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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15771/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Si deduce un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: l'ordinanza impugnata avrebbe errato nella qualificazione dell'imputato Vaccaro come "pubblico ufficiale" ai fini dell'art. 314 c.p., perché l'Organismo Congressuale Forense sarebbe un ente di natura privatistica (la legge n.47/2012 avrebbe riconosciuto come rappresentanti istituzionali solo i Consigli dell'Ordine e il Consiglio Nazionale Forense). Inoltre si censura l'affermazione dell'ordinanza secondo cui la violazione denunciata "non emerge in modo manifesto" dall'imputazione e dalla motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la questione prospettata sia in realtà una questione di diritto (la qualificazione giuridica della condotta) e non un errore materiale o di fatto rimediabile con l'art. 625-bis. Inoltre la Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata aveva già considerato e risposto alla doglianza difensiva, rispettando i limiti dell'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p., e che non è questa sede per riesaminare la correttezza della qualificazione giuridica.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La deduzione incentrata sull'erronea qualificazione del fatto, agli effetti dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., può dirsi ammissibile solo alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato. Sicché deve ritenersi preclusa l'impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. … Nella specie, tale violazione non emerge in modo manifesto né dalla imputazione né dalla motivazione della sentenza impugnata

    L'impugnazione basata su una presunta errata qualificazione del fatto è ammissibile solo se la violazione è manifesta dalla contestazione e dalla motivazione; altrimenti è preclusa.

  • art. 625-bis, cod. proc. pen.

    Il rimedio può essere esercitato solo per errori materiali o di fatto; non è idoneo a rimuovere un vizio consistente in una diversa qualificazione giuridica della condotta (errore di diritto).

  • art. 314, cod. pen.

    La configurabilità del reato richiede, tra i presupposti, la qualifica pubblica del soggetto; la doglianza difensiva sosteneva l'assenza di tale requisito rispetto alla qualifica dell'Organismo coinvolto.

  • legge n. 47/2012, titolo III, art. 24 e seguenti

    Secondo la difesa, la normativa professionale individua come unici soggetti con rappresentanza istituzionale i Consigli dell'Ordine e il Consiglio Nazionale Forense, argomentazione utilizzata per sostenere la natura privatistica dell'Organismo Congressuale Forense.

Massime di principio

  • Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. è riservato a errori materiali o di fatto; non è utilizzabile per contestare la corretta qualificazione giuridica della condotta (errore di diritto).
  • Le censure fondate sull'erronea qualificazione del fatto sono ammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, solo se la violazione legislativa emerge in modo manifesto dal contenuto dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza; altrimenti sono precluse.
  • Se la questione sulla qualifica (es. se il soggetto sia 'pubblico ufficiale') è già stata esaminata e motivata nei provvedimenti precedenti, la Cassazione non riesamina nel merito la correttezza della qualificazione tramite il rimedio per errore di fatto.
  • Per contestare la qualificazione giuridica di una condotta è preferibile utilizzare i canali processuali appropriati (es. impugnazioni ordinarie o motivazioni ai gradi di merito) e non il rimedio per errore di fatto; occorre dimostrare in modo chiaro e manifesto l'errore nel registro fattuale.
  • Quando si eccepisce la natura giuridica di un ente (pubblico vs. privatistico) è utile portare elementi normativi e documentali precisi e immediatamente ricavabili dagli atti processuali affinché la doglianza possa risultare "manifesta" secondo i limiti dell'art. 448, comma 2-bis.

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