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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19597/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, in cui era stato accertato che un trattore agricolo, pur trattenuto da un altro soggetto nell’ambito della gestione comune di un’azienda agricola, era di proprietà del ricorrente e doveva essergli restituito. Poiché il mezzo non era mai stato restituito, il proprietario ha agito per ottenerne la consegna e il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, assumendo di non aver potuto utilizzare il bene nella propria attività d’impresa. Il tribunale aveva disposto consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale era emerso che il trattore era ancora funzionalmente utilizzabile e che il danno poteva essere stimato anche in base al valore ricavabile dal noleggio di un mezzo analogo; su tale base aveva liquidato un risarcimento. La corte d’appello ha invece rigettato la domanda, ritenendo non provato il danno: ha applicato i principi elaborati per l’occupazione senza titolo di immobili, ha ritenuto decisivo che l’attività d’impresa risultante dalla visura camerale non fosse strettamente agricola e ha escluso sia un danno in re ipsa sia un danno presuntivo, valorizzando l’assenza di prova di un uso effettivo del trattore per specifiche attività agricole o di un suo uso indiretto tramite noleggio. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., anche in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché omesso esame parziale della relazione peritale, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente negato il risarcimento e mal governato la prova del danno da mancato godimento del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha affermato che la corte d’appello ha errato sia nel richiamare meccanicamente i principi sul danno da temporanea occupazione senza titolo di immobili, fattispecie diversa da quella della definitiva sottrazione di un bene mobile produttivo, sia nell’applicare in modo eccessivamente restrittivo e non conforme i principi più recenti delle Sezioni Unite sul danno da mancato godimento. In particolare, ha osservato che, quando il proprietario allega la perdita della facoltà di godimento e il danno non sia provabile nel suo preciso ammontare, il giudice può procedere a liquidazione equitativa, anche facendo riferimento al valore locativo o a parametri analoghi; non era invece necessario provare uno specifico impiego del mezzo in una determinata attività agricola, dovendosi valutare il danno da mancato godimento in generale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come norma di riferimento per le censure di violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo o di una risultanza istruttoria

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di risarcimento del danno patrimoniale, quale parametro per il danno emergente e il lucro cessante conseguenti all’inadempimento o alla lesione del diritto

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne il preciso ammontare

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per i criteri di valutazione del danno risarcibile anche in ambito aquiliano

  • artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.

    richiamati con riguardo al ricorso a presunzioni semplici nella prova del danno e del suo ammontare

  • artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.

    indicati per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie

  • Cass., Sez. U, sent. n. 33645 del 15/11/2022

    richiamata per il principio secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di immobile, il danno da perdita del godimento, se non provabile nel preciso ammontare, va liquidato equitativamente, anche usando il parametro del canone locativo di mercato, purché sia allegata la perdita del godimento

Massime di principio

  • Il principio elaborato in tema di occupazione senza titolo di immobile non può essere applicato in modo automatico e integrale a fattispecie diverse, come la definitiva sottrazione di un bene mobile produttivo, perché mutano struttura dell’illecito, durata della privazione e modalità di reintegrazione.
  • Quando il proprietario allega la perdita della facoltà di godimento di un bene e il danno non è provabile nel suo esatto ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente, anche tramite parametri analoghi al valore locativo o al valore di utilizzo del bene, senza pretendere la prova di uno specifico impiego in una determinata attività concreta.
  • Il danno da mancato godimento non coincide con un danno in re ipsa, ma può essere riconosciuto in via presuntiva/equitativa se la perdita del godimento è allegata e non risulti dimostrato che il bene fosse inutilizzabile o privo di utilità.
  • Nella liquidazione del lucro cessante derivante dalla sottrazione di un bene produttivo, il giudice deve considerare il mancato godimento del bene in generale e non limitarsi a verificare l’esistenza di una particolare destinazione d’uso ristretta, ove tale limitazione non emerga dai fatti dedotti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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