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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15816/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che ha confermato il sequestro preventivo disposto sul patrimonio di più società e conti correnti nell'ambito di indagini per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis e aggravanti), estorsione aggravata e turbata libertà degli incanti. Le censure principali contestavano: omissione di valutazione di nuovi elementi probatori e perizie contabili sulla legittima provenienza dei beni; violazione del divieto di 'ne bis in idem' e l'illegittimità della reiterazione del sequestro dopo un precedente provvedimento dichiarato inefficace; carenza motivazionale del richiamo per relationem ai precedenti decreti; violazioni relative alla qualificazione delle società ex d.lgs. 231/2001 e alla mancata dimostrazione della sproporzione tra beni e redditi (art. 240-bis c.p. e art. 12-sexies l. 356/1992); e specifiche censure riguardanti il sequestro di conti intestati a terzi (A & G s.r.l., Gianluca Aprile e conto personale di Roberta Mazzone).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da New Life Italia s.r.l. e Punto Finance s.r.l. (tra l'altro per incompatibilità/ conflitto di interessi del legale rappresentante indagato che ha conferito procura), con condanna al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Quanto ai ricorsi di A & G s.r.l. e di Gianluca Aprile, la Corte ha ritenuto fondate parte delle censure relative al sequestro del conto corrente loro intestato, rilevando l'insufficiente motivazione circa la natura fittizia dell'intestazione e la sproporzione/dimostrazione della effettiva disponibilità da parte degli indagati; per tali profili l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Altri motivi proposti da A & G e Gianluca sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati (es. censure generiche, ne bis in idem non operante in assenza di pronuncia che abbia accertato insussistenza delle condizioni).

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disciplina la conferma, da parte del Tribunale del riesame, di provvedimenti cautelari; la Corte ha applicato tale norma nella verifica della conferma del sequestro disposto dal GIP

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Prevede motivazione e requisiti del provvedimento cautelare; i ricorrenti lamentavano carenza motivazionale e mancata valutazione di elementi nuovi, ma molte censure sono state ritenute generiche o inammissibili

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Riferito nei motivi in relazione al divieto di duplicazione di procedimenti cautelari e alla preclusione del ne bis in idem cautelare; la Corte ha chiarito che la reiterazione è vietata solo se è intervenuta pronuncia definitiva che abbia escluso la sussistenza delle condizioni per la misura, mentre la semplice inefficacia per vizi formali non impedisce nuova misura

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca per sproporzione e presunzione di illecita provenienza; la Corte ha richiamato che, con riferimento a beni formalmente intestati a terzi, è sull'accusa l'onere di provare la sproporzione o la fittizietà dell'intestazione

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso: norma centrale del capo di imputazione; la qualificazione di reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis ha giustificato l'adozione di misure reali cautelari

  • art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356

    Precedente disciplina sulla confisca per sproporzione; la Corte ha ricordato che la presunzione speciale prevista non opera quando il bene è formalmente intestato a terzo fittizio, imposto l'onere probatorio all'accusa

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 5, art. 19, art. 24-ter, art. 53)

    Norme sulla responsabilità amministrativa degli enti: le società sono state indicate nel provvedimento come potenzialmente responsabili ai sensi del d.lgs. 231/2001; la Corte ha ritenuto che la qualità di enti chiamati a rispondere incidesse sull'ammissibilità dei ricorsi in ragione del conflitto di interessi del legale rappresentante indagato

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita le censure consentite in cassazione per insufficienza motivazionale; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi generici che lamentavano mancate valutazioni senza specificare gli elementi

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma sulla restituzione degli atti al PM; la pronuncia del Tribunale di Avellino di restituzione degli atti ha determinato l'inefficacia dei precedenti sequestri, senza costituire per la Corte un accertamento di merito dell'insussistenza delle condizioni di sequestro

Massime di principio

  • La reiterazione di un sequestro preventivo non è automaticamente vietata: il divieto deriva solo se è intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva che abbia accertato l'insussistenza dei presupposti della misura; la caducazione per vizi formali non impedisce nuova misura fondata sugli stessi elementi
  • Se un bene è formalmente intestato a un terzo che dichiara di esserne il titolare, grava sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione rispetto ai redditi del terzo o la fittizietà dell'intestazione per poter applicare presunzioni di illecita provenienza e procedere a confisca/sequestro
  • La motivazione 'per relationem' è ammissibile solo se ricorre: (i) riferimento a atto legittimo e congruamente motivato; (ii) prova che il giudice ha effettivamente conosciuto e meditato le ragioni del provvedimento di riferimento; (iii) la documentazione richiamata era già conoscibile dalle parti o comunque ostensibile
  • Censure generiche o non specificamente circostanziate (es. richiamo a perizie non descritte) sono inammissibili in cassazione per carenza di specificità ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
  • Per gli enti chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001 è incompatibile la nomina del difensore da parte del legale rappresentante quando questi sia indagato per il reato presupposto: tale conflitto può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal rappresentante stesso
  • Quando un terzo interessato non è più indagato (mutamento della posizione processuale), il richiamo a motivazioni di precedenti decreti divenuti inefficaci non è sufficiente a giustificare il mantenimento del sequestro senza nuova e specifica motivazione cautelare

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