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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36322/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da rapporti familiari e successori tra sorelle comproprietarie di immobili ereditari. Una delle sorelle aveva convenuto l'altra per l'inadempimento di un contratto preliminare con cui quest'ultima si era impegnata a vendere la propria quota di un immobile, ricevendo una somma qualificata come caparra/acconto. Nel corso della vicenda erano stati compiuti ulteriori atti dispositivi su immobili ereditari, ritenuti dal giudice di merito in parte simulati o nulli; la Corte d'appello aveva inoltre ravvisato, in una vendita dissimulata e realizzata con interposizione fittizia, la violazione dell'art. 1261 c.c. e, per tale ragione, aveva condannato anche il professionista che aveva assistito la parte venditrice, in solido con quest'ultima, al risarcimento del danno in favore della controparte. Il ricorso per cassazione del professionista censurava soprattutto: la riconducibilità del caso all'art. 1261 c.c.; la possibilità di imputargli la restituzione della somma versata dalla controparte; la sussistenza e prova del danno non patrimoniale; l'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. I ricorsi incidentali della parte venditrice e di due altre controparti miravano invece, in vario modo, a contestare la condanna risarcitoria, la ripartizione delle spese e altre statuizioni della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendolo assorbente: ha escluso che l'art. 1261 c.c., norma relativa alla cessione di crediti litigiosi, fosse applicabile a una fattispecie di trasferimento immobiliare dissimulato da donazione e realizzato con interposizione fittizia di persona. Ne ha tratto la conseguenza che non poteva fondarsi su tale norma la responsabilità risarcitoria del professionista. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in parte qua e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha dichiarato insussistente la responsabilità risarcitoria del ricorrente principale verso la controparte. Tutti gli altri motivi del ricorso principale sono stati assorbiti; i ricorsi incidentali sono stati dichiarati inammissibili. Le spese di legittimità sono state compensate tra tutte le parti, così come quelle dei gradi di merito tra il professionista e la parte attrice.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato solo dai ricorrenti come norma sul danno risarcibile; non è stata applicata per la decisione sul motivo accolto.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato solo dai ricorrenti come norma sul danno risarcibile; non è stata applicata per la decisione sul motivo accolto.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato solo dai ricorrenti come norma sul criterio equitativo di liquidazione; non decisivo nel motivo accolto.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato solo dai ricorrenti come norma sul concorso del creditore; non decisivo nel motivo accolto.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base generale della responsabilità aquiliana; non è stata oggetto della ratio decidendi del motivo accolto.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di danno risarcibile; non decisivo per la soluzione della causa.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte ha chiarito che la vicenda non riguardava una cessione di crediti.

  • art. 1261 c.c.

    La Corte ha affermato che la norma riguarda esclusivamente la cessione di crediti litigiosi e non può essere estesa o applicata analogicamente a un trasferimento immobiliare dissimulato da donazione con interposizione fittizia di persona.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi per contestare l'onere e la prova del danno; non è stato decisivo rispetto al motivo accolto.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato nei motivi per contestare il danno non patrimoniale; non rilevante per la ratio decidendi dell'accoglimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserita ultrapetizione; la censura è stata assorbita/inammissibile e non ha inciso sull'esito.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato nei ricorsi incidentali sul preteso recesso dal preliminare; motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 1385, comma 2, c.c.

    Richiamato nei ricorsi incidentali sul recesso e sulla caparra; motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito, senza rinvio, dopo la cassazione della sentenza sul punto della responsabilità del ricorrente principale.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la compensazione delle spese di lite, motivata con la complessità della controversia e l'esito alterno dei giudizi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in relazione ai ricorsi incidentali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La norma che vieta l'acquisto di diritti litigiosi da parte di determinati soggetti è di stretta interpretazione e non può essere applicata oltre l'ipotesi testuale della cessione di crediti litigiosi.
  • Se il giudice di merito fonda la responsabilità risarcitoria di un terzo sulla violazione di una norma non sussumibile alla fattispecie concreta, la cassazione può correggere la qualificazione giuridica e decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
  • La responsabilità del professionista non può essere affermata solo per asserita cooperazione nell'altrui inadempimento se il titolo giuridico posto a base della condanna è erroneamente individuato in una norma incompatibile con il fatto accertato.
  • In sede di legittimità, le censure che presuppongono ricostruzioni fattuali diverse da quelle accertate dal giudice di merito o che non si confrontano con la ratio della decisione sono inammissibili.
  • La contestazione della prova del danno e del danno non patrimoniale non è scrutinabile in cassazione quando si risolve in una critica generica alla valutazione di merito, priva di specifica deduzione di violazioni di legge o vizi della motivazione nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MateriePreliminare di vendita ed esecuzione in forma specifica ex art. 2932InadempimentoImpugnazioniRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàInterposizione fittiziaBuona fede e correttezza

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