, la nota comunale del 4 ottobre 2021 era collegata al precedente provvedimento del 9 luglio 2021, con il quale erano state richieste integrazioni documentali conformi ai pareri della Soprintendenza. Tale precedente atto non era stato impugnato.
Il Ministero ha inoltre evidenziato che, nelle more del ricorso, il Comune aveva concluso il procedimento rilasciando l’autorizzazione n. 1/2022 del 3 marzo 2022, non impugnata dalla società.
Valutazioni della Sezione
La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente.
Quanto alla mancata impugnazione dell’atto presupposto, il Consiglio di Stato ha affermato che l’omessa contestazione di un provvedimento autonomamente lesivo e divenuto inoppugnabile impedisce di dedurre, contro l’atto successivo, vizi riferibili al primo. L’atto conseguente può essere impugnato soltanto per vizi propri e autonomi.
Nel caso concreto, il provvedimento del 4 ottobre 2021 costituiva il riscontro alla richiesta di riesame e confermava prescrizioni già contenute nei precedenti atti della Soprintendenza e nel provvedimento comunale del 9 luglio 2021. La mancata impugnazione di tali atti precludeva quindi la contestazione delle relative prescrizioni mediante il ricorso contro l’atto successivo.
Sopravvenuta carenza di interesse
La Sezione ha attribuito rilievo decisivo anche alla conclusione del procedimento. Il Comune aveva rilasciato l’autorizzazione n. 1/2022 del 3 marzo 2022, provvedimento finale non impugnato e divenuto definitivo.
La sopravvenuta definizione del procedimento ha fatto venir meno la condizione dell’azione rappresentata dall’interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
Esito
La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato improcedibile. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione relativa all’applicabilità dell’art. 49 del d.lgs. 42/2004 né quella relativa alla legittimità del limite dimensionale del 30%.
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