Cassazione Civile, Ordinanza n. 09256/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall'alienazione, avvenuta nel 1987, di un'area industriale con opificio a favore di una società, poi fallita nel 2004. Il bene fu acquisito dalla curatela e venduto all'incanto a una diversa società. Nel frattempo il consorzio industriale, invocando la disciplina speciale di cui alla legge n. 448/1998 e alla normativa regionale, deliberò nel 2006 il riacquisto dell'area e dello stabilimento. Dopo un contenzioso anche in sede amministrativa, il giudice ordinario accertò la proprietà in capo all'ente e ordinò la cancellazione della trascrizione in favore dell'acquirente all'asta. La società soccombente ricorse per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c., 63 l. n. 448/1998, 122 l. reg. n. 6/2005 e 17 l. reg. n. 56/1994, sostenendo che la delibera del consiglio di amministrazione non fosse l'atto finale della procedura né avesse valore di decreto di esproprio o di titolo idoneo al trasferimento della proprietà; inoltre, la sentenza amministrativa richiamata avrebbe avuto solo efficacia di rigetto, senza giudicato sostanziale sull'effetto traslativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura mirasse, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, a contestare l'interpretazione della delibera amministrativa e a ottenere una rivalutazione del materiale fattuale e dei provvedimenti precedenti. La ricorrente non aveva trascritto il contenuto della delibera n. 180/2006 né indicato specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo la Corte territoriale se ne fosse discostata. In tal modo la doglianza non superava il limite della censura di merito. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo è stato proposto come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che in realtà tendeva a contestare l'accertamento in fatto e l'interpretazione dell'atto amministrativo, profilo non scrutinabile se non nei limiti propri del vizio dedotto.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita efficacia di giudicato della decisione amministrativa; la Corte osserva però che la valutazione della Corte d'appello non si fondava su un preteso giudicato in senso tecnico, ma sul complesso dei provvedimenti intervenuti nella vicenda.
La Corte richiama la disciplina speciale che attribuisce al consorzio un potere autoritativo di riacquisto delle aree cedute per insediamenti industriali o artigianali, quando ricorrano i presupposti di legge.
art. 122 l. reg. n. 6/2005
Norma regionale richiamata nel quadro della disciplina del riacquisto dell'area da parte dell'ente consortile.
art. 17 l. reg. n. 56/1994
Norma regionale richiamata dalla ricorrente nel sostenere l'inesistenza di un valido titolo traslativo, ma non decisiva ai fini dell'inammissibilità.
Richiamato per contestare la validità del titolo di acquisto della proprietà; la Corte non entra nel merito della questione perché reputa inammissibile la censura.
Le regole ermeneutiche dei contratti sono applicabili, in quanto compatibili, anche all'interpretazione degli atti amministrativi non normativi.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza camerale.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto amministrativo non normativo segue, per quanto compatibili, i canoni di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., con priorità dell'elemento letterale e necessità di ricostruire l'intento concreto dell'amministrazione e il potere esercitato.
- L'accertamento della volontà espressa in un atto amministrativo è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e non viziata da violazione dei canoni ermeneutici.
- Chi deduce in cassazione l'erronea interpretazione di un atto amministrativo deve indicare specificamente quali criteri interpretativi siano stati violati, trascrivere il testo dell'atto e spiegare in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti il motivo è inammissibile.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente prospettato come violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione del fatto e degli atti compiuta dal giudice di merito.
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