Cassazione Civile, Ordinanza n. 10271/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una persona fisica aveva convenuto in giudizio una società chiedendo l'accertamento della proprietà esclusiva di un terreno, il rilascio del bene e il risarcimento del danno. La società si era difesa eccependo di aver acquistato il terreno per usucapione e aveva chiamato in causa gli altri originari comproprietari dell'area ai fini della domanda riconvenzionale; uno dei chiamati aderiva, l'altra rimaneva contumace. Il tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale di usucapione e la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la parte soccombente deduceva: violazione degli artt. 1158, 1140 e 1144 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto provata l'usucapione senza considerare i rapporti societari tra le parti e senza ravvisare una mera tolleranza; violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. per avere configurato erroneamente l'inerzia dei proprietari; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere escluso un comodato tra le parti e per avere posto a suo carico un onere probatorio ritenuto non spettante; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. per non avere considerato l'esistenza di un rapporto di comodato, asseritamente riconosciuto dalla società controricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi mirassero in sostanza a una revisione del merito e della valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello, in doppia conforme, avesse motivato in modo congruo e non apparente sull'intervenuto possesso ultraventennale della società sull'area, sull'insussistenza di una mera tolleranza e sull'assenza di prova del dedotto comodato. Ha osservato che le censure erano dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende; ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'usucapione, ma le censure che lo evocavano sono state reputate inammissibili perché dirette alla rivalutazione del fatto e della prova.
richiamato per la nozione di possesso; la Corte ha ribadito che la verifica della sussistenza del possesso utile ad usucapionem è accertamento di merito non riesaminabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
richiamato in tema di atti di tolleranza; la Corte ha confermato l'apprezzamento di merito che aveva escluso la tolleranza e rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio su tale punto.
richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione la valutazione di merito secondo cui la prova del comodato e della tolleranza non era stata fornita dalla parte che vi era onerata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge, ma le doglianze sono state considerate in realtà dirette contro l'accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio di sussunzione, trattandosi piuttosto di richiesta di rivalutazione delle prove.
richiamato per la proposta di definizione accelerata; la Corte ha condiviso la proposta, rilevando che la decisione in camera di consiglio non ha funzione autonoma rispetto alla proposta.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito di richiesta della parte.
applicato, in conseguenza della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna della ricorrente a una somma ulteriore per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
applicati per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore e di una somma in favore della cassa delle ammende, in ragione della definizione del ricorso conforme alla proposta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: l'apprezzamento delle prove, la credibilità dei testi e la scelta delle fonti ritenute decisive appartengono al giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua, non apparente e logicamente coerente, il vizio denunciabile in cassazione non può consistere nella mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La prova del possesso utile all'usucapione, così come l'eventuale tolleranza del proprietario o l'esistenza di un rapporto di comodato, sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge effettivamente pertinente, non mediante una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- L'allegazione di un errore sul riparto dell'onere della prova non è sufficiente se la censura, in concreto, mira solo a contestare l'apprezzamento di merito circa la mancata dimostrazione del fatto dedotto.
- Il ricorso dichiarato inammissibile e deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare, oltre alle spese, le conseguenze aggravatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
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