Sentenza del 29/11/2022 n. 35135 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società contribuente contestava un avviso di accertamento relativo al 2007 con cui l'Ufficio aveva recuperato IVA sui premi di polizze assicurative stipulate in connessione con prestazioni di consulenza tecnico-commerciale (servizi offerti a concessionari e relativi clienti per garanzie di soccorso stradale). L'Ufficio riteneva che le polizze fossero accessorie alla prestazione principale qualificata come appalto di servizi (art. 3 D.P.R. 633/1972) e quindi non esenti, applicando il principio di accessorietà (art. 12 D.P.R. 633/1972). La contribuente sosteneva invece che i premi rientrassero nell'esenzione IVA per le operazioni di assicurazione (D.P.R. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 2) e che la sottoscrizione fosse facoltativa e senza percezione di corrispettivo da parte della società. Il giudice di primo grado (CTP Torino) accolse il ricorso; la CTR Piemonte confermò rigettando l'appello dell'Ufficio; l'Ufficio propose ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ufficio. Ha condiviso l'interpretazione della giurisprudenza europea secondo cui le operazioni di assicurazione – comprese quelle realizzate tramite intermediari o soggetti diversi dall'assicuratore che procurino coperture collettive – sono esenti ai sensi dell'art. 135, par. 1, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE (corrispondente all'art. 10 D.P.R. 633/1972). La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia che riconosce la peculiare causa del contratto di assicurazione (spostamento del rischio, disallineamento temporale tra incasso premi e sostenimento costi) e che esclude che la mera correlazione o collegamento negoziale con altre operazioni commerciali determini automaticamente l'assimilazione a prestazione accessoria. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto che la prestazione assicurativa abbia autonomia e rientri nell'esenzione IVA, anche se correlata ad altre prestazioni commerciali; ha quindi respinto il motivo dell'Ufficio e dichiarato compensate le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 2
Riconosciuta come norma nazionale corrispondente all'esenzione per le operazioni di assicurazione; applicata in conformità all'art. 135 Dir. 2006/112/CE per escludere l'IVA sui premi assicurativi anche quando la copertura è procurata tramite un intermediario
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 1
Riferimento alla qualificazione di alcune prestazioni come appalto di servizi; la Corte ha escluso che le polizze debbano essere trattate come mere componenti accessorie dell'appalto di servizi
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 12, comma 2
Norma sul principio di accessorietà delle prestazioni ai fini IVA; la Corte ha affermato che tale principio non può essere applicato in modo da dissolvere la peculiare autonomia dell'operazione di assicurazione
Direttiva 2006/112/CE, art. 135, par. 1, lett. a)
art. 135, par. 1, lett. a)
Predisposizione comunitaria dell'esenzione per le operazioni di assicurazione e riassicurazione; deve essere interpretata tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia, evitando sia un'applicazione eccessivamente restrittiva sia un'interpretazione che ne svuoti gli effetti
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (diritto processuale)
Richiamato come fondamento del motivo in cassazione per violazione e falsa applicazione delle norme IVA; la Corte ha ritenuto che la questione fosse di legge e di interpretazione comunitaria (non mera revisione di fatto) e quindi ammissibile
Massime di principio
- Le operazioni di assicurazione, anche se offerte in connessione con altre prestazioni commerciali (es. garanzie legate alla vendita o servizi accessori), possono rimanere autonome e rientrare nell'esenzione IVA quando sussiste l'elemento essenziale dell'assicurazione: l'assunzione del rischio da parte dell'assicuratore e il pagamento di un premio.
- La mera correlazione contrattuale tra una prestazione commerciale e una copertura assicurativa non è sufficiente per qualificare quest'ultima come prestazione accessoria imponibile; occorre valutare se la prestazione assicurativa abbia uno scopo autonomo e un proprio interesse economico per l'acquirente.
- Non è necessario che l'operazione assicurativa sia effettuata dall'assicuratore in senso stretto: anche un intermediario o un venditore che procuri una copertura collettiva può rientrare nella nozione di 'operazione di assicurazione' se esiste un rapporto contrattuale che realizza la copertura del rischio per l'assicurato.
- La facoltatività della sottoscrizione e l'assenza di un corrispettivo percepito dal fornitore del servizio principale sono elementi che possono indicare l'autonomia dell'operazione assicurativa e l'applicabilità dell'esenzione, ma vanno valutati nel contesto contrattuale complessivo.
- Per decidere in casi analoghi occorre esaminare fattualmente: chi assume il rischio, come è determinato il premio/considerazione (anche se incluso nel prezzo), quale rapporto contrattuale sussiste tra le parti e se la prestazione assicurativa può avere scopo autonomo rispetto alla prestazione principale.
- L'interpretazione deve seguire la giurisprudenza della Corte di Giustizia: evitare sia una lettura eccessivamente restrittiva dell'esenzione (che la priverebbe di efficacia) sia una lettura che artificiosamente scinda prestazioni indissolubilmente unite. La prova della natura accessoria richiede un'analisi concreta e motivata.
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