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Sentenza

Sentenza del 28/11/2022 n. 892 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Istanza diintegrazione della dichiarazione di successione ex art. 35, c. 3, del d.lgs.346/1990 - non si applica al riconoscimento del beneficio prima casa su beniricevuti in successione - omessa presentazione della dichiarazione disuccessione - presentazione d'ufficio in sede di controllo definitiva peromessa impugnazione - atto equiparato ad una istanza di autotutela -inammissibilità del ricorso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le eredi avevano omesso di presentare la dichiarazione di successione sui quattro immobili ricevuti. Dopo che l'Ufficio ha provveduto a redigere la dichiarazione d'ufficio e questa è divenuta definitiva, le eredi hanno presentato un'istanza ex art. 35, c.3 D.lgs. 346/1990 chiedendo il riconoscimento del beneficio "prima casa" su due degli immobili. L'Ufficio ha respinto l'istanza rilevando che l'art. 35, c.3 consente l'integrazione della dichiarazione entro sei mesi dalla sua presentazione e solo per passività deducibili, riduzioni e detrazioni; inoltre l'integrazione presuppone una dichiarazione presentata dal contribuente (non una dichiarazione redatta d'ufficio). Le eredi hanno impugnato il rigetto; la CTP ha dichiarato il ricorso inammissibile qualificando l'istanza come istanza di autotutela (atto non impugnabile), decisione confermata in appello.

La decisione

L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado confermata. È stato affermato che il beneficio "prima casa" non rientra tra gli elementi che possono essere integrati ai sensi dell'art. 35, c.3, che l'integrazione richiede una dichiarazione originaria presentata dal contribuente (e non una dichiarazione redatta d'ufficio) e che il rigetto dell'istanza di autotutela non è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. La richiesta di sospensione è stata respinta e le spese compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. 346/1990 art. 35, c.3

    possibilità di integrare la dichiarazione entro il termine di sei mesi dalla sua presentazione; integrazione consentita per passività deducibili, riduzioni e detrazioni

    La norma consente una integrazione limitata e temporanea della dichiarazione originariamente presentata dal contribuente per determinate voci (passività, riduzioni, detrazioni). Non si applica al riconoscimento del beneficio "prima casa" né quando la dichiarazione è stata omessa e redatta d'ufficio dall'Amministrazione.

  • Cass. Civ. 15-4-2016 n. 7511

    Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui gli atti di autotutela dell'Amministrazione (o il rifiuto di esercitarla) rientrano nelle prerogative dell'Ufficio e non sono autonomamente impugnabili in sede tributaria dal contribuente.

  • Cass. Civ. 22-2-2017 n. 4582

    Conferma orientamento sulla non impugnabilità immediata degli atti qualificabili come esercizio di autotutela dell'Amministrazione.

  • Corte Costituzionale 13-7-2017 n. 181

    Richiama e sostiene i limiti all'impugnabilità degli atti di autotutela e la legittimazione dell'Amministrazione a esercitare poteri autoritativi nell'ambito dei propri poteri istituzionali.

Massime di principio

  • L'istituto dell'integrazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 35, c.3 D.lgs. 346/1990 è limitato a modifiche a favore del contribuente riguardanti passività deducibili, riduzioni e detrazioni, entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione originaria.
  • Il rimedio di integrazione presuppone che la dichiarazione sia stata effettivamente presentata dal contribuente; non si applica quando la dichiarazione è stata omessa e successivamente redatta d'ufficio dall'Amministrazione.
  • Il beneficio "prima casa" non rientra fra gli elementi che possono essere acquisiti mediante l'integrazione prevista dall'art. 35, c.3.
  • La presentazione di una istanza all'Amministrazione per ottenere la revisione di atti o riconoscimenti può essere qualificata come istanza di autotutela; il rigetto di tale istanza, se configurato come esercizio di autotutela, non è in genere impugnabile autonomamente dinanzi al giudice tributario.
  • Per ottenere il riconoscimento di benefici fiscali su beni ereditati è quindi essenziale che gli eredi presentino correttamente e tempestivamente la dichiarazione di successione indicando le opzioni e i benefici desiderati; l'omissione può precludere rimedi semplici successivi.
  • In situazioni simili è consigliabile valutare tempestivamente tutte le vie possibili (eventuali reclami amministrativi, nuove istanze prima che l'atto diventi definitivo, o valutazione di rimedi giudiziari alternativi) poiché una dichiarazione d'ufficio divenuta definitiva limita le possibilità di integrazione e impugnazione.

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