Sentenza del 28/11/2022 n. 3187 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Principio di autonomia fra procedimento penale e processo tributario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'Avviso di Accertamento relativo all'anno 2015 per presunta decadenza dal regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991 (IRES e altre imposte), motivata dall'affermazione dell'Ufficio che nel 2014 l'associazione aveva conseguito ricavi commerciali superiori al plafond di € 250.000 (pari a € 261.588,05) per avere incluso tra i ricavi la somma di € 40.000 (IVA inclusa) erogata dal Comune di Fasano per la gestione e manutenzione dello stadio. La controversia verte sulla qualificazione fiscale di tale somma (contributo pubblico vs ricavo commerciale) e sugli effetti nel calcolo del plafond per l'accesso al regime agevolato; rilevante anche la presenza di una sentenza penale di proscioglimento dell'omonimo legale rappresentante con statuizione sulla natura non commerciale del contributo.
La decisione
La Corte accoglie l'appello degli odierni ricorrenti e, riformando la sentenza di primo grado, annulla l'Avviso di Accertamento. Il Collegio ha ritenuto che la somma erogata dal Comune per la gestione e manutenzione dello stadio rientri tra i contributi pubblici esclusi dalla formazione del reddito ai sensi dell'art. 143, comma 3, lett. b) del TUIR, essendo strumentale all'attività istituzionale dell'associazione e finalità sociale. Il conteggio dei ricavi commerciali 2014, depurato del contributo pubblico, non supera il limite di € 250.000, perciò l'associazione poteva legittimamente applicare il regime di cui alla L. 398/1991 per il 2015. La Corte ha altresì valorizzato la pronuncia penale passata in giudicato che aveva escluso la natura commerciale della somma in questione, ritenendola coincidente con i fatti censurati in sede tributaria e degna di considerazione nella valutazione complessiva.
Norme richiamate
requisito oggettivo per accedere al regime forfetario consiste nell'aver conseguito, nel periodo di imposta precedente, proventi commerciali per un importo non superiore a euro 250.000
La Corte ha applicato la norma considerando il "plafond" calcolato sui proventi commerciali effettivi dell'anno precedente, escludendo da tale computo i contributi pubblici strumentali all'attività istituzionale ex art. 143 TUIR.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 143, comma 3, lett. b)
non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito i contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni agli enti non commerciali per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità con i fini istituzionali degli enti stessi
La Corte ha ritenuto applicabile la disposizione ai contributi erogati dal Comune per la gestione/manutenzione dello stadio, qualificandoli come contributi pubblici non concorrenziali al reddito e quindi esclusi dal calcolo del plafond della L. 398/1991.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 148
La Corte ha escluso la rilevanza delle norme dell'art. 148 richiamate dalla C.T.P., ritenendo che la possibilità per l'associazione di svolgere attività rivolte al pubblico (vendita biglietti, pubblicità, ristoro) non incida sulla natura dei contributi pubblici erogati a titolo di sostegno per finalità sociali e strumentali all'attività istituzionale.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Norma in materia penale tributaria che è stata oggetto del procedimento penale parallelo (omessa dichiarazione). La sentenza penale di proscioglimento ha dichiarato che il fatto non sussiste con riferimento alla presunta omessa dichiarazione derivante dall'inclusione del contributo pubblico.
Codice di procedura penale, art. 654 c.p.p.
Richiamato il principio secondo cui la sentenza penale non ha efficacia automatica nel processo tributario; tuttavia il giudice tributario può tenerne conto previa verifica della coincidenza dei fatti e valutazione secondo le proprie regole.
Norma procedurale richiamata in relazione all'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, che è stata concessa dalla Corte subordinata a garanzia fideiussoria.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 01/08/2018
Richiamata come chiarimento interpretativo sul perimetro del regime agevolativo per le ASD; la Corte ne ha valorizzato il contenuto nella definizione dei proventi 'connessi agli scopi istituzionali' e nella conferma che contributi pubblici strumentali possono essere esclusi dal calcolo del plafond.
Massime di principio
- La sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario, ma può e deve essere valutata dal giudice tributario quando vi sia identità di fatti: se i fatti decisionali sono coincidenti, la pronuncia penale assume rilevanza probatoria rilevante e può orientare la decisione tributaria.
- I contributi erogati da pubbliche amministrazioni a enti non commerciali per attività convenzionate aventi finalità sociali (ex art. 143, comma 3, lett. b) TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito e non vanno computati fra i ricavi commerciali ai fini del calcolo dei limiti previsti per regimi agevolativi, se risultano strumentali e conformi ai fini statutari dell'ente.
- La presenza di attività commerciali svolte dall'ente (vendita biglietti, pubblicità, ristoro) non trasforma automaticamente in commerciali i contributi pubblici erogati per finalità sociali; è necessaria un'analisi sostanziale e documentale della natura e della destinazione delle somme.
- Un errore formale o di imputazione nella dichiarazione fiscale può essere corretto in sede contenziosa; la dichiarazione ha funzione strumentale e non è fonte autonoma dell'obbligazione tributaria (Cass. SS.UU. richiamata).
- L'Ufficio deve provare la natura commerciale del contributo che intende assoggettare a imposizione; non basta richiamare la presenza di attività commerciali svolte dall'ente se il contributo ha carattere di sostegno per attività istituzionali.
- In caso di procedimenti paralleli (penale e tributario) va valutata la coincidenza materiale dei fatti; se esiste coincidenza la decisione penale passata in giudicato assume rilevanza ma resta alla valutazione del giudice tributario la ponderazione secondo le regole del processo tributario.
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