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Sentenza

Sentenza del 28/11/2022 n. 34933 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto revocazione contro l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il loro ricorso avverso la sentenza della C.T.R. Lombardia relativa a due avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006, fondati su disponibilita finanziarie presso la banca HSBC emerse da una fiche acquisita tramite collaborazione internazionale. Hanno sostenuto che una successiva e definitiva sentenza della C.T.R. (n. 378/2015) relativa alle annualita 2007-2009 aveva dichiarato inutilizzabile la stessa fiche, producendo efficacia di giudicato esterno anche sulle annualita 2005-2006, per cui la Cassazione avrebbe errato nel ritenere che si trattasse di documenti o fatti distinti. Hanno invocato violazione di norme processuali e costituzionali (indicando art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., art. 6 CEDU, art. 111 Cost.) e le disposizioni sul rimedio revocatorio (art. 391-bis e art. 395 n.4 c.p.c.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso di revocazione inammissibile. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui l'errore revocatorio rilevante deve essere un errore percettivo palese sugli elementi di fatto acquisiti nel giudizio di legittimità, non una differente valutazione o interpretazione dei fatti. Ha poi precisato che, relativamente al giudicato esterno, la revocazione e ammessa solo se nella decisione impugnata sia stato omesso l'esame della specifica allegazione di giudicato esterno da parte di uno dei contraddittori; una valutazione diversa di quella allegazione non costituisce errore revocatorio. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato un errore percettivo né l'omissione di esame decisivo, e quindi ha respinto il ricorso, condannando le ricorrenti alle spese e disponendo gli adempimenti relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti nell'atto di gravame come norma violata; nella decisione e' menzionato tra le censure ma non emerge una specifica interpretazione giuridica della norma da parte della Corte rispetto al merito, trattandosi di ricorso per revocazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato dalle ricorrenti in relazione alla revocazione; la Corte ha comunque applicato i principi relativi all'art. 395 c.p.c. n.4 (errore di fatto) e alle garanzie processuali senza ritenere fondata la doglianza dedotta ai sensi di tale norma.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalle ricorrenti con riferimento al diritto a un processo equo; la Corte non ha ritenuto che dalla pronuncia emergesse una violazione di tale garanzia, non essendo dimostrato un errore percettivo o un'omissione dell'esame rilevante.

  • art. 111 Cost.

    Citate dalle ricorrenti in relazione ai principi di ragionevole durata e di imparzialita della giurisdizione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata nel quadro del rimedio revocatorio applicabile.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma che disciplina la revocazione per sopravvenienza di giudicato esterno; la Corte ha ricordato che la revocazione per giudicato esterno e' possibile ma richiede che i fatti accertati nel giudicato esterno siano identici e siano stati omessi dall'esame precedente in modo decisivo.

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    Predetto dall'impugnazione come fondamento del rimedio: la Corte ha chiarito che il motivo di revocazione per errore di fatto ai sensi di questa norma richiede un errore percettivo palese su fatti positivamente acquisiti nel processo di legittimita, e non una diversa valutazione di fatti correttamente rappresentati.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    Norme richiamate per dare atto degli adempimenti relativi al versamento del contributo unificato; la Corte ha disposto che sussistono i presupposti per il versamento aggiuntivo da parte delle ricorrenti.

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione per errore di fatto davanti alla Corte di cassazione e' molto ristretto: occorre provare un errore percettivo palese su fatti oggettivi acquisiti nel giudizio di legittimità, non una diversa valutazione degli stessi.
  • La deduzione del giudicato esterno puo' giustificare la revocazione solo se la questione decisiva non e' stata esaminata nella decisione impugnata; una mera valutazione difforme della stessa allegazione non costituisce omissione sanabile con la revocazione.
  • Perche' un giudicato esterno precluda un nuovo accertamento tributario deve sussistere identita di fatti e dello stesso quadro normativo di riferimento: l'autonomia dei periodi d'imposta non esclude l'efficacia del giudicato quando gli elementi costitutivi siano tendenzialmente permanenti, ma va provata la coincidenza fattuale.
  • In materia di accertamenti basati su documentazione bancaria straniera (es. fiche HSBC) e collaborazione internazionale, e' essenziale dimostrare in modo incontrovertibile che si tratta dello stesso documento e degli stessi fatti per ottenere effetto preclusivo tra giudizi riferiti a periodi diversi.
  • Nella difesa processuale, se si intende fondare una richiesta di revocazione sul giudicato esterno, conviene evidenziare e documentare con chiarezza che la precedente decisione e' definitiva, che riguarda identici atti e fatti e che la sua mancata considerazione e' stata omessa nella pronuncia impugnata.
  • Chi propone revocazione assume un rischio di condanna alle spese se il rimedio risulta inammissibile; quindi e' opportuno valutare preliminarmente la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali del rimedio.

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