Cassazione Civile, Ordinanza n. 11855/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un creditore di un soggetto condannato per lesioni aggravate, il quale lamentava di essere titolare di un credito risarcitorio di importo rilevante in forza di giudicati penali e civili. Il creditore sosteneva che, dopo la notifica dell'atto di citazione volto alla liquidazione del danno, il debitore avesse posto in essere un programma di spoliazione patrimoniale in favore della moglie e del figlio, mediante una serie di atti dispositivi immobiliari e aziendali. In primo grado venivano chiesti, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta e, in subordine, l'inefficacia degli atti dispositivi; il Tribunale rigettava la domanda di simulazione e riteneva prescritta l'azione revocatoria. La Corte d'appello, invece, accoglieva il gravame e dichiarava la simulazione assoluta, quindi la nullità, del trasferimento dell'appartamento e della donazione del locale deposito, condannando in solido i convenuti alle spese. In cassazione i soccombenti censuravano: 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 1414 c.c. e 2901 c.c., sostenendo che gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale sarebbero al più idonei a fondare un'azione revocatoria e non a provare una simulazione assoluta; 2) la statuizione sull'eccezione di prescrizione, assumendo che la Corte d'appello l'avesse trattata in modo erroneo e che mancasse la necessità di appello incidentale; 3) la regolazione delle spese, ritenuta ingiusta per la difformità degli esiti dei due gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non confrontato con tutta la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla sola residenza del debitore nell'immobile, ma su un complesso di indizi e circostanze cronologicamente concatenati, idonei a sostenere la simulazione assoluta. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che, quando l'eccezione di prescrizione sia stata già respinta, anche implicitamente, dal primo giudice, il suo riesame in appello richiede appello incidentale e non mera riproposizione. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che il regolamento delle spese era conforme al principio di soccombenza e che la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di cassazione con distrazione in favore dei difensori antistatari, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la reale ratio della decisione di merito
evocato dai ricorrenti per sostenere che mancasse una prova della simulazione assoluta; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non investiva tutti gli elementi valorizzati dal giudice di merito
richiamato dai ricorrenti per sostenere che i fatti accertati potessero semmai integrare una revocatoria, non la simulazione; la Corte ha ribadito che la censura non superava la motivazione della sentenza impugnata
richiamato nella motivazione della Corte di cassazione in relazione al regime probatorio della simulazione nei confronti dei terzi
richiamato per il riparto dell'onere della prova nella dimostrazione della simulazione
richiamato in tema di appello incidentale necessario contro l'eccezione di prescrizione già ritenuta infondata
richiamato per chiarire che la mera riproposizione delle eccezioni è sufficiente solo se esse non siano state esaminate, neppure implicitamente, in primo grado
richiamato in relazione al criterio della soccombenza nella liquidazione delle spese
richiamato come norma sulla compensazione delle spese, esclusa in concreto dalla Corte di merito
indicato come base della trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per la dichiarazione di simulazione assoluta di un atto dispositivo non basta dimostrare che il debitore abbia voluto sottrarre il bene alla garanzia dei creditori: occorre provare che il trasferimento fosse solo apparente, ossia privo dell'effettiva volontà di alienante e acquirente di trasferire e acquistare il diritto.
- Il giudice di legittimità non può accogliere una censura che attacchi solo un singolo indizio valorizzato dal giudice di merito quando la decisione si fondi su un complesso di elementi presuntivi e documentali non specificamente contestati.
- Se un'eccezione di merito è stata respinta in primo grado, anche implicitamente, la sua riproposizione in appello richiede appello incidentale del convenuto totalmente o parzialmente vittorioso; la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. non è sufficiente.
- La doglianza sulle spese processuali è sindacabile in cassazione solo in presenza di violazioni di legge o di liquidazioni manifestamente abnormi; non è ammessa una nuova valutazione equitativa o di merito del regolamento delle spese.
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