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Sentenza

Sentenza n. 665/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del 15.11.2023, con la quale il Settore Economia del Comune di Bologna ha avviato l'istruttoria al fine di stabilire il termine residuo di svolgimento dell'attività di raccolta del gioco presso l'esercizio di Via Creti, n. 30; - della DGRER n. 68/2019, recante modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (…) si sensi dell'art. 6, comma 2 bis della L.R. n. 5/2013 (…) nella parte cui, al suo Allegato 1, prevede che l'aggiornamento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente esercita l'attività o l'ha delocalizzata, per un periodo (...) comunque non eccedente la durata massima di dieci anni dalla notifica dell'approvazione dell'aggiornamento della mappatura; - della determinazione PGN n. 717932/2023 (non conosciuta), con la quale è stato modificato l'elenco dei luoghi sensibili allegato alla mappatura comunale approvata con determinazione PGN 57985/2018, che pure si impugna per quanto occorrer possa.

Giustizia amministrativa202400665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di avvio dell’istruttoria sul termine residuo di esercizio dell’attività di raccolta del gioco, disposizioni regionali sulla durata transitoria dell’attività e aggiornamento comunale della mappatura dei luoghi sensibili

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, in via precauzionale e senza proporre domanda cautelare, la nota del Settore Economia del Comune di Bologna del 15 novembre 2023, con cui era stata avviata l’istruttoria per determinare il termine residuo di svolgimento dell’attività di raccolta del gioco presso un esercizio sito in Bologna. Ha inoltre impugnato la deliberazione regionale recante le modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse, nella parte in cui prevedeva che l’aggiornamento della mappatura dei luoghi sensibili non producesse effetti nei confronti di chi esercitava legittimamente l’attività secondo la mappatura vigente per un periodo comunque non superiore a dieci anni dalla notifica dell’approvazione dell’aggiornamento, nonché l’aggiornamento comunale dell’elenco dei luoghi sensibili. La ricorrente temeva che l’inserimento di una chiesa evangelica cinese nel novero dei luoghi sensibili potesse determinare il diniego dell’autorizzazione di pubblica sicurezza necessaria per l’attività.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dall’art. 88 TULPS è stata rilasciata ed è pienamente operativa fino al 15 novembre 2033. La nota comunale impugnata non ha quindi prodotto un effetto lesivo concreto e non ha impedito il rilascio dell’autorizzazione. Il Collegio ha escluso la compensazione delle spese, rilevando che la ricorrente aveva comunicato tardivamente la sopravvenuta carenza di interesse, costringendo Regione e Comune a costituirsi e difendersi. Applicando la soccombenza virtuale, ha posto a carico della ricorrente le spese, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna amministrazione, per complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 88 TULPS

    L’autorizzazione di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività è stata rilasciata; tale circostanza ha escluso l’attualità dell’interesse all’impugnazione e ha dimostrato l’assenza di effetto lesivo della nota comunale.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell’ambito della decisione di improcedibilità.

  • art. 6, comma 2-bis, l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013

    Richiamato quale base normativa regionale del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse e delle relative modalità applicative.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un atto amministrativo è improcedibile quando, per effetto di circostanze sopravvenute, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione, anche se il ricorso era stato proposto in via precauzionale.
  • L’avvenuto rilascio dell’autorizzazione amministrativa necessaria per lo svolgimento dell’attività, con efficacia estesa nel tempo, può escludere l’attualità dell’interesse a impugnare atti istruttori o ricognitivi che si temeva potessero condurre al diniego dell’autorizzazione.
  • Ai fini della regolazione delle spese nella pronuncia di improcedibilità, la comunicazione tardiva della sopravvenuta carenza di interesse, quando abbia costretto le amministrazioni a costituirsi e difendersi, può giustificare la condanna del ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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