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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15772/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava – con sei motivi concentrati su singoli capi – talune assoluzioni e riqualificazioni operate dalla Corte d'appello (in particolare la mancata riconduzione di talune condotte all'art. 512-bis c.p. e la ritenuta esclusione di aggravanti per alcuni imputati; inoltre contestava la valutazione dei fatti ai fini della qualificazione di reati elettorali e di turbata libertà degli incanti). I singoli imputati hanno a loro volta proposto ricorso per cassazione lamentando, a titolo esemplificativo: insufficienza o contraddittorietà della motivazione, errori di identificazione nelle intercettazioni, inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate per reati diversi, carenza del dolo per reati tributari e di riciclaggio, vizi nella riqualificazione dei reati (es. da art. 416-ter a reato elettorale), vizi nella valutazione delle attenuanti e nel calcolo delle pene, e censure sulle statuizioni civili e sul beneficio della non menzione.

La decisione

La Cassazione ha pronunciato una decisione complessa e parziale: - ha parzialmente accolto il ricorso del Procuratore Generale: ha annullato con rinvio (ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro) la parte della sentenza relativa alla qualificazione del capo 1) a carico di Carmine Falcone (e l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto) e ha annullato con rinvio le assoluzioni/valutazioni relative ai capi per art. 512-bis contestati a Giuseppe Bonofiglio ed Eugenia Curcio, affinché sia riesaminata la sussistenza dell'elemento psicologico e la finalità agevolatrice/di riciclaggio indicata nell'imputazione; - ha respinto o dichiarato inammissibili numerosi altri motivi proposti dal Procuratore Generale e da vari imputati, confermando in gran parte la ricostruzione di merito della Corte d'appello; - ha ritenuto fondate alcune doglianze degli imputati: ha disposto la correzione del dispositivo riconoscendo il beneficio della non menzione per Giuseppe Truglia; ha annullato senza rinvio talune statuizioni civili (a carico, per es., Pirrello, Talarico) e le ha rinviate per nuovo esame della legittimazione e dell'eventuale danno in relazione alla riqualificazione dei reati; - ha liquidato questioni processuali: ha dichiarato inammissibili alcuni ricorsi (es. di Alecce, Bonofiglio, Curcio, Di Noia, Mangone, Rosa) e condannato diversi ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione e, in alcuni casi, a somma da versare alla Cassa delle ammende; - ha affermato principi applicativi su intercettazioni, prova del collaboratore di giustizia, distinzione tra reato elettorale e scambio politico-mafioso, nozione di atto equipollente al bando e limiti della fattispecie di turbata libertà degli incanti. In sintesi: accoglimenti parziali (annullamento e rinvio per alcuni capi), rigetti e inammissibilità per altri motivi, e alcune statuizioni corrette (tra cui la concessione della non menzione per Truglia).

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che, per la corretta valutazione dell'elemento psicologico, il giudice di merito debba considerare tutte le finalità contestate nel capo di imputazione (anche l'eventuale agevolazione della criminalità o il reimpiego/riciclaggio): omissioni motivate su questo punto legittimano annullamento e rinvio.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La sentenza discute la qualità di 'intraneità' ed i ruoli all'interno del sodalizio; la Corte di Cassazione richiama la struttura unitaria della 'ndrangheta e ritiene che la qualificazione dei ruoli (organizzatore/capace/contabile) debba essere coerente con i riscontri probatori, non solo con singoli brani intercettati.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza attenuante/aggravante)

    La norma ha natura soggettiva: l'aggravante dell'aver agito per agevolare la mafiosa richiede che il concorrente fosse consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe; l'attenuante in forma speciale richiede dissociazione utile e contributo concreto.

  • art. 416-ter cod. pen.

    Per la fattispecie di scambio politico-mafioso la valutazione dipende dalla qualità del promittente: se il promittente è intraneo e agisce per conto della mafia, la prova del metodo mafioso può essere presunta; altrimenti è necessaria prova specifica del ricorso a metodi mafiosi. In mancanza, la fattispecie può essere riqualificata come corruzione elettorale.

  • art. 86 d.P.R. n. 570/1960 (corruzione elettorale)

    La Corte conferma che 'qualunque utilità' è rilevante: non è necessario che sia illecita o immediatamente patrimoniale; anche una futura disponibilità del candidato può costituire 'utilità' suscettibile di influire sul voto.

