Cassazione Penale, Ordinanza n. 22979/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una violazione del Codice della strada, contestando: 1) la motivazione sull'affermazione di responsabilità, ritenuta apodittica e fondata solo sulle valutazioni della polizia giudiziaria; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a valorizzare il luogo di commissione del fatto. Chiedeva l'annullamento della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già esaminate e respinte in appello, senza una critica analitica della motivazione impugnata e senza adeguati riferimenti alle ragioni di diritto e alla struttura argomentativa della sentenza. Ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze, rilevando che la motivazione della Corte di appello era esistente, lineare e coerente: quanto alla responsabilità, il fatto era ritenuto pienamente provato sulla base degli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria; quanto alla particolare tenuità, la valutazione della concreta offensività era stata correttamente compiuta considerando il contesto, cioè una via molto trafficata del centro città. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al pagamento della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, cod. strada
norma sostanziale contestata, ritenuta violata in base alla condotta di parcheggio abusivamente gestita e alla richiesta di denaro agli automobilisti.
la particolare tenuità richiede una valutazione complessiva del fatto concreto, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto è stata esclusa per la significativa offensività del contesto.
in caso di ricorso inammissibile segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
criterio di valutazione richiamato per apprezzare la tenuità del fatto in relazione a modalità della condotta, colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
non espressamente citato; non incluso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre le doglianze di merito senza confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto o meramente assertivo: occorre indicare specificamente le ragioni di diritto e i passaggi motivazionali censurati, con correlazione tra doglianza e decisione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e congiunta della concreta fattispecie, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
- La rilevanza offensiva ai fini dell'art. 131-bis c.p. può essere apprezzata anche in relazione al contesto spaziale e fattuale della condotta, quando esso aumenti la concreta esposizione del bene giuridico a pericolo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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