  • art. 353-bis cod. pen.

    La norma tutela procedure di scelta del contraente disciplinate da bando o da atto 'equipollente' che predetermini le regole della selezione: la Corte ritiene che una mera determina di affidamento diretto non sia automaticamente 'atto equipollente', salvo che la determina verta su regole predeterminate assimilabili al bando.

  • art. 96 d.P.R. n. 361/1957

    Ricorrente e Corte hanno discusso la riqualificazione di talune condotte a carico di pubblici ufficiali in base a questa norma (es.: rapporti con enti per incarichi); la Cassazione riconosce la necessità di adeguata prova degli elementi del reato.

  • d.lgs. n. 74/2000 (art. 8 e sgg.)

    I reati tributari e la prova del dolo specifico nell'amministratore di diritto/prestanome sono valutati in base al complesso dei rapporti con l'amministratore di fatto: macroscopica fittizietà delle operazioni e partecipazione attiva possono dimostrare il dolo.

  • art. 270 cod. proc. pen. (intercettazioni)

    La Cassazione richiama la giurisprudenza sulle condizioni di utilizzabilità delle intercettazioni per reati diversi da quelli per cui furono autorizzate e sottolinea che l'eccezione va tempestivamente dedotta nei gradi di merito (non può essere sollevata ex novo in cassazione se non è stata devoluta).

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Rinvio alle regole sull'autorizzazione delle intercettazioni: l'uso in successivi procedimenti richiede adeguata connessione sostanziale ai reati autorizzati.

  • art. 81 cod. pen.

    Sull'aumento di pena per il concorso di circostanze: la Corte conferma che, se l'aumento è di modesta entità, la motivazione non deve essere eccessivamente analitica, purché non arbitraria.

  • art. 30 e art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 e art. 32 d.lgs. n. 50/2016

    Richiamati dagli attori e dai ricorrenti per sostenere che anche l'affidamento diretto è soggetto a principi di concorrenza e rotazione; la Corte, tuttavia, distingue tra atti che sono 'equipollenti' al bando e meri provvedimenti di affidamento diretto.

Massime di principio

  • Quando il capo di imputazione contenga finalità alternative (es. elusione patrimoniale e contestuale agevolazione a sodalizi criminali o riciclaggio) il giudice deve valutare l'elemento soggettivo globalmente: omissioni su questo punto possono determinare annullamento e rinvio.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia acquisite per conoscenza diretta del fatto possono costituire prova rilevante se il patrimonio conoscitivo comune è adeguatamente documentato e corredato da riscontri (intercettazioni, episodi di contatto, ritrovamenti).
  • Sui reati elettorali va distinta la fattispecie di scambio politico-mafioso (art. 416-ter) e la corruzione elettorale (art. 86 DPR 570/1960): la prima richiede, in genere, prova del metodo mafioso o del ruolo del promittente per la mafia; la seconda punisce lo scambio con 'qualunque utilità', anche futura e non necessariamente illecita.
  • In materia di appalti l'art. 353-bis tutela gare regolate da bando o da atti che predeterminano regole di selezione: affidamenti diretti non preceduti da atti equipollenti non rientrano automaticamente nella fattispecie, salvo che la procedura negoziata abbia natura concorrenziale e predeterminata.
  • L'utilizzabilità delle intercettazioni deve essere tempestivamente contestata nei gradi di merito: eccezioni sollevate tardivamente o per la prima volta in Cassazione generalmente sono inammissibili.
  • Il giudice del merito ha ampia discrezionalità nel valutare attenuanti generiche e nel determinare la pena; le censure di legittimità richiedono che la scelta motivazionale sia illogica, contraddittoria o arbitraria.
  • Se in sede di gravame la Corte di merito modifica la qualificazione penale (riqualifica), le parti civili che chiedono risarcimenti devono essere valutate nuovamente sul piano della legittimazione e del danno, perché cambia il bene giuridico tutelato.
  • Il beneficio della non menzione deve risultare espressamente dal dispositivo; se concesso in motivazione ma non riportato nel dispositivo occorre correzione materiale o annullamento/parziale accoglimento per ripristinare l'effetto.

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